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Ancora chiarmenti sul D.U.R.C.: arriva una nuova circolare dell’INAIL

L’I.N.A.I.L. ha illustrato, con la circolare n. 7 del 5 febbraio 2008, le novità sul D.U.R.C.

Dopo il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (vedi BibLus-net n. 113) anche l’I.N.A.I.L. ha illustrato, con la circolare n. 7 del 5 febbraio 2008, le novità sul D.U.R.C. conseguenti all’emanazione del D. M. 24 ottobre 2007.
L’ambito di applicazione del D.U.R.C .riguarda tutti gli appalti pubblici, i lavori privati in edilizia soggetti a denuncia di inizio attività e a permesso di costruire, i finanziamenti per la realizzazione di investimenti comunitari, i benefici normativi e contributivi e le attestazione SOA, e, dal 31 dicembre 2007, anche i lavoratori autonomi.
Il D.U.R.C. dovrà essere rilasciato, per il settore edile, dalle Casse Edili costituite da una o più associazioni di datori o prestatori di lavoro che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, entro 30 giorni dalla richiesta.

La validità del D.U.R.C. è:

  • trimestrale per l’edilizia privata;
  • limitata alla fase per la quale è richiesto nel caso degli appalti pubblici (stipula del contratto, pagamento del S.A.L., etc.);
  • mensile per le agevolazioni normative e contributive in materia di lavoro e per le sovvenzioni comunitarie.

L’eventuale uso fraudolento del D.U.R.C., ovvero l’utilizzo del certificato che non risponda a verità, è sanzionabile penalmente.

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Circolare 7/2008 INAIL49 KbPDF
 
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