Alcol, droghe e sicurezza sul lavoro: guida ai rischi legati all’assunzione
Sicurezza sul lavoro e uso di alcol e droghe: quadro normativo, obblighi di sicurezza e gestione del rischio nei luoghi di lavoro
Il consumo di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti costituisce un fattore di rischio di primaria rilevanza nell’ambito della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale rischio assume una connotazione particolarmente critica in tutti quei contesti lavorativi in cui l’attività svolta richiede elevati livelli di attenzione, prontezza di riflessi, coordinazione motoria e capacità di valutazione del pericolo.
In ambito edilizio, industriale e infrastrutturale, anche una modesta alterazione delle condizioni psicofisiche del lavoratore può determinare conseguenze gravi, sia in termini di infortuni personali sia di danni a terzi. La normativa vigente considera pertanto l’assunzione di alcol e droghe non come un comportamento individuale irrilevante, ma come un vero e proprio fattore di rischio professionale, che deve essere analizzato, prevenuto e gestito secondo criteri tecnici e giuridici ben definiti.
Indice
- Cosa comporta l’uso di alcol o droghe nei luoghi di lavoro?
- Quali sono i lavori comportanti particolari rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori?
- Qual è la normativa per alcol e sostanze psicotrope per la sicurezza sul lavoro?
- Chi effettua i controlli per alcol e droga sul lavoro?
- Nuove modalità di accertamento della tossicodipendenza e alcol-dipendenza nei luoghi di lavoro
- Quali sono le sanzioni per l’assunzione dell’alcol e sostanze psicotrope sul lavoro?
- FAQ su alcol, sostanze psicologiche e sicurezza sul lavoro
Cosa comporta l’uso di alcol o droghe nei luoghi di lavoro?
L’uso di alcol e di sostanze psicotrope nei luoghi di lavoro compromette la sicurezza operativa, riducendo coordinazione motoria, tempi di reazione e capacità decisionali, con un incremento del rischio di infortuni gravi. Gli effetti sinergici tra alcol e droghe amplificano le alterazioni cognitive e motorie, determinando conseguenze significative su produttività e assenteismo, con cali prestazionali cronici ed errori operativi.
Tali sostanze rappresentano rischi specifici nelle mansioni critiche, come lavoro in quota, guida di macchine o operazioni con impianti pericolosi, aumentando la probabilità di cadute, incidenti stradali ed esplosioni; le normative D.Lgs. 81/2008 e Legge 125/2001 prevedono limiti di alcolemia pari a zero e protocolli di test per l’idoneità.

Effetti alcol e droghe sui luoghi di lavoro
Quali sono i lavori comportanti particolari rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori?
L’Allegato XI del D.Lgs. 81/08 individua le attività considerate particolarmente pericolose per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Rientrano in questa categoria:
- i lavori con rischio di seppellimento, sprofondamento oltre 1,5 metri o caduta dall’alto oltre 2 metri, quando tali rischi sono aggravati dal tipo di attività o dalle condizioni ambientali;
- gli scavi con possibile presenza di ordigni bellici inesplosi e rischio di esplosione;
- le attività che espongono a sostanze chimiche o biologiche pericolose o che richiedono sorveglianza sanitaria obbligatoria;
- i lavori con esposizione a radiazioni ionizzanti in zone controllate o sorvegliate;
- gli interventi in prossimità di linee elettriche aeree con conduttori nudi in tensione;
- le attività con rischio di annegamento;
- i lavori in pozzi, scavi sotterranei e gallerie;
- i lavori subacquei con respiratori;
- le attività svolte in cassoni ad aria compressa;
- i lavori che prevedono l’uso di esplosivi;
- il montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
Tutte queste lavorazioni sono considerate ad alto rischio e richiedono misure di prevenzione e protezione particolarmente rigorose.

Lavori ad alto rischio | Allegato XI D.Lgs. 81/08
Qual è la normativa per alcol e sostanze psicotrope per la sicurezza sul lavoro?
La normativa italiana prevede un quadro di riferimento chiaro per la gestione del rischio da sostanze alcoliche e psicotrope nei luoghi di lavoro.
I principali riferimenti normativi in materia di uso di alcol e droghe nei luoghi di lavoro comprendono:
- la Legge 125/2001 (Legge quadro in materia di alcol);
- il D.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti);
- il D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro).
La Legge 125/2001, art. 15, dispone il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche nelle attività a elevato rischio, definendo che i controlli alcolimetrici possano essere effettuati esclusivamente dal medico competente secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Legge 125/2001 – art. 15
1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dal personale sanitario dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali. […]
Il D.P.R. 309/1990, (artt. 124 e 125), disciplina i lavoratori tossicodipendenti, garantendo loro accesso a programmi terapeutico-riabilitativi con conservazione del posto fino a tre anni.
Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore del lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell’assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.
In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall’espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.
Il D.Lgs. 81/2008, art. 41, commi 4 e 4-bis, stabilisce che la sorveglianza sanitaria includa la verifica di assenza di alcol-dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, prevedendo visite mediche mirate, anche durante il turno, qualora vi sia ragionevole sospetto di intossicazione. Mentre, l’art. 111 comma 8 sancisce che il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota.

Alcol e droghe sul lavoro | Normativa di riferimento
Chi effettua i controlli per alcol e droga sul lavoro?
I controlli per la rilevazione di alcol e sostanze psicotrope nei luoghi di lavoro sono effettuati esclusivamente dal medico competente, designato dal datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, o dai medici specialisti in Medicina del Lavoro degli Organi di Vigilanza, come previsto dall’art. 15 comma 2 della Legge 125/2001. Il medico competente esegue test alcolimetrici e, se necessario, tossicologici (urine o sangue) non come screening routinario, ma per verificare l’assenza di alcol-dipendenza o di effetti acuti nei lavoratori esposti a rischi elevati. I risultati vengono comunicati al datore esclusivamente per la valutazione dell’idoneità alla mansione.
A seguito di un esito positivo ai test alcolemici, il medico competente non può attivare una specifica procedura di accertamento dell’idoneità alla mansione. Resta comunque ferma la possibilità per il datore di lavoro di richiedere la verifica dell’idoneità fisica del lavoratore, ai sensi dell’art. 5 della Legge 300/1970.
L’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che la sorveglianza sanitaria comprende, tra le altre misure, la visita medica, da effettuarsi prima o durante il turno lavorativo in presenza di ragionevole sospetto che il lavoratore si trovi sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti e psicotrope.
Nuove modalità di accertamento della tossicodipendenza e alcol-dipendenza nei luoghi di lavoro
Il Decreto Sicurezza (D.L. 159/2025 convertito in Legge 198/2025) ha introdotto significative novità nelle modalità di accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol-dipendenza nei contesti lavorativi.
Entro il 31 dicembre 2026, tramite accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e previa consultazione delle parti sociali, dovranno essere riviste le condizioni e le procedure per tali accertamenti, aggiornando le modalità operative rispetto a quanto previsto in precedenza. In particolare, è stabilito che i controlli alcolimetrici possano essere effettuati non solo dal medico competente, ma anche dal personale sanitario dei servizi per la prevenzione e sicurezza con funzioni di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali, ampliando quindi le competenze rispetto alla normativa precedente che li riservava esclusivamente ai medici del lavoro.
Inoltre, per le attività a elevato rischio di infortuni, viene introdotta una nuova tipologia di visita medica volta a verificare lo stato del lavoratore quando vi sia ragionevole motivo di ritenere che questi si trovi sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti. Tali disposizioni sono formalizzate nel nuovo art. 41 del D.Lgs. 81/2008, che aggiorna e integra i protocolli di sorveglianza sanitaria e le procedure di controllo nei luoghi di lavoro.
La Circolare INL 1/2026 chiarisce la possibilità di effettuare accertamenti sanitari nei casi in cui sussista un ragionevole sospetto che il lavoratore possa essere sotto l’effetto di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope. In tali circostanze è consentita l’esecuzione di una visita medica, anche prima o durante il turno di lavoro, limitatamente alle attività considerate ad elevato rischio infortunistico. L’applicazione di questa misura dovrà comunque avvenire nel rispetto della disciplina vigente in materia di controlli sull’assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti e resta subordinata alla definizione delle condizioni operative che saranno stabilite nell’ambito dell’Accordo Stato-Regioni.
Consulta il nuovo art. 41 del D.Lgs. 81/08

Responsabilità controlli per alcol e droga sicurezza sul lavoro
Quali sono le sanzioni per l’assunzione dell’alcol e sostanze psicotrope sul lavoro?
Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni oppure che incidono sulla sicurezza, l’incolumità o la salute di terzi, la normativa italiana prevede un divieto rigoroso di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. L’art. 15 della Legge 125/2001 stabilisce infatti che, per tali mansioni i lavoratori non possono consumare alcol sul lavoro e la violazione di questo divieto comporta una sanzione amministrativa a carico del trasgressore, consistente nel pagamento di una sanzione.
Ai sensi del D.P.R. 309/1990, per quanto riguarda le sostanze stupefacenti o psicotrope, la normativa prevede specifici obblighi e sanzioni a tutela della sicurezza. Qualora venga accertato uno stato di tossicodipendenza, il datore di lavoro è tenuto a escludere il lavoratore dallo svolgimento delle mansioni a rischio. L’inosservanza di tali obblighi comporta responsabilità penale per il datore di lavoro, punito con l’arresto da due a quattro mesi oppure con l’ammenda.

Sanzioni per alcol e droghe sui luoghi di lavoro
FAQ su alcol, sostanze psicologiche e sicurezza sul lavoro
Di seguito, ti propongo una serie di domande brevi riassuntive sul tema.
Perché il consumo di alcol e droghe rappresenta un rischio nei luoghi di lavoro?
Il consumo di alcol e sostanze stupefacenti compromette coordinazione motoria, tempi di reazione e capacità decisionali. Questo aumenta la probabilità di infortuni gravi, errori operativi e comportamenti non conformi alle procedure di sicurezza, con conseguenze rilevanti sulla produttività e sulla salute dei lavoratori.
Quali tipi di lavori sono considerati ad alto rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori?
Secondo l’Allegato XI del D.Lgs. 81/08, rientrano tra le attività ad alto rischio: lavori in quota, scavi profondi, interventi con esplosivi, lavori subacquei, esposizione a sostanze chimiche o biologiche pericolose, lavori vicino a linee elettriche aeree e operazioni con impianti o macchinari pericolosi.
Qual è la normativa italiana sull’uso di alcol e droghe nei luoghi di lavoro?
La normativa principale include:
- Legge 125/2001: divieto assoluto di consumo di alcol in attività ad alto rischio;
- D.P.R. 309/1990: gestione dei lavoratori tossicodipendenti con tutela del posto di lavoro;
- D.Lgs. 81/2008: obblighi di sorveglianza sanitaria e verifica di assenza di alcol o sostanze psicotrope nei lavoratori.
Chi può effettuare i controlli per alcol e droga sul lavoro?
I controlli vengono effettuati dal medico competente o da medici specialisti in Medicina del Lavoro degli Organi di Vigilanza. Possono comprendere test alcolimetrici o tossicologici, eseguiti per verificare l’idoneità del lavoratore a svolgere mansioni ad alto rischio.
Quali sono le novità introdotte dal Decreto Sicurezza (D.L. 159/2025)?
Il decreto estende le modalità di accertamento di alcol-dipendenza e tossicodipendenza, consentendo controlli anche da parte del personale sanitario dei servizi di prevenzione delle ASL. Introduce inoltre nuove visite mediche mirate per verificare lo stato del lavoratore in caso di sospetto uso di alcol o sostanze stupefacenti.
Quali sanzioni sono previste per l’assunzione di alcol o droghe sul lavoro?
Il consumo di alcol in mansioni ad alto rischio comporta sanzioni amministrative. L’uso di sostanze stupefacenti richiede l’allontanamento dalle mansioni a rischio, e la violazione degli obblighi di controllo da parte del datore di lavoro comporta responsabilità penale, con arresto da due a quattro mesi o ammenda.

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/alcol-e-sicurezza-sul-lavoro-come-affrontare-i-rischi-legati-all-assunzione-di-sostanze-alcoliche/


