Annullamento in autotutela titolo edilizio: da quando decorre?
Un tempo ragionevole per l’annullamento in autotutela del titolo edilizio decorre soltanto dalla scoperta delle cause del provvedimento. Lo ribadisce il CdS
Entro quale limite temporale il Comune può fare uso del suo potere di annullamento in autotutela di un titolo edilizio concesso precedentemente? Il Consiglio di Stato interviene sull’argomento con alcuni nuovi chiarimenti, sottolineando la necessità di individuare una decorrenza ed un ragionevole limite temporale per l’esercizio di questo potere, nell’interesse non solo della corretta gestione del territorio ma anche nel rispetto dei diritti di chi richiede un titolo edilizio. A tal riguardo vorrei suggerirti un valido supporto per la scelta e la compilazione del titolo abilitativo più appropriato per il tuo progetto: il software titoli abilitativi in edilizia che può rendere il tuo lavoro più veloce e al riparo da errori, supportato da una procedura guidata che ti mette a disposizione tutti i modelli unici (compreso il modello CILA Superbonus) per l’edilizia sempre aggiornati e a portata di mano.
Ma ora diamo spazio ai giudici di Palazzo Spada con la sentenza n. 6387/2023.
Annullamento del titolo edilizio: meglio tardi che mai? Il caso
Alcuni privati denunciavano presso il Comune una sospetta ricostruzione in eccesso e difformità di volumetria avvenuta previa la demolizione dell’originario fabbricato della loro vicina con regolare richiesta del titolo edilizio.
Sta di fatto che l’amministrazione territoriale annullava in autotutela il titolo edilizio che era stato concesso alla vicina ben 5 anni prima.
Tralasciando i dettagli sulla regolarità e la conformità del progetto relativo al titolo edilizio annullato, la vicina ne contestava l’annullamento poiché avvenuto a distanza di anni e per questo decideva di fare ricorso al Tar, che lo accoglieva.
Il Comune decideva, quindi, di appellarsi al CdS.
Annullamento di un titolo edilizio in autotutela: motivato ed entro un termine ragionevole
I giudici di Palazzo Spada in premessa fanno un breve excursus sull’evoluzione normativa in merito all’esercizio del potere di autotutela, precisando che all’epoca dei fatti in questione tale potere non era soggetto ad alcun termine predeterminato.
Essi riconoscono che l’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio, intervenuto ad una distanza temporale considerevole dal provvedimento annullato, deve essere motivato in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’adozione dell’atto di ritiro, anche tenuto conto degli interessi dei privati destinatari del provvedimento sfavorevole, ma tuttavia evidenziano:
- che il mero decorso del tempo non basta da solo a far decadere il potere di adozione dell’annullamento d’ufficio e che, in ogni caso, il termine ragionevole per la sua adozione decorra soltanto dal momento della scoperta, da parte dell’amministrazione, dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell’atto di ritiro;
- che l’onere dell’amministrazione di motivare la decisione di annullamento risulterà attenuato in ragione della rilevanza degli interessi pubblici tutelati e delle disposizioni di tutela violate;
- che se un privato presenta informazioni false o ingannevoli per sostenere un atto illegittimo a suo favore, queste informazioni non possono essere considerate come una base legittima per l’affidamento. Pertanto, l’amministrazione può giustificare la sua decisione facendo riferimento al fatto che il privato ha fornito informazioni non veritiere.
Nel caso in esame:
- le ragioni poste alla base del provvedimento di autotutela sono date dall’incongruenza tra la consistenza planovolumetrica di quanto dichiarato nella perizia giurata (allegata al titolo edilizio) e quella effettivamente esistente, per come desumibile dalla documentazione acquisita dalla amministrazione in sede procedimentale. Tali elementi hanno indotto l’amministrazione comunale a ritenere che la parte istante sia incorsa in una non veritiera rappresentazione delle consistenze plano-volumetriche concretizzando una palese violazione ai sensi degli artt. 21-22 del dpr 380/2001;
- non si ravvisa la violazione del termine ragionevole per l’esercizio dei poteri di autotutela – l’art. 21 nonies, comma 1, della l. n. 241/1990, nel testo vigente al momento dell’avvio del procedimento di annullamento in autotutela del titolo edilizio, in quanto il procedimento di autotutela è stato avviato dopo pochi giorni dall’esposto dei proprietari dei fondi limitrofi, che hanno denunciato una non veritiera rappresentazione nella denuncia di inizio attività dello stato di fatto effettivamente esistente.
In conclusione, il termine ragionevole per l’adozione dell’annullamento d’ufficio decorre soltanto dalla scoperta dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell’atto di ritiro.
Il ricorso è, quindi, accolto.
Ti ricordo che per una valida gestione e archiviazione dei moduli edilizi esiste il software titoli abilitativi edilizia che ti fornisce il giusto supporto per la compilazione e consultazione rapida dei dati.
Per maggiore approfondimento, leggi anche questi articoli di BibLus-net:
- “Annullamento del permesso di costruire in autotutela oltre i termini“
- “No all’annullamento DIA senza motivazione precisa“

Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!