Testo unico sicurezza
Allegato VI
Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro
Testo vigente
Osservazione preliminare
Le disposizioni del presente allegato si applicano allorché esiste, per l’attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.
1. Disposizioni generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro
1.1 Le attrezzature di lavoro devono essere installate, disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone, ad esempio facendo in modo che vi sia sufficiente spazio disponibile tra i loro elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte e/o estratte in modo sicuro.
1.2 Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di lavoro devono essere realizzate in modo sicuro, in particolare rispettando le eventuali istruzioni d’uso del fabbricante.
1.0.1 Le attrezzature di lavoro non possono essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.
1.3 Illuminazione
1.3.1 Le zone di azione delle macchine operatrici e quelle dei lavori manuali, i campi di lettura o di osservazione degli organi e degli strumenti di controllo, di misure o indicatori in genere e ogni luogo od elemento che presenti un particolare pericolo di infortunio o che necessiti di una speciale sorveglianza, devono essere illuminati in modo diretto con mezzi particolari.
1.3.2. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente i posti indicati al punto precedente, si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza o dalla insufficienza della illuminazione.
1.4 Avviamento
Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento dei motori che azionano macchine complesse o più macchine contemporaneamente devono essere preceduti da un segnale acustico convenuto, distintamente percettibile nei luoghi dove vi sono trasmissioni e macchine dipendenti, associato, se necessario, ad un segnale ottico. Un cartello indicatore richiamante l’obbligo stabilito dal presente punto e le relative modalità, deve essere esposto presso gli organi di comando della messa in moto del motore.
1.5 Rischio di proiezione di oggetti
Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone.
1.6 Rischi dovuti agli elementi mobili
1.6.1 È vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto di attrezzature di lavoro, a meno che ciò non sia richiesto da particolari esigenze tecniche, nel quale caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo.
Del divieto stabilito dal presente punto devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.
1.6.2 È vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa dell’incolumità del lavoratore.
Del divieto indicato nel primo comma devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.
1.6.3 Quando un motore, per le sue caratteristiche di costruzione, costituisce un pericolo per chi lo avvicina, deve essere installato in apposito locale o recintato o comunque protetto.
L’accesso ai locali o ai recinti dei motori deve essere vietato a coloro che non vi sono addetti ed il divieto deve essere richiamato mediante apposito avviso.
1.7 Rischio di caduta di oggetti
Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.
1.8 Materie e prodotti pericolosi e nocivi
1.8.1 Presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti o materie: infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o infettanti, taglienti o pungenti, devono essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni.
1.8.2 Per la lubrificazione delle macchine o parti di macchine o)) ((apparecchi in contatto con materie esplodenti, devono essere usati lubrificanti di natura tale che non diano luogo a reazioni pericolose in rapporto alla costituzione ed alle caratteristiche delle materie stesse.
1.9 Rischio da spruzzi e investimento da materiali incandescenti
1.9.1 I lavoratori addetti alle operazioni di colata e quelli che possono essere investiti da spruzzi di metallo fuso o di materiali incandescenti devono essere protetti mediante adatti schermi o con altri mezzi.
1.9.2 Nelle installazioni in cui la colata avviene entro canali o fosse o spazi comunque delimitati del pavimento devono essere predisposte idonee difese o altre misure per evitare che i lavoratori vengano a contatto con il materiale fuso, nonché per permettere loro il rapido allontanamento dalla zona di pericolo nel caso di spandimento dello stesso materiale sul pavimento.
2. Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no
2.1 Se un’attrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite regole di circolazione.
2.2 Si devono prendere misure organizzative atte e evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure appropriate per evitare che essi siano feriti dalle attrezzature.
2.3 L’accompagnamento di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente è autorizzato esclusivamente su posti sicuri predisposti a tal fine. Se si devono effettuare dei lavori durante lo spostamento, la velocità dell’attrezzatura deve, all’occorrenza, essere adeguata.
2.4 Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
2.5 È vietato il trasporto delle persone su carrelli di teleferiche o di altri sistemi di funicolari aeree costruiti per il trasporto di sole cose, salvo che per le operazioni di ispezione, manutenzione e riparazione e sempre che siano adottate idonee misure precauzionali, quali l’uso di cintura di sicurezza, l’adozione di attacchi supplementari del carrello alla fune traente, la predisposizione di adeguati mezzi di segnalazione.
3. Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare e movimentare carichi
3.1 Disposizioni di carattere generale
3.1.1 I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti in modo da risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono destinati, nonché alle condizioni d’impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto.
3.1.2 Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante.
3.1.3 Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in modo tale da garantire la stabilità dell’attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del suolo.
3.1.4 Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.
A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo.
Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell’attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo.
3.1.5 Devono essere prese misure per impedire che i lavoratori sostino sotto i carichi sospesi, salvo che ciò sia richiesto per il buon funzionamento dei lavori.
Non è consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai lavoratori.
In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, si devono definire ed applicare procedure appropriate.
3.1.6 Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell’imbracatura. Le combinazioni di più accessori di sollevamento devono essere contrassegnate in modo chiaro onde consentire all’utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l’uso.
3.1.7 Gli accessori di sollevamento devono essere depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati.
3.2 Attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati
3.2.1 Quando due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro di modo che i loro raggi d’azione si intersecano, è necessario prendere misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e/o elementi delle attrezzature di lavoro stesse.
3.2.2 Nel caso di utilizzazione di attrezzature di lavoro mobili che servono al sollevamento di carichi non guidati, si devono prendere misure onde evitare l’inclinarsi, il ribaltamento e, se del caso, lo spostamento e lo scivolamento dell’attrezzatura di lavoro. Si deve verificare la buona esecuzione di queste misure.
3.2.3 Se l’operatore di un’attrezzatura di lavoro che serve al sollevamento di carichi non guidati non può osservare l’intera traiettoria del carico né direttamente né per mezzo di dispositivi ausiliari in grado di fornire le informazioni utili, deve essere designato un capomanovra in comunicazione con lui per guidarlo e devono essere prese misure organizzative per evitare collisioni del carico suscettibili di mettere in pericolo i lavoratori.
3.2.4 I lavori devono essere organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto.
3.2.5 Tutte le operazioni di sollevamento devono essere correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori.
In particolare, quando un carico deve essere sollevato simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, si deve stabilire e applicare una procedura d’uso per garantire il buon coordinamento degli operatori.
3.2.6 Qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possono trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell’alimentazione di energia, si devono prendere misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi.
I carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l’accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza.
3.2.7. L’utilizzazione all’aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati deve essere sospesa allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento esponendo così i lavoratori a rischi. Si devono adottare adeguate misure di protezione per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi e in particolare misure che impediscano il ribaltamento dell’attrezzatura di lavoro.
3.2.8 Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri materiali minuti deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le imbracature.
4. Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare persone
4.1 Sui ponti sviluppabili e simili gli operai addetti devono fare uso di idonea cintura di sicurezza.
4.2 I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l’altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture. I ponti non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi. È ammessa deroga quando si tratti di lavori per le linee elettriche di contatto o dei ponti recanti la marcatura CE o costruiti secondo le disposizioni dei decreti di cui all’articolo 70, comma 3, del presente decreto, sempreché tale funzionalità risulti esplicitamente prevista dal fabbricante.
5. Disposizioni concernenti l’uso di determinate attrezzature di lavoro
5.1. Berte a caduta libera
5.1.1. Le berte a caduta libera per la frantumazione della ghisa, dei rottami metallici o di altri materiali debbono essere completamente circondate da robuste pareti atte ad impedire la proiezione all’esterno di frammenti di materiale.
5.1.2. Anche l’accesso a tale recinto deve essere sistemato in modo da rispondere allo stesso scopo.
5.1.3. La manovra di sganciamento della mazza deve eseguirsi dall’esterno del recinto o comunque da posto idoneamente protetto.
5.2 Laminatoi siderurgici e simili
5.2.1. Negli impianti di laminazione in cui si ha uscita violenta del materiale in lavorazione, quali i laminatoi siderurgici e simili, devono essere predisposte difese per evitare che il materiale investa i lavoratori.
5.2.2. Quando per esigenze tecnologiche o per particolari condizioni di impianto non sia possibile predisporre una efficiente difesa diretta, dovranno essere adottate altre idonee misure per la sicurezza del lavoro.
6. Rischi per Energia elettrica
6.1 Le attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.
6.2 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche.
7 Materie e prodotti infiammabili o esplodenti
7.1. Per la lubrificazione delle macchine o parti di macchine o apparecchi in contatto con materie esplodenti o infiammabili, devono essere usati lubrificanti di natura tale che non diano luogo a reazioni pericolose in rapporto alla costituzione ed alle caratteristiche delle materie stesse.
8. Impianti ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica, ossidrica, elettrica e simili
8.1. Non devono eseguirsi lavorazioni ed operazioni con fiamme libere o con corpi incandescenti a meno di 5 metri di distanza dai generatori o gasometri di acetilene.
8.2. Il trasporto nell’interno delle aziende e dei locali di lavoro degli apparecchi mobili di saldatura al cannello deve essere effettuato mediante mezzi atti ad assicurare la stabilità dei gasogeni e dei recipienti dei gas compressi o disciolti e ad evitare urti pericolosi.
8.3. I recipienti dei gas compressi o sciolti, ad uso di impianti fissi di saldatura, devono essere efficacemente ancorati, al fine di evitarne la caduta accidentale.
8.4. È vietato effettuare operazioni di saldatura o taglio, al cannello od elettricamente, nelle seguenti condizioni: a) su recipienti o tubi chiusi; b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto l’azione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose; c) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi sotto l’azione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose. È altresì vietato di eseguire le operazioni di saldatura nell’interno dei locali, recipienti o fosse che non siano efficacemente ventilati. Quando le condizioni di pericolo previste dalla lettera a) del primo comma del presente articolo si possono eliminare con l’apertura del recipiente chiuso, con l’asportazione delle materie pericolose e dei loro residui, con l’uso di gas inerti o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite anche sui recipienti o tubazioni indicati alla stessa lettera a) del primo comma, purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza.
8.5. Nelle operazioni di saldatura elettrica e simili nell’interno di recipienti metallici, ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui al punto 8.4, devono essere predisposti mezzi isolati e usate pinze porta elettrodi completamente protette in modo che il lavoratore sia difeso dai pericoli derivanti da contatti accidentali con parti in tensione. Le stesse operazioni devono inoltre essere effettuate sotto la sorveglianza continua di un esperto che assista il lavoratore dall’esterno del recipiente
9. Macchine utensili per legno e materiali affini
La lavorazione di pezzi di piccole dimensioni alle macchine da legno, ancorché queste siano provviste dei prescritti mezzi di protezione, deve essere effettuata facendo uso di idonee attrezzature quali portapezzi, spingitoi e simili.
10. Macchine per filare e simili
Il lavoratore che ha la responsabilità del funzionamento del filatoio automatico intermittente, prima di mettere in moto la macchina, deve assicurarsi che nessuna persona si trovi tra il carro mobile e il banco fisso dei cilindri alimentatori.
È vietato a chiunque di introdursi nello spazio fra il carro mobile e il banco fisso dei cilindri alimentatori durante il funzionamento del filatoio automatico intermittente. È altresì vietato introdursi nello stesso spazio a macchina ferma senza l’autorizzazione del lavoratore addetto o di altro capo responsabile.
Le disposizioni del presente punto integrate con il richiamo all’obbligo di assicurare la posizione di fermo della macchina prima di introdursi tra il carro mobile e il banco fisso, devono essere rese note al personale mediante avviso esposto presso la macchina.

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TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
- Articolo 1. - Finalità
- Articolo 2. - Definizioni
- Articolo 3. - Campo di applicazione
- Articolo 3-bis. - Organizzazioni di volontariato della protezione civile
- Articolo 4. - Computo dei lavoratori
CAPO II - SISTEMA ISTITUZIONALE
- Articolo 5. - Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- Articolo 6. - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
- Articolo 7. - Comitati regionali di coordinamento
- Articolo 8. - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
- Articolo 9. - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Articolo 10. - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Articolo 11. - Attività promozionali
- Articolo 12. - Interpello
- Articolo 13. - Vigilanza
- Articolo 14. - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
- Articolo 14-bis. - Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro
CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
Sezione I - Misure di tutela e obblighi
- Articolo 15. - Misure generali di tutela
- Articolo 16. - Delega di funzioni
- Articolo 17. - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
- Articolo 18. - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
- Articolo 19. - Obblighi del preposto
- Articolo 20. - Obblighi dei lavoratori
- Articolo 21. - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi
- Articolo 22. - Obblighi dei progettisti
- Articolo 23. - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
- Articolo 24. - Obblighi degli installatori
- Articolo 25. - Obblighi del medico competente
- Articolo 26. - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
- Articolo 27. - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
Sezione II - Valutazione dei rischi
- Articolo 28. - Oggetto della valutazione dei rischi
- Articolo 29. - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
- Articolo 30. - Modelli di organizzazione e di gestione
Sezione III - Servizio di prevenzione e protezione
- Articolo 31. - Servizio di prevenzione e protezione
- Articolo 32. - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
- Articolo 33. - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
- Articolo 34. - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
- Articolo 35. - Riunione periodica
Sezione IV - Formazione, informazione e addestramento
- Articolo 36. - Informazione ai lavoratori
- Articolo 37. - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Sezione V - Sorveglianza sanitaria
- Articolo 38. - Titoli e requisiti del medico competente
- Articolo 39. - Svolgimento dell’attività di medico competente
- Articolo 40. - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
- Articolo 41. - Sorveglianza sanitaria
- Articolo 42. - Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica
Sezione VI - Gestione delle emergenze
- Articolo 43. - Disposizioni generali
- Articolo 44. - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
- Articolo 45. - Primo soccorso
- Articolo 46. - Prevenzione incendi
Sezione VII - Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori
- Articolo 47. - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- Articolo 48. - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
- Articolo 49. - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
- Articolo 50. - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- Articolo 51. - Organismi paritetici
- Articolo 52. - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità
Sezione VIII - Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali
- Articolo 53. - Tenuta della documentazione
- Articolo 54. - Comunicazioni e trasmissione della documentazione
CAPO IV - DISPOSIZIONI PENALI
Sezione I - Sanzioni
- Articolo 55. - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
- Articolo 56. - Sanzioni per il preposto
- Articolo 57. - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
- Articolo 58. - Sanzioni per il medico competente
- Articolo 59. - Sanzioni per i lavoratori
- Articolo 60. Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'arrticolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti
Sezione II - Disposizioni in tema di processo penale
TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
- Articolo 62. - Definizioni
- Articolo 63. - Requisiti di salute e di sicurezza
- Articolo 64. - Obblighi del datore di lavoro
- Articolo 65. - Locali sotterranei o semisotterranei
- Articolo 66. - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
- Articolo 67. - Notifiche all’organi di vigilanza competente per territorio
CAPO II - SANZIONI
TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
CAPO I - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
- Articolo 69. - Definizioni
- Articolo 70. - Requisiti di sicurezza
- Articolo 71. - Obblighi del datore di lavoro
- Articolo 72. - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
- Articolo 73. - Informazione, formazione e addestramento
- Articolo 73-bis. - Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore
CAPO II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- Articolo 74. - Definizioni
- Articolo 75. - Obbligo di uso
- Articolo 76. - Requisiti dei DPI
- Articolo 77. - Obblighi del datore di lavoro
- Articolo 78. - Obblighi dei lavoratori
- Articolo 79. - Criteri per l’individuazione e l’uso
CAPO III - IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
- Articolo 80. - Obblighi del datore di lavoro
- Articolo 81. - Requisiti di sicurezza
- Articolo 82. - Lavori sotto tensione
- Articolo 83. - Lavori in prossimità di parti attive
- Articolo 84. - Protezioni dai fulmini
- Articolo 85. - Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature
- Articolo 86. - Verifiche e controlli
CAPO IV - SANZIONI
TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
- Articolo 88. - Campo di applicazione
- Articolo 89. - Definizioni
- Articolo 90. - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
- Articolo 91. - Obblighi del coordinatore per la progettazione
- Articolo 92. - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- Articolo 93. - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori
- Articolo 94. - Obblighi dei lavoratori autonomi
- Articolo 95. - Misure generali di tutela
- Articolo 96. - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
- Articolo 97. - Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
- Articolo 98. - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
- Articolo 99. - Notifica preliminare
- Articolo 100. - Piano di sicurezza e di coordinamento
- Articolo 101. - Obblighi di trasmissione
- Articolo 102. - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
- Articolo 103. - Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora (abrogato)
- Articolo 104. - Modalità attuative di particolari obblighi
- Articolo 104-bis. - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili
CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA
Sezione I - Campo di applicazione
Sezione II - Disposizioni di carattere generale
- Articolo 108. - Viabilità nei cantieri
- Articolo 109. - Recinzione del cantiere
- Articolo 110. - Luoghi di transito
- Articolo 111. - Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota
- Articolo 112. - Idoneità delle opere provvisionali
- Articolo 113. - Scale
- Articolo 114. - Protezione dei posti di lavoro
- Articolo 115. - Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
- Articolo 116. - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
- Articolo 117. - Lavori in prossimità di parti attive
Sezione III - Scavi e fondazioni
- Articolo 118. - Splateamento e sbancamento
- Articolo 119. - Pozzi, scavi e cunicoli
- Articolo 120. - Deposito di materiali in prossimità degli scavi
- Articolo 121. - Presenza di gas negli scavi
Sezione IV - Ponteggi in legname e altre opere provvisionali
- Articolo 122. - Ponteggi ed opere provvisionali
- Articolo 123. - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
- Articolo 124. - Deposito di materiali sulle impalcature
- Articolo 125. - Disposizione dei montanti
- Articolo 126. - Parapetti
- Articolo 127. - Ponti a sbalzo
- Articolo 128 - Sottoponti
- Articolo 129. - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio
- Articolo 130. - Andatoie e passerelle
Sezione V - Ponteggi fissi
- Articolo 131. - Autorizzazione alla costruzione ed all’impiego
- Articolo 132. - Relazione tecnica
- Articolo 133. - Progetto
- Articolo 134. - Documentazione
- Articolo 135. - Marchio del fabbricante
- Articolo 136. - Montaggio e smontaggio
- Articolo 137. - Manutenzione e revisione
- Articolo 138. - Norme particolari
Sezione VI - Ponteggi movibili
Sezione VII - Costruzioni edilizie
- Articolo 141. - Strutture speciali
- Articolo 142. - Costruzioni di archi, volte e simili
- Articolo 143. - Posa delle armature e delle centine
- Articolo 144. - Resistenza delle armature
- Articolo 145. - Disarmo delle armature
- Articolo 146. - Difesa delle aperture
- Articolo 147. - Scale in muratura
- Articolo 148. - Lavori speciali
- Articolo 149. - Paratoie e cassoni
Sezione VIII - Demolizioni
- Articolo 150. - Rafforzamento delle strutture
- Articolo 151. - Ordine delle demolizioni
- Articolo 152. - Misure di sicurezza
- Articolo 153. - Convogliamento del materiale di demolizione
- Articolo 154. - Sbarramento della zona di demolizione
- Articolo 155. - Demolizione per rovesciamento
- Articolo 156. - Verifiche
CAPO III - SANZIONI
TITOLO V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
- Articolo 161. - Campo di applicazione
- Articolo 162. - Definizioni
- Articolo 163. - Obblighi del datore di lavoro
- Articolo 164. - Informazione e formazione
CAPO II – SANZIONI
TITOLO VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
- Articolo 167. - Campo di applicazione
- Articolo 168. - Obblighi del datore di lavoro
- Articolo 169. - Informazione, formazione e addestramento
CAPO II - SANZIONI
TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI
- Articolo 174. - Obblighi del datore di lavoro
- Articolo 175. - Svolgimento quotidiano del lavoro
- Articolo 176. - Sorveglianza sanitaria
- Articolo 177. - Informazione e formazione
CAPO III - SANZIONI
TITOLO VIII - AGENTI FISICI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
- Articolo 180. - Definizioni e campo di applicazione
- Articolo 181. - Valutazione dei rischi
- Articolo 182. - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
- Articolo 183. - Lavoratori particolarmente sensibili
- Articolo 184. - Informazione e formazione dei lavoratori
- Articolo 185. - Sorveglianza sanitaria
- Articolo 186. - Cartella sanitaria e di rischio
CAPO II - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO
- Articolo 187. - Campo di applicazione
- Articolo 188. - Definizioni
- Articolo 189. - Valori limite di esposizione e valori di azione
- Articolo 190. - Valutazione del rischio
- Articolo 191. - Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile
- Articolo 192. - Misure di prevenzione e protezione
- Articolo 193. - Uso dei dispositivi di protezione individuali
- Articolo 194. - Misure per la limitazione dell’esposizione
- Articolo 195. - Informazione e formazione dei lavoratori
- Articolo 196. - Deroghe
- Articolo 197. - Linee Guida per i settori della musica, delle attività ricreative e dei call center
- Articolo 198. - Altre disposizioni in materia di gara
CAPO III - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI
- Articolo 199. - Campo di applicazione
- Articolo 200. - Definizioni
- Articolo 201. - Valori limite di esposizione e valori d’azione
- Articolo 202. - Valutazione dei rischi
- Articolo 203. - Misure di prevenzione e protezione
- Articolo 204. - Sorveglianza sanitaria
- Articolo 205. - Deroghe
CAPO IV - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI
- Articolo 206. - Campo di applicazione
- Articolo 207. - Definizioni
- Articolo 208. - Valori limite di esposizione e valori d’azione
- Articolo 209. - Valutazione dei rischi e identificazione dell’esposizione
- Articolo 210. - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
- Articolo 210-bis. - Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- Articolo 211. - Sorveglianza sanitaria
- Articolo 212. - Deroghe
CAPO V - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
- Articolo 213. - Campo di applicazione
- Articolo 214. - Definizioni
- Articolo 215. - Valori limite di esposizione
- Articolo 216. - Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi
- Articolo 217. - Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi
- Articolo 218. - Sorveglianza sanitaria
CAPO VI - SANZIONI
TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE
CAPO I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
- Articolo 221. - Campo di applicazione
- Articolo 222. - Definizioni
- Articolo 223. - Valutazione dei rischi
- Articolo 224. - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
- Articolo 225. - Misure specifiche di protezione e di prevenzione
- Articolo 226. - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
- Articolo 227. - Informazione e formazione per i lavoratori
- Articolo 228. - Divieti
- Articolo 229. - Sorveglianza sanitaria
- Articolo 230. - Cartelle sanitarie e di rischio
- Articolo 231. - Consultazione e partecipazione dei lavoratori
- Articolo 232. - Adeguamenti normativi
CAPO II - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI, MUTAGENI O DA SOSTANZE TOSSICHE PER LA RIPRODUZIONE
Sezione I - Disposizioni generali
Sezione II - Obblighi del datore di lavoro
- Articolo 235. - Sostituzione e riduzione
- Articolo 236. - Valutazione del rischio
- Articolo 237. - Misure tecniche, organizzative, procedurali
- Articolo 238. - Misure tecniche
- Articolo 239. - Informazione e formazione
- Articolo 240. - Esposizione non prevedibile
- Articolo 241. - Operazioni lavorative particolari
Sezione III - Sorveglianza sanitaria
- Articolo 242. - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
- Articolo 243. - Registro di esposizione e cartelle sanitarie
- Articolo 244. - Registrazione dei tumori
- Articolo 245. - Adeguamenti normativi
CAPO III – PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO
Sezione I - Disposizioni generali
Sezione II - Obblighi del datore di lavoro
- Articolo 248. - Individuazione della presenza di amianto
- Articolo 249. - Valutazione del rischio
- Articolo 250. - Notifica
- Articolo 251. - Misure di prevenzione e protezione
- Articolo 252. - Misure igieniche
- Articolo 253. - Controllo dell’esposizione
- Articolo 254. - Valore limite
- Articolo 255. - Operazioni lavorative particolari
- Articolo 256. - Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto
- Articolo 257. - Informazione dei lavoratori
- Articolo 258. - Formazione dei lavoratori
- Articolo 259. - Sorveglianza sanitaria
- Articolo 260. - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
- Articolo 261. - Mesoteliomi
CAPO IV - SANZIONI
TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
- Articolo 266. - Campo di applicazione
- Articolo 267. - Definizioni
- Articolo 268. - Classificazione degli agenti biologici
- Articolo 269. - Comunicazione
- Articolo 270. - Autorizzazione
CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
- Articolo 271. - Valutazione del rischio
- Articolo 272. - Misure tecniche, organizzative, procedurali
- Articolo 273. - Misure igieniche
- Articolo 274. - Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie
- Articolo 275. - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari
- Articolo 276. - Misure specifiche per i processi industriali
- Articolo 277. - Misure di emergenza
- Articolo 278. - Informazioni e formazione
CAPO III - SORVEGLIANZA SANITARIA
- Articolo 279. - Prevenzione e controllo
- Articolo 280. - Registri degli esposti e degli eventi accidentali
- Articolo 281. - Registro dei casi di malattia e di decesso
CAPO IV - SANZIONI
TITOLO X-BIS - PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO
TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
- Articolo 289. - Prevenzione e protezione contro le esplosioni
- Articolo 290. - Valutazione dei rischi di esplosione
- Articolo 291. - Obblighi generali
- Articolo 292. - Coordinamento
- Articolo 293. - Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
- Articolo 294. - Documento sulla protezione contro le esplosioni
- Articolo 294-bis. - Informazione e formazione dei lavoratori
- Articolo 295. - Termini per l’adeguamento
- Articolo 296. - Verifiche
CAPO III - SANZIONI
TITOLO XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
- Articolo 298. - Principio di specialità
- Articolo 299. - Esercizio di fatto di poteri direttivi
- Articolo 300. - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- Articolo 301. - Applicabilità delle disposizioni di cui agli articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758
- Articolo 301-bis. - Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione
- Articolo 302. - Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto
- Articolo 302-bis. - Potere di disposizione
- Articolo 303. - Circostanza attenuante (abrogato)
TITOLO XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI
ALLEGATI
- ALLEGATO I - Fattispecie di violazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14
Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi (articolo 34) - ALLEGATO I-bis - Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti alla patente
- ALLEGATO II - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34)
- ALLEGATO IIIA - Contenuti della cartella sanitaria e di rischio
- ALLEGATO IIIB - Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori
- ALLEGATO IV - Requisiti dei luoghi di lavoro
- ALLEGATO V - Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione
- ALLEGATO VII - Verifiche di attrezzature
- ALLEGATO VIII - Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari
- ALLEGATO IX - Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici
- ALLEGATO X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a)
- ALLEGATO XI - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori
- ALLEGATO XII - Contenuto della notifica preliminare di cui all’articolo 99
- ALLEGATO XIII - Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere
- ALLEGATO XIV - Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e e per l’esecuzione dei lavori
- ALLEGATO XV - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
- ALLEGATO XVI - Fascicolo con le caratteristiche dell’opera
- ALLEGATO XVII - Idoneità tecnico professionale
- ALLEGATO XVIII - Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali
- ALLEGATO XIX - Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi
- ALLEGATO XX - Costruzione e impiego di scale portatili - Autorizzazione ai laboratori di certificazione
- ALLEGATO XXI - Accordo stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota
- ALLEGATO XXII - Contenuti minimi del Pi.M.U.S
- ALLEGATO XXIII - Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre
- ALLEGATO XXIV - Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza
- ALLEGATO XXV - Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici
- ALLEGATO XXVI - Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni
- ALLEGATO XXVII - Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l’ubicazione delle attrezzature antincendio
- ALLEGATO XXVIII - Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione
- ALLEGATO XXIX - Prescrizioni per i segnali luminosi
- ALLEGATO XXX - Prescrizioni per i segnali acustici
- ALLEGATO XXXI - Prescrizioni per la comunicazione verbale
- ALLEGATO XXXII - Prescrizioni per i segnali gestuali
- ALLEGATO XXXIII - Movimentazione manuale dei carichi
- ALLEGATO XXXIV - Videoterminali
- ALLEGATO XXXV - Agenti fisici
- ALLEGATO XXXVI - Campi elettromagnetici
- ALLEGATO XXXVII - Radiazioni ottiche
- ALLEGATO XXXVIII - Valori limite di esposizione professionale
- ALLEGATO XXXIX - Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria
- ALLEGATO XL - Divieti
- ALLEGATO XLI - Metodiche standardizzate di misurazione degli agenti
- ALLEGATO XLII - Elenco di sostanze, miscele e processi
- ALLEGATO XLIII - Valori limite di esposizione professionale
- ALLEGATO 43-BIS - Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria
- ALLEGATO XLIII-TER - Malattia professionale correlate all’amianto con diagnosi medica di patologie
- ALLEGATO XLIV - Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici
- ALLEGATO XLV - Segnale di rischio biologico
- ALLEGATO XLVI - Elenco degli agenti biologici classificati
- ALLEGATO XLVII - Indicazioni su misure e livelli di contenimento
- ALLEGATO XLVIII - Contenimento per processi industriali
- ALLEGATO XLVIX - Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
- ALLEGATO L - Prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive
- ALLEGATO LI - Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
Articolo di riferimento sul testo unico sicurezza



