Aumento del 30% dell’anticipazione del corrispettivo di appalto; i chiarimenti del MIT
I chiarimenti del Ministero sulla misura della legge Rilancio che consente fino al 30% di aumento dell’anticipazione del corrispettivo di appalto
Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) con la circolare n. 115 dell’11 agosto ha fornito alcuni chiarimenti circa l’aumento dell’anticipazione del corrispettivo di appalto previsto dalla legge Rilancio.
Con la circolare si forniscono alcuni chiarimenti sull’interpretazione della legge, al fine di superare alcune criticità sorte nella sua applicazione ed oggetto di segnalazioni pervenute al MIT.
L’anticipo alle imprese aggiudicatarie e la legge Rilancio
Ricordiamo che l’art. 207 del recente dl 34/2020 (decreto Rilancio convertito in legge il 18 luglio), ha introdotto in via transitoria, al fine di attenuare le difficoltà economiche determinate alle imprese dall’emergenza Covid-19, la possibilità per le stazioni appaltanti di elevare l’importo dell’anticipazione del corrispettivo di appalto di cui all’art. 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici .
Il comma 1 dell’articolo 207 dispone infatti che:
In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, l’importo dell’anticipazione prevista dall’art. 35, comma 18, del dlgs 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30 %, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.
Il successivo comma 2 soggiunge altresì:
Fuori dei casi previsti dal comma 1, l’anticipazione di cui al medesimo comma può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 % del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che abbiano già usufruito di un’anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione.
Il +30% di anticipo per tutti i contratti fino al 30 giugno 2020
Con il suddetto comma 1, chiarisce il MIT, si precisa che la facoltà introdotta in via transitoria si applica sia alle procedure avviate con pubblicazione di bando (o avviso, ovvero per le quali siano stati trasmessi gli inviti a presentare offerta), sia alle procedure che saranno indette fino al 30 giugno 2021.
Il comma 2 estende invece la previsione anche “al di fuori dei casi previsti dal comma 1”.
Con quest’ultima locuzione, l’ambito di applicazione della misura temporanea deve intendersi estesa più generalmente a tutti i contratti in corso di esecuzione, anche stipulati all’esito di procedura selettiva svolta sulla base di normativa anteriore o comunque diversa da quella del codice, indipendentemente dal fatto che gli appaltatori abbiano o meno già percepito una anticipazione sulla base di disposizioni di legge ovvero di specifiche pattuizioni contrattuali.
Sì anche per gli appalti sotto soglia e per i settori speciali
La disposizione temporanea, sull’anticipazione del corrispettivo di appalto, di cui all’art. 207 del dl n. 34/2020 richiama inoltre il comma 18 dell’articolo 35 del codice, rendendo applicabile l’aumento di anticipo anche agli appalti sotto soglia.
Il Ministero quindi ribadisce che l’applicabilità della norma vale in via generale anche agli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie ed a quelli indetti nei settori speciali.
Disponibilità delle somme da impiegare per l’anticipazione
Con riguardo all’inciso per cui la facoltà introdotta dall’articolo 207 del d.l. n. 34/2020 può essere esercitata dalla stazione appaltante “nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante”, risulta chiaro che con tale locuzione il legislatore ha inteso porre all’erogabilità del beneficio il solo vincolo della disponibilità delle relative somme negli stanziamenti annuali previsti nel quadro economico dell’intervento.
Clicca qui per scaricare la circolare del MIT sull’anticipazione del corrispettivo di appalto

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