Testo unico sicurezza
Allegato 36
Testo unico sicurezza
Testo vigente
Campi elettromagnetici
Parte I – Grandezze fisiche concernenti l’esposizione ai campi elettromagneticiLe seguenti grandezze fisiche sono utilizzate per descrivere l’esposizione ai campi elettromagnetici: l’intensità di campo elettrico (E) è una quantità vettoriale che corrisponde alla forza esercitata su una particella carica indipendentemente dal’suo movimento nello spazio. È espressa in volt per metro (Vm-1 ). È necessario distinguere il’campo elettrico ambientale rispetto al’campo elettrico presente all’interno del’corpo (in situ) a seguito dell’esposizione al’campo elettrico ambientale. La corrente attraverso gli arti (IL) è la corrente che attraversa gli arti di una persona esposta a campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenze comprese tra 10 MHz e 110 MHz a seguito del’contatto con un oggetto in un campo elettromagnetico o del’flusso di correnti capacitive indotte nel’corpo esposto. È espressa in ampere (A). La corrente di contatto (IC) è una corrente che compare quando una persona entra in contatto con un oggetto conduttore a diverso potenziale elettrico all’interno di un campo elettromagnetico. È espressa in ampere (A). Una corrente di contatto stabile nel’tempo si verifica quando la persona è in contatto continuo con un oggetto all’interno di un campo elettromagnetico. Nel’momento in cui si stabilisce tale contatto, può verificarsi una scarica di scintille con correnti transitorie associate. La carica elettrica (Q) è la grandezza impiegata per le scariche elettriche ed è espressa in coulomb (C). L’intensità di campo magnetico (H) è una grandezza vettoriale che, insieme all’induzione magnetica, specifica un campo magnetico in qualunque punto dello spazio. È espressa in ampere per metro (Am-1). L’induzione magnetica (B) è una grandezza vettoriale che determina una forza che agisce sulle cariche in movimento. È espressa in tesla (T). Nello spazio libero e nei materiali biologici l’induzione magnetica e l’intensità del’campo magnetico sono intercambiabili in base alla seguente equivalenza: intensità di campo magnetico (H) pari a 1 Am-1 = induzione magnetica (B) pari a 4Π 10-7 T (circa 1,25 microtesla). Densità di potenza (S). Questa grandezza si impiega nel’caso delle frequenze molto alte, per le quali la profondità di penetrazione nel’corpo è piccola. Si tratta della potenza radiante incidente perpendicolarmente a una superficie, divisa per l’area della superficie in questione; è espressa in watt per metro quadrato (Wm-2 ). Tasso di assorbimento specifico di energia (SAR). Si tratta del’valore mediato, su tutto il’corpo o su alcune parti di esso, del’tasso di assorbimento di energia per unità di massa di tessuto corporeo, ed è espresso in watt per chilogrammo (Wkg-1). Il’SAR riferito a tutto il’corpo (a corpo intero) è una grandezza ampiamente accettata per porre in rapporto gli effetti termici nocivi (sanitari) all’esposizione alle radiofrequenze (RF). Oltre al’valore del’SAR medio a corpo intero, sono necessari anche valori del’SAR locale per valutare e limitare la deposizione eccessiva di energia in parti piccole del’corpo conseguenti a particolari condizioni di esposizione, quali ad esempio il’caso di un individuo esposto a RF di frequenze di pochi MHz (ad esempio provenienti da riscaldatori dielettrici), e di individui esposti nel’campo vicino di un’antenna. Parte II – Effetti non termiciValori limite di esposizione e valori di azione nell’intervallo di frequenze tra 0 Hz E 10 Mhz. A. Valori limite di esposizione (VLE). I VLE per le frequenze inferiori a 1 Hz (tabella A1) sono limiti per il’campo magnetico statico, la cui misurazione non è influenzata dalla presenza del’soggetto esposto.
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Tabella A1
VLE per l’induzione magnetica esterna (B0) per frequenze comprese tra 0 e 1 Hz
| VLE relativi agli effetti sensoriali [T] | |
| Condizioni di lavoro normali | 2 |
| Esposizione localizzata degli arti | 8 |
| VLE relativi agli effetti sanitari [T] | |
| Condizioni di lavoro controllate | 8 |
| VLE relativi agli effetti sanitari per il’campo elettrico interno (in situ) per frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz I VLE relativi agli effetti sanitari (tabella A2) sono correlati alla stimolazione elettrica di tutti i tessuti del’sistema nervoso centrale e periferico nel’corpo, compresa la testa. |
Tabella A2
VLE relativi agli effetti sanitari per l’intensità di campo elettrico interno a frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz
| Intervallo di frequenza | VLE relativi agli effetti sanitari [Vm-1] (valore di picco) |
1 HZ ≤ f < 3 kHZ | 1,1 |
3 kHZ ≤ f≤ 10 MHZ | 3,8 x10-4 f |
| Nota A2-1: f è la frequenza espressa in hertz (Hz). Nota A2-2: i VLE relativi agli effetti sanitari per il’campo elettrico interno sono riferiti al’valore spaziale di picco sull’intero corpo del’soggetto esposto. Nota A2-3: i VLE sono valori di picco temporali che sono pari ai valori efficaci (RMS) MOLTIPLICATI PER √ 2 per i campi sinusoidali Nel’caso di campi non sinusoidali, la valutazione dell’esposizione effettuata ai sensi dell’articolo 209 è di norma basata sul’metodo del’picco ponderato, come descritto negli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio di cui all’articolo 28, comma 3-ter, del’presente decreto. In tale ambito potranno altresì essere indicate procedure alternative di valutazione scientificamente provate e validate, che conducano a risultati comparabili. |
| VLE relativi agli effetti sensoriali per il’campo elettrico interno (in situ) per frequenze comprese tra 1 Hz e 400 Hz I VLE relativi agli effetti sensoriali (tabella A3) sono correlati agli effetti del’campo elettrico interno sul’sistema nervoso centrale nella testa, tra cui fosfeni e modifiche minori e transitorie di talune funzioni cerebrali. |
Tabella A3
VLE relativi agli effetti sensoriali per il’campo elettrico interno a frequenze comprese tra 1 Hz e 400 Hz
| Intervallo di frequenza | VLE relativi agli effetti sensoriali [Vm-1] (valore di picco) |
1 HZ ≤ f< 10 HZ | 0,7/f |
10 HZ ≤ f< 25 HZ | 0,07 |
25 HZ ≤ f≤ 400 HZ | 0,0028 f |
| Nota A3-1: f è la frequenza espressa in hertz (Hz). Nota A3-2: i VLE relativi agli effetti sensoriali per il’campo elettrico interno sono riferiti al’valore di picco spaziale nella testa del’soggetto esposto. Nota A3-3: i VLE sono valori di picco temporali che sono pari ai valori efficaci (RMS) moltiplicati per √2 per i campi sinusoidali Nel’caso di campi non sinusoidali, la valutazione dell’esposizione effettuata ai sensi dell’articolo 209 è di norma basata sul’metodo del’picco ponderato, come descritto negli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio di cui all’articolo 28, comma 3-ter, del’presente decreto. In tale ambito potranno altresì essere indicate procedure alternative di valutazione scientificamente provate e validate, che conducano a risultati comparabili. |
| B. Valori di Azione (VA) I valori di azione (VA), espressi nelle grandezze fisiche misurabili di seguito riportate, consentono una valutazione semplificata della conformità ai pertinenti VLE. In particolare il’rispetto dei VA garantisce il’rispetto dei pertinenti VLE, mentre il’superamento dei VA medesimi corrisponde all’obbligo di adottare le pertinenti misure di prevenzione e protezione di cui all’articolo 210: – VA (E) inferiori e VA (E) superiori, per i campi elettrici ambientali variabili nel’tempo, come indicati nella tabella B1; – VA (B) inferiori e VA (B) superiori, per l’induzione magnetica ambientale variabile nel’tempo, come indicati nella tabella B2;- VA (IC) per la corrente di contatto, come indicati nella tabella B3; – VA (B0) per l’induzione magnetica di campi magnetici statici, come indicati nella tabella B4. I VA per E e B corrispondono ai valori del’campo elettrico e magnetico imperturbati, calcolati o misurati sul’posto di lavoro nello spazio occupato dal’corpo del’lavoratore, in assenza di questi. Il’valore di B0 non è perturbato dalla presenza del’soggetto esposto.Valori di azione (VA) per esposizione a campi elettrici I VA inferiori (tabella B1, seconda colonna) per il’campo elettrico ambientale sono stabiliti al’fine di prevenire scariche elettriche nell’ambiente di lavoro, e garantiscono il’rispetto dei VLE (tabelle A2 e A3). I VA superiori (tabella B1, terza colonna) garantiscono anch essi il’rispetto dei VLE (tabelle A2 e A3), ma non assicurano l’assenza di scariche elettriche a meno che non siano intraprese le misure di protezione di cui all’articolo 210, comma 5. |
Tabella B1
VA per i campi elettrici ambientali a frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz
| Intervallo di frequenza | VA (E) inferiori per l’intensità del’campo elettrico [Vm 1] (valori RMS) | VA (E) superiori per l’intensità del’campo elettrico [Vm 1] (valori RMS) |
| 1 ≤ f < 25 Hz | 2,0 x 104 | 2,0 x 104 |
25 ≤ f < 50 HZ | 5,0 x 105 /f | 2,0 x 104 |
50 HZ ≤ f < 1,64 kHZ | 5,0 x 105 /f | 1,0 x 106/f |
1,64 ≤ f < 3 kHZ | 5,0 x 105 /f | 6,1 x 102 |
3 kHZ ≤ f < 10 MHZ | 1,7 x 102 | 6,1 x 102 |
| Nota B1-1: f è la frequenza espressa in hertz (Hz). Nota B1-2: i VA (E) inferiori e i VA (E) superiori sono valori efficaci (RMS) che sono pari ai valori di picco divisi per √2 per i campi sinusoidali sinusoidali. Nel’caso di campi non sinusoidali, la valutazione dell’esposizione effettuata ai sensi dell’articolo 209 è di norma basata sul’metodo del’picco ponderato, come descritto negli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio di cui all’art. 28, comma 3-ter, del’presente decreto. In tale ambito potranno altresì essere indicate procedure alternative di valutazione scientificamente provate e validate, che conducano a risultati comparabili. Nota B1-3: i VA sono intesi come valori massimi calcolati o misurati nello spazio occupato dal’corpo del’lavoratore. Ciò comporta una valutazione dell’esposizione conservativa e, alla conformità rispetto a detti valori massimi, consegue la conformità automatica ai VLE in tutte le condizioni di esposizione non uniformi. Al’fine di semplificare la valutazione della conformità ai VLE, negli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio di cui all’art. 28, comma 3-ter, del’presente decreto potranno essere indicati, sulla base di una dosimetria consolidata, criteri relativi alla media spaziale dei campi misurati in specifiche condizioni non uniformi, da utilizzare al’posto del’criterio del’valore massimo spaziale. Qualora si tratti di una sorgente molto localizzata, distante pochi centimetri dal’corpo, il’campo elettrico interno (in situ), e la conformità ai VLE, possono essere determinati caso per caso mediante dosimetria. |
| Valori di azione (VA) per esposizione a campi magnetici I VA superiori (tabella B2, terza colonna) garantiscono il’rispetto dei VLE relativi agli effetti sanitari correlati alla stimolazione elettrica dei tessuti nervosi periferici e centrali (tabella A2). L’osservanza dei VA superiori assicura che non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari ma, se l’esposizione della testa supera i VA inferiori per esposizioni a frequenze fino a 400 Hz, sono possibili effetti sensoriali, come fosfeni o modifiche minori e transitorie dell’attività cerebrale. In tal’caso, ove giustificato dalla pratica o dal’processo produttivo, è possibile applicare l’articolo 208, comma 3, lettera b). I VA inferiori (tabella B2, seconda colonna), garantiscono per le frequenze al’di sotto di 400 Hz il’rispetto dei VLE relativi agli effetti sensoriali (tabella A3), mentre per le frequenze al’di sopra di 400 Hz coincidono con i VA superiori assicurando il’rispetto dei VLE relativi agli effetti sanitari (tabella A2). I VA per l’esposizione degli arti (tabella B2, quarta colonna) garantiscono il’rispetto dei VLE per gli effetti sanitari relativi alla stimolazione elettrica dei tessuti limitatamente agli arti, tenuto conto del’fatto che il’campo magnetico presenta un accoppiamento più debole negli arti che nel’corpo intero. Questi valori possono essere utilizzati in caso di esposizione strettamente confinata agli arti, restando ferma la necessità di valutare il’rispetto dei VA su tutto il’corpo del’lavoratore. |
Tabella B2
VA per i campi magnetici ambientali a frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz
| Intervallo di frequenza | VA (B) inferiori per l’induzione magnetica µt (valori RMS) | VA (B) superiori per l’induzione magnetica µt (valori RMS) | VA (B) per l’induzione magnetica per esposizione localizzata degli arti |
| 1 ≤ f < 8 Hz | 2,0 x 105 /f2 | 3,0 x 105 /f | 9,0 x 105 /f |
| 8 ≤ f < 25 Hz | 2,5 x 104 /f | 3,0 x 105 /f | 9,0 x 105 /f |
| 25 ≤ f < 300 Hz | 1,0 x 103 | 3,0 x 105 /f | 9,0 x 105 /f |
| 300 HZ ≤ f < 3 kHz | 3,0 x 105 /f | 3,0 x 105 /f | 9,0 x 105 /f |
| 3 kHz ≤ f < 10 MHz | 1,0 x 102 | 1,0 x 102 | 3,0 x 102 |
| Nota B2-1: f è la frequenza espressa in Hertz (Hz). Nota B2-2:i VA (B) inferiori e i VA (B) superiori sono valori efficaci (RMS) che sono pari ai valori di picco divisi per √2 i campi sinusoidali. Nel’caso di campi non sinusoidali, la valutazione dell’esposizione effettuata ai sensi dell’articolo 209 è di norma basata sul’metodo del’picco ponderato, come descritto negli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio di cui all’articolo 28, comma 3-ter, del’presente decreto. In tale ambito potranno altresì essere indicate procedure alternative di valutazione scientificamente provate e validate, che conducano a risultati comparabili. Nota B2-3: i VA sono intesi come valori massimi calcolati o misurati nello spazio occupato dal’corpo del’lavoratore. Ciò comporta una valutazione dell’esposizione conservativa e, alla conformità rispetto a detti valori massimi, consegue la conformità automatica ai VLE in tutte le condizioni di esposizione non uniformi. Al’fine di semplificare la valutazione della conformità ai VLE, negli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio di cui all’articolo 28, comma 3-ter, del’presente decreto potranno essere indicati, sulla base di una dosimetria consolidata, criteri relativi alla media spaziale dei campi misurati in specifiche condizioni non uniformi, da utilizzare al’posto del’criterio del’valore massimo spaziale. Qualora si tratti di una sorgente molto localizzata, distante pochi centimetri dal’corpo, il’campo elettrico interno (in situ), e la conformità ai VLE, possono essere determinati caso per caso mediante dosimetria. |
Tabella B3
VA per la corrente di contatto IC
| Frequenza | VA (IC) corrente di contatto stabile nel’tempo [mA] (RMS) |
| fino a 2,5 kHz | 1,0 |
| 2,5 ≤ f < 100 kHz | 0,4 f |
| 100 kHZ ≤ f < 10000 kHz | 40 |
Nota B3-1: f è la frequenza espressa in chilohertz (kHz). Valori di azione (VA) per l’induzione magnetica esterna (B0) di campi magnetici statici ai fini della prevenzione da effetti e rischi indiretti |
Tabella B4
VA per l’induzione magnetica di campi magnetici statici
| Rischi | VA (B0) [mT] |
| Interferenza con dispositivi impiantabili attivi, ad esempio stimolatori cardiaci | 0,5 |
Rischio di attrazione e propulsivo nel’campo periferico di sorgenti ad alta intensità (> 100 mT) | 3 |
Parte III – EFFETTI TERMICIValori Limite di Esposizione e Valori di Azione nell’intervallo di Frequenze Tra 100 KHZ e 300 GHZ A. Valori Limite di Esposizione (VLE) I VLE relativi agli effetti sanitari per le frequenze comprese tra 100 kHz e 6 GHz (tabella A1) sono riferiti alla potenza (energia per unità di tempo) assorbita per unità di massa di tessuto corporeo, derivante da esposizione a campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici. |
Tabella A1
VLE relativi agli effetti sanitari per esposizione a campi elettromagnetici a frequenze comprese tra 100 kHz e 6 GHz
| VLE relativi agli effetti sanitari | Valori di SAR mediati per ogni periodo di sei minuti [Wkg-1] |
VLE relativo allo stress termico sistemico, espresso come SAR medio a corpo intero | 0,4 |
VLE relativo allo stress termico localizzato nella testa e nel tronco, espresso come SAR locale (nella testa e nel’tronco) | 10 |
VLE relativo allo stress termico localizzato, negli arti, espresso come SAR locale (negli arti) | 20 |
| Nota A1-1: il’rispetto dei VLE sul’SAR locale deve essere assicurato in termini di valore medio su ogni elemento di massa pari a 10 g di tessuto contiguo della parte del’corpo interessata; il’massimo valore del’SAR locale così ottenuto deve essere impiegato per la verifica di conformità con il’pertinente VLE. Tali elementi di massa dovrebbero essere caratterizzati da proprietà elettriche approssimativamente omogenee. Il’concetto di massa di tessuto contiguo può essere utilizzato nella dosimetria numerica, nel’cui ambito può anche essere utilizzata una geometria semplificata, quale una massa cubica o sferica di tessuto, date le difficoltà pratiche di identificazione degli elementi contigui mediante misurazioni fisiche dirette. |
Tabella A2
VLE relativo agli effetti sensoriali per esposizione a campi elettromagnetici a frequenze comprese tra 0,3 e 6 GHz
| Intervallo di frequenza | Assorbimento specifico locale di energia nella testa (SA) [mJkg-1] |
| 0,3 ≤ f ≤ 6 GHz | 10 |
| Nota A2-1: la massa adottata per mediare l’SA locale è pari a 10 g di tessuto. |
Tabella A3
VLE relativo agli effetti sanitari per esposizione a campi elettromagnetici di frequenze comprese tra 6 GHz e 300 GHz
| Intervallo di frequenza | Densità di potenza [Wm-2] |
| 6 GHz ≤ f ≤ 300 GHz | 50 |
| Nota A3-1: il’rispetto del’VLE sulla densità di potenza deve essere garantito in termini di valore medio per ogni superficie corporea esposta di 20 cm2, con la condizione aggiuntiva che la densità di potenza mediata su ogni superficie di 1 cm2 non superi il’valore di 1000 Wm-2. Le densità di potenza a frequenze comprese tra 6 e 10 GHz devono inoltre essere mediate per ogni periodo di sei minuti. Al’di sopra di 10 GHz la densità di potenza deve essere mediata su periodi di 68/f1,05 minuti (dove f è la frequenza in GHz) per tenere conto della graduale diminuzione della profondità di penetrazione con l’aumento della frequenza. |
B. Valori di Azione (VA) I valori di azione (VA), espressi nelle grandezze fisiche misurabili di seguito riportate, consentono una valutazione semplificata della conformità ai pertinenti VLE. In particolare il’rispetto dei VA garantisce il’rispetto dei pertinenti VLE, mentre il’superamento dei VA medesimi corrisponde all’obbligo di adottare le pertinenti misure di prevenzione e protezione di cui all’articolo 210: Valori di azione (VA) per esposizione a campi elettrici e magnetici |
Tabella B1
VA per i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ambientali a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz
Intervallo di frequenza | VA (E) per l’intensità del’campo elettrico [V/m] (RMS) | VA (B) per l’induzione magnetica [ T] (RMS) | VA (S) per la densità di potenza [W/m2] |
| 100 kHz ≤ f < 1 MHz | 6,1 x 102 | 2,0 x 106 /f | – |
| 1 ≤ f < 10 MHz | 6,1 x 108 /f | 2,0 x 106 /f | – |
| 10 ≤ f < 400 MHz | 61 | 0,2 | – |
| 400 MHz ≤ f < 2 GHz | 3 x 10-3 f ½ | 1,0 x10-5 f1/2 | – |
| 2 ≤ f < 6 GHz | 1,4 x 102 | 4,5 x10-1 | – |
| 6 ≤ f ≤ 300 GHz | 1,4 x 102 | 4,5 x10-1 | 50 |
| Nota B1-1: f è la frequenza espressa in Hertz (Hz). Nota B1-2: i [VA (E)]2 e [VA (B)]2 devono essere mediati per ogni periodo di sei minuti. Nel’caso di segnali impulsivi a radiofrequenza, la densità di potenza di picco (vale a dire mediata sulla durata dell’impulso) non deve superare di 1000 volte il’valore di VA (S) tabellato. Per campi a frequenze multiple l’analisi è basata sulla sommatoria dei contributi, descritta nelle norme tecniche di riferimento e negli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio di cui all’articolo 28, comma 3-ter. Nota B1-3: i VA (E) e VA (B) sono intesi come valori massimi calcolati o misurati nello spazio occupato dal’corpo del’lavoratore. Ciò comporta una valutazione dell’esposizione conservativa e, alla conformità rispetto a detti valori massimi, consegue la conformità automatica ai VLE in tutte le condizioni di esposizione non uniformi. Al’fine di semplificare la valutazione della conformità ai VLE, negli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio di cui all’articolo 28, comma 3-ter, del’presente decreto potranno essere indicati, sulla base di una dosimetria consolidata, criteri relativi alla media spaziale dei campi misurati in specifiche condizioni non uniformi, da utilizzare al’posto del’criterio del’valore massimo spaziale. Qualora si tratti di una sorgente molto localizzata, distante pochi centimetri dal’corpo, il’campo elettrico interno (in situ), e la conformità ai VLE, possono essere determinati caso per caso mediante dosimetria. Nota B1-4: il’rispetto del’VA (S) per la densità di potenza deve essere garantito in termini di valore medio per ogni superficie corporea esposta di 20 cm2, con la condizione aggiuntiva che la densità di potenza mediata su ogni superficie di 1 cm2 non superi il’valore di 1000 Wm 2. Le densità di potenza a frequenze comprese tra 6 e 10 GHz devono inoltre essere mediate per ogni periodo di sei minuti. Al’di sopra di 10 GHz la densità di potenza deve essere mediata su periodi di 68/f1,05 minuti (dove f è la frequenza in GHz) per tenere conto della graduale diminuzione della profondità di penetrazione con l’aumento della frequenza. |
Tabella B2
VA per le correnti di contatto stazionarie e le correnti indotte attraverso gli arti
Intervallo di frequenza | VA (IC) per la corrente di contatto stabile nel’tempo [mA] (RMS) | VA (IL) per la corrente indotta in qualsiasi arto [mA] (RMS) |
| 100 kHZ ≤ f < 10 MHz | 40 | – |
10 MHZ ≤ f ≤ 110 MHz
| 40 | 100 |

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/allegato-36-testo-unico-sicurezza/
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TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
- Articolo 1. - Finalità
- Articolo 2. - Definizioni
- Articolo 3. - Campo di applicazione
- Articolo 3-bis. - Organizzazioni di volontariato della protezione civile
- Articolo 4. - Computo dei lavoratori
CAPO II - SISTEMA ISTITUZIONALE
- Articolo 5. - Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- Articolo 6. - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
- Articolo 7. - Comitati regionali di coordinamento
- Articolo 8. - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
- Articolo 9. - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Articolo 10. - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Articolo 11. - Attività promozionali
- Articolo 12. - Interpello
- Articolo 13. - Vigilanza
- Articolo 14. - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
- Articolo 14-bis. - Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro
CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
Sezione I - Misure di tutela e obblighi
- Articolo 15. - Misure generali di tutela
- Articolo 16. - Delega di funzioni
- Articolo 17. - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
- Articolo 18. - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
- Articolo 19. - Obblighi del preposto
- Articolo 20. - Obblighi dei lavoratori
- Articolo 21. - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi
- Articolo 22. - Obblighi dei progettisti
- Articolo 23. - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
- Articolo 24. - Obblighi degli installatori
- Articolo 25. - Obblighi del medico competente
- Articolo 26. - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
- Articolo 27. - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
Sezione II - Valutazione dei rischi
- Articolo 28. - Oggetto della valutazione dei rischi
- Articolo 29. - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
- Articolo 30. - Modelli di organizzazione e di gestione
Sezione III - Servizio di prevenzione e protezione
- Articolo 31. - Servizio di prevenzione e protezione
- Articolo 32. - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
- Articolo 33. - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
- Articolo 34. - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
- Articolo 35. - Riunione periodica
Sezione IV - Formazione, informazione e addestramento
- Articolo 36. - Informazione ai lavoratori
- Articolo 37. - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Sezione V - Sorveglianza sanitaria
- Articolo 38. - Titoli e requisiti del medico competente
- Articolo 39. - Svolgimento dell’attività di medico competente
- Articolo 40. - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
- Articolo 41. - Sorveglianza sanitaria
- Articolo 42. - Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica
Sezione VI - Gestione delle emergenze
- Articolo 43. - Disposizioni generali
- Articolo 44. - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
- Articolo 45. - Primo soccorso
- Articolo 46. - Prevenzione incendi
Sezione VII - Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori
- Articolo 47. - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- Articolo 48. - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
- Articolo 49. - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
- Articolo 50. - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- Articolo 51. - Organismi paritetici
- Articolo 52. - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità
Sezione VIII - Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali
- Articolo 53. - Tenuta della documentazione
- Articolo 54. - Comunicazioni e trasmissione della documentazione
CAPO IV - DISPOSIZIONI PENALI
Sezione I - Sanzioni
- Articolo 55. - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
- Articolo 56. - Sanzioni per il preposto
- Articolo 57. - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
- Articolo 58. - Sanzioni per il medico competente
- Articolo 59. - Sanzioni per i lavoratori
- Articolo 60. Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'arrticolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti
Sezione II - Disposizioni in tema di processo penale
TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
- Articolo 62. - Definizioni
- Articolo 63. - Requisiti di salute e di sicurezza
- Articolo 64. - Obblighi del datore di lavoro
- Articolo 65. - Locali sotterranei o semisotterranei
- Articolo 66. - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
- Articolo 67. - Notifiche all’organi di vigilanza competente per territorio
CAPO II - SANZIONI
TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
CAPO I - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
- Articolo 69. - Definizioni
- Articolo 70. - Requisiti di sicurezza
- Articolo 71. - Obblighi del datore di lavoro
- Articolo 72. - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
- Articolo 73. - Informazione, formazione e addestramento
- Articolo 73-bis. - Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore
CAPO II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- Articolo 74. - Definizioni
- Articolo 75. - Obbligo di uso
- Articolo 76. - Requisiti dei DPI
- Articolo 77. - Obblighi del datore di lavoro
- Articolo 78. - Obblighi dei lavoratori
- Articolo 79. - Criteri per l’individuazione e l’uso
CAPO III - IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
- Articolo 80. - Obblighi del datore di lavoro
- Articolo 81. - Requisiti di sicurezza
- Articolo 82. - Lavori sotto tensione
- Articolo 83. - Lavori in prossimità di parti attive
- Articolo 84. - Protezioni dai fulmini
- Articolo 85. - Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature
- Articolo 86. - Verifiche e controlli
CAPO IV - SANZIONI
TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
- Articolo 88. - Campo di applicazione
- Articolo 89. - Definizioni
- Articolo 90. - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
- Articolo 91. - Obblighi del coordinatore per la progettazione
- Articolo 92. - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- Articolo 93. - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori
- Articolo 94. - Obblighi dei lavoratori autonomi
- Articolo 95. - Misure generali di tutela
- Articolo 96. - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
- Articolo 97. - Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
- Articolo 98. - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
- Articolo 99. - Notifica preliminare
- Articolo 100. - Piano di sicurezza e di coordinamento
- Articolo 101. - Obblighi di trasmissione
- Articolo 102. - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
- Articolo 103. - Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora (abrogato)
- Articolo 104. - Modalità attuative di particolari obblighi
- Articolo 104-bis. - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili
CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA
Sezione I - Campo di applicazione
Sezione II - Disposizioni di carattere generale
- Articolo 108. - Viabilità nei cantieri
- Articolo 109. - Recinzione del cantiere
- Articolo 110. - Luoghi di transito
- Articolo 111. - Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota
- Articolo 112. - Idoneità delle opere provvisionali
- Articolo 113. - Scale
- Articolo 114. - Protezione dei posti di lavoro
- Articolo 115. - Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
- Articolo 116. - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
- Articolo 117. - Lavori in prossimità di parti attive
Sezione III - Scavi e fondazioni
- Articolo 118. - Splateamento e sbancamento
- Articolo 119. - Pozzi, scavi e cunicoli
- Articolo 120. - Deposito di materiali in prossimità degli scavi
- Articolo 121. - Presenza di gas negli scavi
Sezione IV - Ponteggi in legname e altre opere provvisionali
- Articolo 122. - Ponteggi ed opere provvisionali
- Articolo 123. - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
- Articolo 124. - Deposito di materiali sulle impalcature
- Articolo 125. - Disposizione dei montanti
- Articolo 126. - Parapetti
- Articolo 127. - Ponti a sbalzo
- Articolo 128 - Sottoponti
- Articolo 129. - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio
- Articolo 130. - Andatoie e passerelle
Sezione V - Ponteggi fissi
- Articolo 131. - Autorizzazione alla costruzione ed all’impiego
- Articolo 132. - Relazione tecnica
- Articolo 133. - Progetto
- Articolo 134. - Documentazione
- Articolo 135. - Marchio del fabbricante
- Articolo 136. - Montaggio e smontaggio
- Articolo 137. - Manutenzione e revisione
- Articolo 138. - Norme particolari
Sezione VI - Ponteggi movibili
Sezione VII - Costruzioni edilizie
- Articolo 141. - Strutture speciali
- Articolo 142. - Costruzioni di archi, volte e simili
- Articolo 143. - Posa delle armature e delle centine
- Articolo 144. - Resistenza delle armature
- Articolo 145. - Disarmo delle armature
- Articolo 146. - Difesa delle aperture
- Articolo 147. - Scale in muratura
- Articolo 148. - Lavori speciali
- Articolo 149. - Paratoie e cassoni
Sezione VIII - Demolizioni
- Articolo 150. - Rafforzamento delle strutture
- Articolo 151. - Ordine delle demolizioni
- Articolo 152. - Misure di sicurezza
- Articolo 153. - Convogliamento del materiale di demolizione
- Articolo 154. - Sbarramento della zona di demolizione
- Articolo 155. - Demolizione per rovesciamento
- Articolo 156. - Verifiche
CAPO III - SANZIONI
TITOLO V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
- Articolo 161. - Campo di applicazione
- Articolo 162. - Definizioni
- Articolo 163. - Obblighi del datore di lavoro
- Articolo 164. - Informazione e formazione
CAPO II – SANZIONI
TITOLO VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
- Articolo 167. - Campo di applicazione
- Articolo 168. - Obblighi del datore di lavoro
- Articolo 169. - Informazione, formazione e addestramento
CAPO II - SANZIONI
TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI
- Articolo 174. - Obblighi del datore di lavoro
- Articolo 175. - Svolgimento quotidiano del lavoro
- Articolo 176. - Sorveglianza sanitaria
- Articolo 177. - Informazione e formazione
CAPO III - SANZIONI
TITOLO VIII - AGENTI FISICI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
- Articolo 180. - Definizioni e campo di applicazione
- Articolo 181. - Valutazione dei rischi
- Articolo 182. - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
- Articolo 183. - Lavoratori particolarmente sensibili
- Articolo 184. - Informazione e formazione dei lavoratori
- Articolo 185. - Sorveglianza sanitaria
- Articolo 186. - Cartella sanitaria e di rischio
CAPO II - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO
- Articolo 187. - Campo di applicazione
- Articolo 188. - Definizioni
- Articolo 189. - Valori limite di esposizione e valori di azione
- Articolo 190. - Valutazione del rischio
- Articolo 191. - Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile
- Articolo 192. - Misure di prevenzione e protezione
- Articolo 193. - Uso dei dispositivi di protezione individuali
- Articolo 194. - Misure per la limitazione dell’esposizione
- Articolo 195. - Informazione e formazione dei lavoratori
- Articolo 196. - Deroghe
- Articolo 197. - Linee Guida per i settori della musica, delle attività ricreative e dei call center
- Articolo 198. - Altre disposizioni in materia di gara
CAPO III - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI
- Articolo 199. - Campo di applicazione
- Articolo 200. - Definizioni
- Articolo 201. - Valori limite di esposizione e valori d’azione
- Articolo 202. - Valutazione dei rischi
- Articolo 203. - Misure di prevenzione e protezione
- Articolo 204. - Sorveglianza sanitaria
- Articolo 205. - Deroghe
CAPO IV - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI
- Articolo 206. - Campo di applicazione
- Articolo 207. - Definizioni
- Articolo 208. - Valori limite di esposizione e valori d’azione
- Articolo 209. - Valutazione dei rischi e identificazione dell’esposizione
- Articolo 210. - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
- Articolo 210-bis. - Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- Articolo 211. - Sorveglianza sanitaria
- Articolo 212. - Deroghe
CAPO V - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
- Articolo 213. - Campo di applicazione
- Articolo 214. - Definizioni
- Articolo 215. - Valori limite di esposizione
- Articolo 216. - Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi
- Articolo 217. - Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi
- Articolo 218. - Sorveglianza sanitaria
CAPO VI - SANZIONI
TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE
CAPO I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
- Articolo 221. - Campo di applicazione
- Articolo 222. - Definizioni
- Articolo 223. - Valutazione dei rischi
- Articolo 224. - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
- Articolo 225. - Misure specifiche di protezione e di prevenzione
- Articolo 226. - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
- Articolo 227. - Informazione e formazione per i lavoratori
- Articolo 228. - Divieti
- Articolo 229. - Sorveglianza sanitaria
- Articolo 230. - Cartelle sanitarie e di rischio
- Articolo 231. - Consultazione e partecipazione dei lavoratori
- Articolo 232. - Adeguamenti normativi
CAPO II - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI, MUTAGENI O DA SOSTANZE TOSSICHE PER LA RIPRODUZIONE
Sezione I - Disposizioni generali
Sezione II - Obblighi del datore di lavoro
- Articolo 235. - Sostituzione e riduzione
- Articolo 236. - Valutazione del rischio
- Articolo 237. - Misure tecniche, organizzative, procedurali
- Articolo 238. - Misure tecniche
- Articolo 239. - Informazione e formazione
- Articolo 240. - Esposizione non prevedibile
- Articolo 241. - Operazioni lavorative particolari
Sezione III - Sorveglianza sanitaria
- Articolo 242. - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
- Articolo 243. - Registro di esposizione e cartelle sanitarie
- Articolo 244. - Registrazione dei tumori
- Articolo 245. - Adeguamenti normativi
CAPO III – PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO
Sezione I - Disposizioni generali
Sezione II - Obblighi del datore di lavoro
- Articolo 248. - Individuazione della presenza di amianto
- Articolo 249. - Valutazione del rischio
- Articolo 250. - Notifica
- Articolo 251. - Misure di prevenzione e protezione
- Articolo 252. - Misure igieniche
- Articolo 253. - Controllo dell’esposizione
- Articolo 254. - Valore limite
- Articolo 255. - Operazioni lavorative particolari
- Articolo 256. - Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto
- Articolo 257. - Informazione dei lavoratori
- Articolo 258. - Formazione dei lavoratori
- Articolo 259. - Sorveglianza sanitaria
- Articolo 260. - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
- Articolo 261. - Mesoteliomi
CAPO IV - SANZIONI
TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
- Articolo 266. - Campo di applicazione
- Articolo 267. - Definizioni
- Articolo 268. - Classificazione degli agenti biologici
- Articolo 269. - Comunicazione
- Articolo 270. - Autorizzazione
CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
- Articolo 271. - Valutazione del rischio
- Articolo 272. - Misure tecniche, organizzative, procedurali
- Articolo 273. - Misure igieniche
- Articolo 274. - Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie
- Articolo 275. - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari
- Articolo 276. - Misure specifiche per i processi industriali
- Articolo 277. - Misure di emergenza
- Articolo 278. - Informazioni e formazione
CAPO III - SORVEGLIANZA SANITARIA
- Articolo 279. - Prevenzione e controllo
- Articolo 280. - Registri degli esposti e degli eventi accidentali
- Articolo 281. - Registro dei casi di malattia e di decesso
CAPO IV - SANZIONI
TITOLO X-BIS - PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO
TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
- Articolo 289. - Prevenzione e protezione contro le esplosioni
- Articolo 290. - Valutazione dei rischi di esplosione
- Articolo 291. - Obblighi generali
- Articolo 292. - Coordinamento
- Articolo 293. - Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
- Articolo 294. - Documento sulla protezione contro le esplosioni
- Articolo 294-bis. - Informazione e formazione dei lavoratori
- Articolo 295. - Termini per l’adeguamento
- Articolo 296. - Verifiche
CAPO III - SANZIONI
TITOLO XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
- Articolo 298. - Principio di specialità
- Articolo 299. - Esercizio di fatto di poteri direttivi
- Articolo 300. - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- Articolo 301. - Applicabilità delle disposizioni di cui agli articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758
- Articolo 301-bis. - Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione
- Articolo 302. - Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto
- Articolo 302-bis. - Potere di disposizione
- Articolo 303. - Circostanza attenuante (abrogato)
TITOLO XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI
ALLEGATI
- ALLEGATO I - Fattispecie di violazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14
Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi (articolo 34) - ALLEGATO I-bis - Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti alla patente
- ALLEGATO II - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34)
- ALLEGATO IIIA - Contenuti della cartella sanitaria e di rischio
- ALLEGATO IIIB - Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori
- ALLEGATO IV - Requisiti dei luoghi di lavoro
- ALLEGATO V - Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione
- ALLEGATO VI - Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro
- ALLEGATO VII - Verifiche di attrezzature
- ALLEGATO VIII - Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari
- ALLEGATO IX - Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici
- ALLEGATO X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a)
- ALLEGATO XI - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori
- ALLEGATO XII - Contenuto della notifica preliminare di cui all’articolo 99
- ALLEGATO XIII - Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere
- ALLEGATO XIV - Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e e per l’esecuzione dei lavori
- ALLEGATO XV - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
- ALLEGATO XVI - Fascicolo con le caratteristiche dell’opera
- ALLEGATO XVII - Idoneità tecnico professionale
- ALLEGATO XVIII - Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali
- ALLEGATO XIX - Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi
- ALLEGATO XX - Costruzione e impiego di scale portatili - Autorizzazione ai laboratori di certificazione
- ALLEGATO XXI - Accordo stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota
- ALLEGATO XXII - Contenuti minimi del Pi.M.U.S
- ALLEGATO XXIII - Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre
- ALLEGATO XXIV - Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza
- ALLEGATO XXV - Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici
- ALLEGATO XXVI - Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni
- ALLEGATO XXVII - Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l’ubicazione delle attrezzature antincendio
- ALLEGATO XXVIII - Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione
- ALLEGATO XXIX - Prescrizioni per i segnali luminosi
- ALLEGATO XXX - Prescrizioni per i segnali acustici
- ALLEGATO XXXI - Prescrizioni per la comunicazione verbale
- ALLEGATO XXXII - Prescrizioni per i segnali gestuali
- ALLEGATO XXXIII - Movimentazione manuale dei carichi
- ALLEGATO XXXIV - Videoterminali
- ALLEGATO XXXV - Agenti fisici
- ALLEGATO XXXVII - Radiazioni ottiche
- ALLEGATO XXXVIII - Valori limite di esposizione professionale
- ALLEGATO XXXIX - Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria
- ALLEGATO XL - Divieti
- ALLEGATO XLI - Metodiche standardizzate di misurazione degli agenti
- ALLEGATO XLII - Elenco di sostanze, miscele e processi
- ALLEGATO XLIII - Valori limite di esposizione professionale
- ALLEGATO 43-BIS - Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria
- ALLEGATO XLIII-TER - Malattia professionale correlate all’amianto con diagnosi medica di patologie
- ALLEGATO XLIV - Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici
- ALLEGATO XLV - Segnale di rischio biologico
- ALLEGATO XLVI - Elenco degli agenti biologici classificati
- ALLEGATO XLVII - Indicazioni su misure e livelli di contenimento
- ALLEGATO XLVIII - Contenimento per processi industriali
- ALLEGATO XLVIX - Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
- ALLEGATO L - Prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive
- ALLEGATO LI - Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
Articolo di riferimento sul testo unico sicurezza



