Casellario informatico ANAC dei contratti pubblici
Adottato il nuovo regolamento per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Il 21 giugno 2025 sulla Gazzetta Ufficiale n. 142, è stato pubblicato l’avviso relativo alla Delibera n. 225/2025, con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il nuovo Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in conformità all’articolo 222, comma 10, del D.Lgs. 36/2023.
Questo nuovo regolamento sostituisce integralmente quello precedente, adottato con la Delibera n. 272 del 20 giugno 2023.
La revisione normativa tiene conto delle prassi operative e degli orientamenti giurisprudenziali emersi dopo l’adozione del primo regolamento. Il testo aggiornato introduce una disciplina più dettagliata riguardo alla trasmissione delle informazioni, all’iscrizione delle annotazioni, alla partecipazione degli operatori economici ai procedimenti, nonché alla durata, pubblicità e oscuramento delle annotazioni nel Casellario.
Il regolamento disciplina:
- la trasmissione e aggiornamento delle notizie, delle informazioni e dei dati che le stazioni appaltanti, gli enti concedenti, le S.O.A. e gli operatori economici sono tenuti a comunicare alla
Autorità; - il procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei provvedimenti di pertinenza dell’Autorità;
- le ulteriori disposizioni previste dall’articolo 222, comma 10 del Codice.
Analizziamo nel dettaglio cos’è il Casellario informatico e come è strutturato.
Indice
Cosa è e quali dati contiene il Casellario informatico?
Secondo l’articolo 222 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 il casellario informatico dei contratti pubblici, servizi e forniture è istituito presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Nel casellario vengono annotate, secondo le modalità individuate dall’ANAC, con proprio provvedimento, le notizie, le informazioni, i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’articolo 94. L’ANAC, nel medesimo provvedimento, individua le ulteriori informazioni da iscrivere nel casellario, ivi comprese quelle per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 103, nonché la durata delle iscrizioni e la modalità di archiviazione delle stesse. Nel casellario l’ANAC iscrive direttamente i provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell’articolo 94, comma 5, lettere e) e f).
Il Casellario interopera con il F.V.O.E. secondo le modalità di cui ai provvedimenti previsti dagli articoli 23 e 24 del Codice.
TAR Lazio 20424/2025: l’annotazione ANAC è punitiva?
Il TAR Lazio, con la sentenza n. 20424/2025, chiarisce che le annotazioni nel Casellario ANAC hanno natura dichiarativa e non sanzionatoria, servendo a supportare le stazioni appaltanti nella valutazione dell’affidabilità degli operatori economici. L’ANAC verifica la fondatezza delle segnalazioni senza entrare nel merito contrattuale, anche se la PA segnala oltre i termini. L’impresa deve fornire prove documentali chiare per contestare l’annotazione; versioni verbali o presuntive sono inammissibili. Nel caso concreto, un errore esecutivo della direzione lavori fu annotato dall’ANAC, confermato dal TAR per mancanza di prove contrarie. Leggi l’approfondimento completo.
Casellario informatico: le 2 sezioni e i livelli di accessibilità
Il Casellario informatico è articolato in due sezioni (non più 3 come erano prima) distinte in base al livello di accessibilità:
- livello di libera consultazione (Casellario delle impreseRicerca attestazioni e Casellario delle impreseElenco SOA autorizzate);
- livello di accesso riservato di sola consultazione (Casellario delle impreseConsultazione Annotazioni Riservate).
Tali livelli consentono l’accesso ai dati e alle informazioni inerenti agli operatori economici che partecipano alle gare per l’affidamento di lavori, di forniture e di servizi, non presenti in altre banche dati.
Livello di libera consultazione
Il “Livello di libera consultazione” è ad accesso pubblico e contiene i dati riguardanti le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle S.O.A. alle imprese esecutrici di lavori pubblici e le notizie riguardanti le medesime S.O.A. La “Ricerca attestazioni” consente la ricerca degli operatori economici in possesso delle attestazioni di qualificazione, nelle quali sono indicate:
- la data di rilascio, le date di scadenza di validità triennale e quinquennale;
- la ragione sociale della S.O.A. che ha rilasciato l’attestazione;
- la ragione sociale, l’indirizzo, la partita IVA/C.F. dell’operatore economico;
- le categorie e gli importi della qualificazione conseguita;
- le generalità, compreso il codice fiscale, dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’impresa qualificata e dei direttori tecnici;
- gli avvalimenti utilizzati ai fini del conseguimento, da parte delle imprese ausiliate, dell’attestazione di qualificazione, nonché l’elenco dei requisiti di cui all’articolo 26, comma 5, lettera b), Allegato II.12, messi a disposizione dall’impresa ausiliaria.
“L’Elenco SOA autorizzate” contiene l’elenco delle S.O.A., autorizzate all’esercizio di attestazione, nonché i provvedimenti sanzionatori comminati dall’Autorità alle stesse S.O.A., limitatamente a quelli incidenti sull’esercizio dell’attività di attestazione (sospensione e revoca), e gli estremi del provvedimento di autorizzazione, con l’indicazione:
- della sede legale e delle sedi operative;
- dei nominativi dei soci;
- dei nominativi del legale rappresentante e del direttore tecnico.
Livello di accesso riservato di sola consultazione
Il ‘‘Livello di accesso riservato di sola consultazione’’ è consentito alle stazioni appaltanti, agli enti concedenti e alle S.O.A. È, altresì, accessibile agli operatori economici limitatamente alla propria posizione tramite procedura telematica gestita dall’Autorità.
Tale livello rende accessibili i dati e le informazioni inerenti agli operatori economici, non acquisibili attualmente tramite il FVOE e, in particolare:
- le notizie e le informazioni relative alle seguenti fattispecie di cui all’articolo 98, comma 3:
- 1. sanzione esecutiva irrogata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all’oggetto specifico dell’appalto (lettera a);
- condotta dell’operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale (lettera c);
- condotta dell’operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori (lettera d);
- condotta dell’operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa (lettera e);
- le comunicazioni effettuate dal Procuratore della Repubblica competente all’Autorità, ai sensi dell’articolo 98 comma 2 lettera f) del Codice, circa l’omessa denuncia all’autorità giudiziaria da parte dell’operatore economico vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (lettera f);
- i provvedimenti interdittivi a contrarre con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche di cui all’articolo 14, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, modificato dall’articolo 13, decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in legge n. 215 il 17 dicembre 2021;
- le ulteriori misure interdittive che impediscono la partecipazione alle gare e la stipula dei contratti o subcontratti, comprese quelle di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- i provvedimenti interdittivi adottati dall’Autorità ai sensi dell’articolo 94, comma 5, lettere e) e f), del Codice;
- le informative antimafia di cui all’art. 84 del codice antimafia;
- le informazioni inerenti alle cessazioni di attività risultanti dal registro delle imprese, ove comunicate;
- i provvedimenti di interdizione al conseguimento di nuova attestazione di qualificazione di cui all’articolo 18, commi 4 e 23, dell’Allegato II, punto12, al Codice;
- le comunicazioni effettuate dal Prefetto al Presidente dell’Autorità ai sensi dell’art. 32, d.l. 24 giugno 2014 n. 90 circa l’adozione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio alle imprese, dando evidenza di un’eventuale e successiva applicazione all’operatore economico della misura del controllo giudiziario ex art. 34 bis, codice antimafia.
Il “Livello di accesso riservato di sola consultazione” per gli operatori economici qualificati contiene anche:
- tutte le cause non ricomprese nel comma 2 alle quali consegue la perdita dei requisiti di qualificazione riconosciuti ad un operatore economico qualificato e che, pertanto, diano luogo a ridimensionamento o decadenza dell’attestazione di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici ad esso rilasciato;
- la perdita del requisito relativo al possesso del sistema di qualità aziendale riconosciuto dagli organismi di certificazione;
- la falsità delle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione prevista dall’articolo 100, comma 4;
- i certificati dei lavori utili per gli operatori economici al conseguimento dell’attestazione di qualificazione e – per gli operatori economici non qualificati – per la dimostrazione dei requisiti
speciali direttamente in sede di affidamenti pubblici.
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Integrazione con sistemi digitali
Il Regolamento conferma l’interoperabilità del Casellario con il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) e con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), come previsto dagli articoli 23 e 24 del Codice dei contratti pubblici. Tale integrazione consente la digitalizzazione completa del ciclo di vita dei contratti pubblici e lo scambio automatico di dati tra le piattaforme utilizzate da operatori e amministrazioni.
Procedure di annotazione
Le procedure per l’iscrizione delle annotazioni variano a seconda del soggetto che effettua la comunicazione, e si distinguono in:
- comunicazioni da parte di stazioni appaltanti, enti concedenti e SOA;
- iniziative degli operatori economici qualificati;
- provvedimenti adottati direttamente dall’Autorità o su segnalazione di soggetti qualificati quali Prefetture, Procure della Repubblica o Tribunali.
Per ogni tipologia sono definiti obblighi di comunicazione, documentazione richiesta, modelli da utilizzare, termini procedurali e modalità di contraddittorio. È prevista inoltre una procedura semplificata di archiviazione in caso di segnalazioni irricevibili, inconferenti o manifestamente infondate.
Durata e oscuramento delle annotazioni
La permanenza delle annotazioni nel Casellario varia in base alla natura dell’informazione inserita: può durare due o tre anni oppure coincidere con la durata della misura interdittiva. Al termine di questo periodo, l’annotazione può essere oscurata su richiesta dell’operatore economico. È altresì possibile l’oscuramento anticipato in caso di annullamento o revoca del provvedimento, oppure a seguito di accordi transattivi.
Entrata in vigore
Il nuovo regolamento è disponibile sul sito ufficiale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Le disposizioni entrano in vigore il 22 giugno 2025, giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale, e si applicano alle comunicazioni ricevute dopo tale data.
Annotazione casellario ANAC illegittima: quando?
Un’annotazione nel Casellario informatico dell’ANAC può risultare illegittima quando non rispetta i presupposti procedurali e sostanziali previsti dall’art. 222 del D.Lgs. 36/2023 e dalla giurisprudenza amministrativa. In particolare, l’iscrizione non può essere automatica né fondata su segnalazioni prive di adeguata istruttoria o di motivazione circa la reale utilità della notizia ai fini della valutazione dell’affidabilità dell’operatore economico. I giudici amministrativi hanno inoltre chiarito che l’annotazione è illegittima quando adottata oltre il termine perentorio di 180 giorni, in assenza di gravi inadempimenti contrattuali o senza garantire il contraddittorio con l’impresa.
TAR Lazio 7474/2026: risoluzione contrattuale, quando è legittima l’annotazione nel casellario informatico?
Il TAR Lazio, con sentenza n. 7474/2026, delimita il potere di annotazione dell’ANAC nel Casellario Informatico, escludendo valutazioni di merito sull’inadempimento. L’Autorità deve garantire una rappresentazione completa e imparziale dei fatti, limitandosi a verificarne la non manifesta infondatezza e la pertinenza. Nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, l’onere motivazionale è attenuato trattandosi di fatti tipizzati dal legislatore. Solo in presenza di evidente infondatezza “ictu oculi” l’ANAC è tenuta ad archiviare, restando al giudice ordinario ogni valutazione sostanziale. Leggi l’approfondimento.
TAR Lazio 9151/2025: quando un’annotazione sul Casellario informatico ANAC è illegittima?
L’art. 222 del D.Lgs. 36/2023 rafforza il Casellario informatico ANAC come strumento dinamico per valutare la “complessiva affidabilità” degli operatori economici, ampliando le informazioni acquisibili rispetto al passato. L’annotazione non ha efficacia automatica, ma deve derivare da un procedimento istruttorio partecipato, come chiarito dal TAR Lazio (sent. 9151/2025), che ha annullato iscrizioni carenti di motivazione. Il regolamento ANAC n. 225/2025 ha introdotto fasi istruttorie formalizzate, partecipazione dell’operatore e criteri di pubblicazione e durata delle annotazioni. Il sistema mira a garantire trasparenza, proporzionalità e coerenza con il Codice dei contratti pubblici, evitando effetti sanzionatori automatici. Il Casellario si conferma così uno snodo critico del procurement, con impatto diretto sull’affidabilità e la partecipazione alle gare.
Questo orientamento evidenzia quanto sia cruciale, per gli operatori economici, documentare in modo preciso e tracciabile ogni evento significativo nella fase esecutiva del contratto, soprattutto in presenza di riserve, contestazioni o risoluzioni anticipate. È proprio in questi frangenti che si generano le informazioni potenzialmente rilevanti per un’annotazione ANAC: una gestione superficiale o non strutturata può compromettere gravemente l’affidabilità percepita dell’impresa. Per questo diventa strategico adottare strumenti come software gestione problematiche di cantiere che consente di gestire in modo conforme, professionale e documentato tutte le problematiche di cantiere, garantendo tracciabilità delle comunicazioni, coerenza delle decisioni e tutela dell’operatore nel caso di segnalazioni o accertamenti successivi. Leggi l’approfondimento completo.
TAR Lazio n. 179/2026: annotazioni ANAC e termine perentorio dei 180 giorni
La sentenza TAR Lazio n. 179/2026 afferma la natura rigorosamente perentoria del termine di 180 giorni per l’annotazione nel Casellario ANAC. Il suo superamento comporta la decadenza del potere di annotazione e l’illegittimità del provvedimento, anche se il ritardo è minimo. L’annotazione, pur non sanzionatoria, incide significativamente sulla posizione dell’operatore economico. Il rispetto del termine tutela certezza giuridica, proporzionalità e affidamento, principi validi anche nel quadro del d.lgs. 36/2023. Leggi l’approfondimento.
Consiglio di Stato 8471/2025: serve una valutazione motivata, no alle annotazioni automatiche
La sentenza n. 8471/2025 del Consiglio di Stato chiarisce che l’iscrizione di un’impresa nel casellario informatico ANAC non può avvenire automaticamente su segnalazione della stazione appaltante. L’Autorità deve sempre verificare l’effettiva utilità dell’annotazione e motivare in modo proporzionato e ragionevole la decisione. Il casellario, infatti, ha funzione informativa e non sanzionatoria. Nel caso esaminato, il comportamento contraddittorio del Comune rendeva l’iscrizione priva di valore ai fini della valutazione di affidabilità. L’ANAC, in simili circostanze, deve quindi astenersi da automatismi e considerare anche la possibile corresponsabilità della stazione appaltante. Leggi l’approfondimento.
Consiglio di Stato 25/2025: senza impugnazione, l’annotazione ANAC resta valida?
L’iscrizione nel Casellario ANAC può essere contestata solo impugnando il provvedimento di decadenza dall’aggiudicazione da cui deriva. Il Consiglio di Stato (sent. n. 25/2025) ha stabilito che la revoca dell’aggiudicazione per mancata presentazione della documentazione richiesta o per rifiuto di stipulare il contratto rientra tra le controversie relative alla procedura di affidamento. Poiché l’annotazione ANAC è atto vincolato, non può essere impugnata autonomamente. L’impresa, dunque, deve contestare tempestivamente la revoca per evitare conseguenze nel Casellario. Leggi l’approfondimento.
Tar Lazio 5145/2025: annullata l’annotazione ANAC perché illegittima in assenza di gravi inadempimenti contrattuali
Il TAR Lazio, con sentenza n. 5145/2025, ha annullato l’annotazione ANAC ritenendola illegittima poiché basata su una penale dell’1% per un ritardo isolato nell’esecuzione del contratto, privo di gravi inadempimenti. L’Autorità deve valutare caso per caso la reale rilevanza della notizia ai fini dell’affidabilità dell’impresa, motivando puntualmente l’utilità dell’annotazione. In assenza di risoluzione del contratto e di recidiva, l’iscrizione nel Casellario è priva di fondamento. Leggi l’approfondimento.
Segnalazione Casellario ANAC: è danno all’immagine per l’azienda?
L’annotazione nel Casellario informatico dell’ANAC, pur avendo natura dichiarativa e non sanzionatoria, può determinare un significativo pregiudizio alla reputazione commerciale e professionale dell’operatore economico. La giurisprudenza ha riconosciuto che, quando l’iscrizione deriva da un provvedimento amministrativo illegittimo o da una segnalazione infondata, essa può integrare un danno all’immagine aziendale, incidendo sull’affidabilità percepita dell’impresa nelle procedure di affidamento pubblico. In tali casi, l’annotazione è idonea a compromettere le opportunità di partecipazione alle gare e i rapporti con le stazioni appaltanti. Per questo motivo, ove venga accertata l’illegittimità dell’atto presupposto o della segnalazione, il giudice può riconoscere il risarcimento del danno reputazionale, anche mediante liquidazione equitativa, in ragione della lesione subita dall’impresa nel mercato degli appalti pubblici.
Tribunale Civile di Brindisi 260/2026: la segnalazione al Casellario ANAC è danno all’immagine?
Il Tribunale Civile di Brindisi (sentenza n. 260/2026) ha dichiarato illegittima la risoluzione di un appalto fondata su un DURC negativo, poiché l’irregolarità contributiva era dovuta all’inerzia della stessa PA nel non attivare correttamente l’intervento sostitutivo. Se l’amministrazione avesse trattenuto e versato le somme dovute dai SAL, il DURC sarebbe risultato regolare. La successiva segnalazione nel Casellario ANAC ha quindi prodotto un ingiustificato pregiudizio alla reputazione professionale dell’impresa. Il giudice ha riconosciuto il risarcimento del danno all’immagine, liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c. Leggi l’approfondimento.
FAQ Casellario informatico ANAC
Cosa cambia rispetto al precedente regolamento del 2023?
Il nuovo regolamento, approvato con Delibera n. 225/2025, sostituisce integralmente quello adottato nel 2023. Introduce una disciplina più dettagliata su trasmissione, annotazione, partecipazione degli operatori economici, pubblicità e oscuramento delle annotazioni, recependo prassi operative e orientamenti giurisprudenziali emersi successivamente.
Chi può accedere alle informazioni riservate contenute nel Casellario informatico?
L’accesso riservato è consentito a stazioni appaltanti, enti concedenti, S.O.A. e, limitatamente alla propria posizione, agli operatori economici tramite procedura telematica gestita da ANAC.
In quali casi un’annotazione può essere oscurata prima della scadenza naturale?
L’annotazione può essere oscurata anticipatamente in caso di annullamento o revoca del provvedimento che ne ha determinato l’iscrizione, oppure a seguito di accordi transattivi che ne ridimensionano la rilevanza.
Quali tutele ha l’operatore economico nel nuovo procedimento di annotazione?
Il regolamento 2025 prevede una fase istruttoria formalizzata, la partecipazione obbligatoria dell’operatore sin dall’inizio del procedimento e l’emissione di un provvedimento motivato, in linea con i principi di legalità, trasparenza e contraddittorio.
Qual è il ruolo del Casellario informatico nel sistema digitale degli appalti pubblici?
Il Casellario è parte integrante dell’ecosistema digitale dell’approvvigionamento pubblico, interoperando con il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) per assicurare automazione, tracciabilità e coerenza nelle valutazioni degli operatori.
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/anac-casellario-informatico-obbligo-aggiornamento/


