Casellario informatico

ANAC e casellario informatico: obbligo dell’aggiornamento

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ANAC parte l’obbligo dell’aggiornamento del casellario informatico dal 29 giugno per PA, stazioni appaltanti ed imprese

E’ stato pubblicato in GU n. 148 del 28/06/2018 il regolamento ANAC per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi del nuovo Codice dei contratti.

Il regolamento disciplina:

  • la trasmissione delle notizie e delle informazioni che le s.a., le S.O.A. e gli o.e. sono tenuti a comunicare alla Autorità;
  • il procedimento di annotazione delle notizie e delle informazioni nel Casellario Informatico;
  • l’aggiornamento delle annotazioni nel Casellario informatico, anche in relazione agli esiti del contenzioso.

Il casellario è distinto in tre sezioni:

  • sezione A: area pubblica;
  • sezione B: area riservata alle s.a. e alle S.O.A.;
  • sezione C: area riservata alle autorità.

Le s.a. e gli altri soggetti devono inviare suddette informazioni, all’autorità, entro 30 giorni decorrenti dalla conoscenza o dall’accertamento delle stesse.

Il ritardo o l’inadempienza, prevede l’avvio del procedimento sanzionatorio in base ai poteri sanzionatori dell’ANAC definiti dall’articolo 213 del codice.

 

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Cosa è e quali dati contiene il Casellario informatico.

Il casellario informatico delle imprese qualificate è istituito Presso l’Osservatorio per i lavori pubblici  esso è basato sulle attestazioni trasmesse dalle SOA  e delle comunicazioni delle stazioni appaltanti previste dal Regolamento generale.

Nel casellario sono inseriti in via informatica per ogni impresa qualificata i seguenti dati:

  • ragione sociale, indirizzo, partita IVA e numero di matricola di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
  • rappresentanza legale, direzione tecnica e organi con potere di rappresentanza;
  • categorie ed importi della qualificazione conseguita;
  • data di cessazione dell’efficacia dell’attestazione di qualificazione;
  • ragione sociale della SOA che ha rilasciato l’attestazione;
  • cifra di affari in lavori realizzata nel quinquennio precedente la data dell’ultima attestazione conseguita;
  • costo del personale sostenuto nel quinquennio precedente la data dell’ultima qualificazione conseguita, con indicazione specifica del costo relativo al personale operaio, tecnico, diplomato o laureato;
  • costo degli ammortamenti tecnici ordinari, degli ammortamenti figurativi e dei canoni per attrezzatura tecnica sostenuto nel quinquennio precedente la data dell’ultima qualificazione conseguita;
  • natura ed importo dei lavori eseguiti in ogni categoria nel quinquennio precedente l’ultima qualificazione conseguita, risultanti dai certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti;
  • elenco dell’attrezzatura tecnica in proprietà o in locazione finanziaria;
  • importo dei versamenti effettuati all’INPS, all’INAIL e alle Casse Edili in ordine alla retribuzione corrisposte ai dipendenti;
  • eventuale stato di liquidazione o cessazione di attività;
  • eventuali procedure concorsuali pendenti;
  • eventuali episodi di grave negligenza nell’esecuzione di lavori ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, comunicate dalle stazioni appaltanti;
  • eventuali sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale a carico dei legali rappresentanti, degli amministratori delegati o dei direttori tecnici per reati contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio;
  • eventuali provvedimenti di esclusione dalle gare ai sensi dell’articolo 8, comma 7, della Legge adottati dalle stazioni appaltanti;
  • eventuali falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, accertate in esito alla procedura di cui all’articolo 10, comma 1 quater, della Legge;
  • tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall’esecuzione dei lavori, sono dall’Osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del casellario.

Ricordiamo inoltre che dal 28 febbraio 2017 era entrato in vigore il Regolamento sui requisiti degli operatori economici (decreto 2 dicembre 2016, n. 263) per affidamenti di servizi di architettura e ingegneria.

 

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