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Home » Approfondimenti » Rinnovabili ed edilizia sostenibile » L’impianto agrivoltaico non è un comune impianto fotovoltaico a terra

L’impianto agrivoltaico non è un comune impianto fotovoltaico a terra

Il CdS ribadisce il valore aggiunto di un impianto agrivoltaico coniugato allo sviluppo agricolo del territorio, promosso dall'attuale trend normativo

Tempo di lettura stimato: 4 minutidi Redazione BibLus / 26 Settembre 2023/0 Commenti/in Rinnovabili ed edilizia sostenibile /di
Agrivoltaico

Secondo il Consiglio di Stato si può e si deve incentivare l’incremento e l’utilizzo delle risorse energetiche che vengono dal nostro Sole. Gli impianti agrivoltaici rappresentano, nel loro ambito, la soluzione che mette d’accordo l’autosufficienza energetica sostenibile con lo sviluppo agricolo, anche tradizionale, la salvaguardia del nostro territorio ed i valori del paesaggio. Tutto ciò costituisce già attualissimo futuro dove ciascuno è chiamato a fare la propria parte con l’ausilio di tutti gli strumenti che la tecnologia può mettere a disposizione per valorizzarne l’individuale professionalità. Utilizzare, quindi, i supporti e gli strumenti migliori che aiutino il tuo lavoro ad andare nella direzione giusta, è la priorità.

A tal riguardo, uno strumento di valore come un software per la progettazione degli impianti fotovoltaici ti aiuterà a soddisfare con grande professionalità e soddisfazione le attuali esigenze legate allo sviluppo dell’agrivoltaico secondo le nuove tendenze normative in merito alla diffusione del fotovoltaico.

Diamo quindi spazio ai giudici di Palazzo Spada con la sentenza n. 8258/2023.

Il sistema agrivoltaico non è un comune impianto fotovoltaico a terra!

Una società presentava il progetto di un impianto fotovoltaico e relative opere di connessione da realizzare in un’area a destinazione e sviluppo agricoli.

La sezione autorizzazioni ambientali della Regione interpellata respingeva il progetto, per cui la società lo rimodulava proponendo un impianto agrivoltaico che, a differenza degli impianti fotovoltaici causa di consumo di suolo, ha caratteristiche tecniche tali da renderlo compatibile con la possibilità di coltivazione dei terreni.

Ma la Regione, rimanendo ferma sul rifiuto, spingeva la società a far ricorso al Tar che lo accoglieva. Per cui, la questione approdava in ricorso d’appello presso il CdS. La Regione, in particolare, faceva leva sia sul contrasto tra impianto e utilizzo agricolo del terreno che sulle prescrizioni di tutela del paesaggio previste dal PPTR (piano paesaggistico territoriale regionale).

CdS: gli impianti agrivoltaici di nuova generazione rispondono alle esigenze normative che intendono implementare il connubio tra sviluppo agricolo, rinnovabili e tutela del paesaggio

I giudici di Palazzo Spada evidenziano le incongruenze che hanno spinto il rifiuto della Regione in contrasto evidente al trend normativo, sempre più favorevole ed incentivante all’utilizzo delle fonti rinnovabili oltre che costantemente interpretato dalla giurisprudenza costituzionale ed amministrativa all’insegna della necessità della ricerca e della verifica, di volta in volta, al fine di un ragionevole bilanciamento tra interessi pubblici e privati ed anche tra valori costituzionali in potenziale conflitto tra di loro quali il paesaggio e l’ambiente.

Tanto premesso, essi evidenziano che gli atti impugnati in primo grado si pongono in contrasto con il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili di recente ribadito anche dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che contemplano (nella Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 2.1 Incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile) anche l’obiettivo di incoraggiare lo sviluppo di impianti agrivoltaici, quali tecnologie in grado di affrontare in maniera coordinata le tematiche della produzione agricola sostenibile e quella della produzione energetica da fonti rinnovabili:

al fine di rendere più competitivo il settore agricolo, riducendo i costi di approvvigionamento energetico (ad oggi stimati pari a oltre il 20 per cento dei costi variabili delle aziende e con punte ancora più elevate per alcuni settori erbivori e granivori) e migliorando al contempo le prestazioni climatiche-ambientali […]

Agrivoltaico, PNRR e D.L. “Semplificazioni”

Il CdS spiega che nella prospettiva delineata dal PNRR, per favorire ulteriormente tale tipologia di impianti, con il D.L. n. 77 del 2021 “Semplificazioni”, art. 31, il Governo ha poi tracciato un percorso privilegiato per il rilascio delle autorizzazioni in favore di grandi impianti fotovoltaici, con la previsione di notevoli incentivi proprio per lo sviluppo di tale fonte rinnovabile.

A tal riguardo, sottolineano che nel medesimo solco si inseriscono anche le delibere della stessa Regione appellante, anch’esse ispirate ad una chiara promozione degli impianti agrivoltaici, capaci di integrare i due sistemi economici (agricoltura e fotovoltaico) in un unico sistema sostenibile fondato su energia pulita e rilancio dell’agricoltura locale e basato sul perseguimento dei seguenti principi:

  • produzione agricola e produzione di energia devono utilizzare gli stessi terreni;
  • la produzione agricola deve essere programmata considerando le economie di scala e disporre di aree di dimensioni conseguenti;
  • andranno preferibilmente considerate eventuali attività di prima trasformazione che possano fornire valore aggiunto agli investimenti nel settore agricolo;
  • la nuova organizzazione della produzione agricola deve essere più efficiente e remunerativa della corrispondente produzione tradizionale;
  • la tecnologia per la produzione di energia elettrica dovrà essere, prevalentemente, quella fotovoltaica: la più flessibile e adattabile ai bisogni dell’agricoltura;
  • il fabbisogno di acqua delle nuove colture deve essere soddisfatto, prevalentemente, dalla raccolta, conservazione e distribuzione di acqua piovana e l’energia elettrica necessaria dovrà essere parte dell’energia prodotta dal fotovoltaico installato sullo stesso terreno.

I giudici concludono che tali disposizioni devono necessariamente guidare l’Amministrazione competente nella adozione delle determinazioni in materia di autorizzazione dei nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile, da valutare previa approfondita e completa istruttoria che tenga conto della complessità e della delicatezza degli interessi in gioco, nonché delle particolarità dei nuovi sistemi, volti ad una sempre maggiore integrazione tra agricoltura e produzione di energia da fonte rinnovabile.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

Produrre energia pulita a sostentamento delle nostre attività e nel rispetto dell’ambiente è prassi auspicabile ed obiettivo che si fa strada sempre con più urgenza nell’attuale legiferazione. Tenersi pronti, quindi, ai cambiamenti di rotta in materia di sostentamento energetico, già attuali, vuol dire utilizzare i supporti e gli strumenti migliori che aiutino il tuo lavoro ad andare nella direzione giusta. È per questo che desidero consigliarti il software fotovoltaico per progettare impianti fotovoltaici di qualsiasi tipologia: posizionarli, dimensionarli anche grazie alla visione 3D, e farli rendere al meglio.

Per maggiore approfondimento, leggi anche questi articoli di BibLus-net:

  • Impianto agrivoltaico: cos’è, quali sono i benefici e i nuovi incentivi
  • “Agrivoltaico e fotovoltaico: la differenza“
  • “Fotovoltaico e autorizzazioni ambientali: l’impianto agri-fotovoltaico fa la differenza!“
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Download Gratuito Consiglio di Stato - sentenza n. 8258/2023 (agrivoltaico come punto di forza del settore agricolo)

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Progetti impianti fotovoltaici di qualsiasi tipologia? Vuoi posizionarli, dimensionarli e farli rendere al meglio? Ecco il software fotovoltaico che cercavi!

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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/agrivoltaico-punto-di-forza-del-settore-agricolo/
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