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Home » Approfondimenti » Professioni tecniche e imprese edili » Obbligatorio dal 1° luglio il processo tributario telematico

Obbligatorio dal 1° luglio il processo tributario telematico

Al via il processo tributario telematico: dal 1° luglio la notifica ed il deposito degli atti avviene esclusivamente con modalità telematica. Aggiornate le linee guida con le modalità operative

Tempo di lettura stimato: 3 minutidi Redazione BibLus / 11 Luglio 2019/0 Commenti/in Professioni tecniche e imprese edili /di
Processo tributario telematico dal 1 luglio 2019

Come previsto dal D.L. n. 119/2018, dal 1° luglio 2019 anche il processo tributario telematico (PTT) diventa obbligatorio, così come era avvenuto per il processo civile telematico.

In attuazione dei principi previsti dal codice dell’amministrazione digitale, con l’obiettivo di conseguire maggiore efficienza, celerità nella definizione dei giudizi e risparmi gestionali per gli operatori del settore, a partire da tale data sparirà l’alternatività tra cartaceo e digitale nella notifica e deposito degli atti nel processo tributario.

La digitalizzazione delle fasi di notifica e deposito del ricorso e dei documenti comporta vantaggi notevoli per:

  • giudici tributari
  • parti del processo
  • procuratori e difensori
  • personale abilitato delle segreterie delle Commissioni tributarie
  • consulenti tecnici

in termini di:

  • semplificazione
  • trasparenza degli adempimenti processuali
  • durata del contenzioso

Interessati al processo tributario telematico

Tale regime di obbligatorietà riguarda:

  • i nuovi ricorsi
  • i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, a decorrere dal 1° luglio 2019

Dal 1° luglio 2019, quindi, gli atti introduttivi del giudizio devono essere notificati alla controparte tramite la posta elettronica certificata (PEC) e, nel termine dei successivi 30 giorni, depositati in Commissione tributaria con modalità telematiche.

Tale obbligo riguarda le parti, i consulenti, gli organi tecnici dell’amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici e la Guardia di Finanza con riferimento alle
istanze per le ipoteche e sequestro conservativo.

Esclusi dal processo tributario telematico

L’obbligo non riguarda però alcune tipologie di processi già avviati in forma cartacea al 1° luglio, che potranno proseguire senza l’utilizzo del canale telematico; è il caso di giudizi:

  • già completamente instaurati al 1° luglio
  • con ricorso notificato alla controparte e costituzione già avvenuta in forma cartacea presso la commissione tributaria
  • con ricorsi parzialmente instaurati al 1° luglio, ossia notificati solo alla controparte ma per i quali non è ancora stata effettuata la costituzione.

L’obbligo non sussiste per i contribuenti che stanno in giudizio senza difensore per le controversie fino a 3.000,00 euro.

In definitiva, dal 1° luglio si ha:

  • obbligatorietà delle notifiche dei ricorsi telematici e, quindi, pieno valore legale delle notifiche a mezzo PEC (posta elettronica certificata)
  • obbligatorietà dei deposito telematico e dunque pieno valore legale del deposito telematico indipendentemente dalle modalità di notifica e di deposito scelte dalla controparte
  • facoltatività delle notifiche e del deposito telematico per le controversie tributarie di valore fino ai 3.000 euro.

Circolare Mef

Il Ministero dell’Economia e delle finanze, con la circolare n. 1/DF del 4 luglio 2019, ha illustrato le novità del processo tributario telematico, in particolare le modalità operative delle notifiche e dei depositi telematici obbligatori degli atti e dei documenti processuali, ed ha aggiornato le linee guida in tema di processo tributario telematico.

Di seguito i contenuti del documento:

  • Il quadro normativo
  • Le disposizioni dell’articolo 16 del decreto legge n. 119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018
  • L’interpretazione autentica della normativa previgente
  • La notifica degli atti digitali
  • Comunicazioni degli uffici di segreteria delle CCTT
  • Registrazione e deposito degli atti e documenti
  • Il fascicolo informatico
  • Attestazioni di conformità
  • Malfunzionamento del sistema informativo
  • Adempimenti delle segreterie delle Commissioni tributarie
  • Udienza a distanza

Guida dell’Agenzia delle Entrate

Aggiornata, inoltre, alle recenti novità normative la guida dell’Agenzia delle Entrate sul contenzioso tributario.
La pubblicazione spiega, con un linguaggio semplice, le disposizioni fondamentali che regolano il contenzioso tributario e le sue varie fasi:

  • dall’avvio del procedimento, che avviene con la notifica del ricorso all’ufficio che ha emesso l’atto contestato, alla costituzione in giudizio del ricorrente, che entro 30 giorni deve depositare il ricorso alla segreteria della commissione tributaria
  • dalla discussione del ricorso alla pubblicazione della sentenza e alle modalità di impugnazione della stessa.

Nella guida, inoltre, informazioni dettagliate sul pagamento del contributo unificato, che ha sostituito la vecchia imposta di bollo e il cui importo varia, a seconda del valore della lite, dai 30 ai 1.500 euro. Per le liti il cui valore non è determinabile, il contributo è stato stabilito in 120 euro.

Chiarite, infine, le regole sulla richiesta di sospensione dell’atto impugnato alla commissione tributaria competente, che da qualche anno si può richiedere anche nei gradi successivi al primo, e quelle sulla sospensione degli effetti della sentenza, qualora sussistano gravi e fondati motivi.

 

Clicca qui per scaricare la guida
Per saperne di più leggi l’articolo “Compenso CTU“

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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/al-via-il-processo-tributario-telematico/
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