Ampliamento del balcone: quale titolo edilizio occorre?

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L’ampliamento di un balcone necessita del permesso di costruire poiché modifica il volume, la sagoma ed il prospetto del fabbricato. Lo afferma il Tar Campania

Con la sentenza n. 7406/2021 il Tar Campania chiarisce che, a prescindere dalla natura pertinenziale, l’ampliamento del balcone deve essere assentito sempre dal permesso di costruire.

Il caso

A seguito di un sopralluogo, i vigili di un Comune accertavano l’ampliamento di un preesistente balcone sormontato da una copertura in legno lamellare.

La proprietaria del manufatto, che aveva eseguito l’ampliamento senza richiedere alcun titolo edilizio, veniva raggiunta dall’ordinanza di demolizione per il ripristino dello stato originario dei luoghi, dato che, a parere del Comune, per la manomissione sarebbe occorso un permesso di costruire.

La donna si opponeva alla demolizione e decideva di fare ricorso al Tar poiché:

  • sosteneva la natura pertinenziale del balcone e quindi l’intervento di ampliamento non necessitante del permesso di costruire;
  • aveva presentato istanza di accertamento di conformità (art. 36 dpr n. 380/2001) in relazione all’intervento sanzionato.

La sentenza del Tar Campania

I giudici del Tar chiariscono che la realizzazione di tale ampliamento:

ha comportato modifica del volume, della sagoma e del prospetto dell’edificio, ed un’alterazione permanente dello stato dei luoghi,

l’intervento medesimo sconta il previo permesso di costruire da parte del Comune, e ciò a prescindere da qualunque considerazione circa la natura pertinenziale o meno dell’intervento concretamente realizzato.

Ne consegue che l’Amministrazione comunale correttamente, dopo avere accertato la realizzazione dello stesso in assenza di titolo edilizio, ne ha ingiunto l’abbattimento.

In ultimo i giudici fanno una precisazione sull’istanza di accertamento di conformità (art. 36 dpr 380/2001) presentata dalla ricorrente che avrebbe determinato l’inefficacia dell’ordine di demolizione. A tal riguardo il Tar evidenzia come secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale, ribadito dal Consiglio di Stato, l’inefficacia dell’ordinanza di demolizione quale conseguenza della presentazione di istanza di sanatoria è riconducibile “solo alle prime domande di condono edilizio, presentate a norma della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (per il nuovo quadro sanzionatorio introdotto da tale legge e da applicare in caso di diniego del titolo abilitativo),” mentre invece si ritiene che le istanze di sanatoria ordinaria, proponibili in base all’art. 36 dpr 380/2001, “implichino soltanto la priorità logico-giuridica del relativo esame, rispetto all’esecutorietà del provvedimento repressivo, con conseguente arresto di efficacia dell’ordine di demolizione, fino a pronuncia espressa o tacita dell’Amministrazione“.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

 

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Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar Campania

 

praticus-ta
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