D.M. Agrivoltaico 2025: incentivi previsti e scadenze
La guida completa all'agevolazione per la realizzazione di sistemi agrivoltaici innovativi. Sportello 2025 aperto fino al 30 giugno.
Il Decreto Agrivoltaico (D.M. 436/2023) – in attuazione della Misura PNRR M2 C2 1.1 Sviluppo Agro-voltaico – promuove la realizzazione di sistemi agrivoltaici innovativi di natura sperimentale.
L’obiettivo è ambizioso: installare 1,04 GW di nuova capacità verde ed una produzione annua di almeno 1.300 GWh puntando sulla sinergia tra agricoltura ed energia solare.
Il decreto individua i beneficiari degli incentivi, i requisiti di carattere progettuale degli impianti e le modalità di accesso alle agevolazioni.
Le regole operative e gli avvisi pubblici, approvati con D.D. 233 del 16 maggio 2024 e D.D. 251 del 31 maggio 2024, forniscono le informazioni necessarie per garantire il rispetto delle previsioni del D.M. Agrivoltaico ai fini del riconoscimento degli incentivi previsti, composti da:
- un contributo in conto capitale nella misura massima del 40% dei costi ammissibili a valere sulle risorse finanziarie del PNRR;
- una tariffa incentivante applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete.
Per il 2025 la finestra temporale per la richiesta di partecipazione alle procedure è stata aperta dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2025.
Il 27 marzo 2026 il GSE ha approvato le nuove regole operative per il “Facility Agrivoltaico”, il programma di sovvenzione previsto dal Decreto PNRR 2026 per le graduatorie formate in esito alle procedure competitive già espletate.
In questo articolo trovi una guida rapida e sintetica sul Bando Agrivoltaico 2025, con tutte le informazioni pratiche e i riferimenti normativi utili per sfruttare questa opportunità. Anche in questo ambito l’utilizzo di software professionali di progettazione e simulazione fotovoltaica diventa ancora più importante.
Indice
- Agrivoltaico: cos’è
- Chi può accedere alle agevolazioni del D.M. Agrivoltaico 2025
- D.M. Agrivoltaico: quali interventi sono agevolati
- D.M. Agrivoltaico 2025: le spese ammesse
- Quali requisiti progettuali sono richiesti per accedere ai contributi del D.M. Agrivoltaico 2025
- Quali contributi sono previsti dal D.M. Agrivoltaico
- D.M. Agrivoltaico 2025: come accedere all’incentivo
- D.M. Agrivoltaico: norme, regole operative e avvisi
- Bando Agrivoltaico: modifiche in corsa per i progetti ammessi
Agrivoltaico: cos’è
L’agrivoltaico rappresenta una soluzione integrata per promuovere l’autosufficienza energetica sostenibile e allo stesso tempo lo sviluppo agricolo, proteggere il territorio e valorizzare il paesaggio.
Gli impianti agrivoltaici sono impianti fotovoltaici che consentono di preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione, garantendo lo sfruttamento ottimale e simultaneo delle risorse della terra e dell’energia solare.
L’impianto agrivoltaico innovativo prevede:
- soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra e rotazione dei moduli stessi in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche eventualmente consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;
- la realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l’impatto dell’installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture, la continuità delle attività delle aziende agricole interessate, il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.
Per saperne di più leggi l’approfondimento sull’agrivoltaico.
Chi può accedere alle agevolazioni del D.M. Agrivoltaico 2025
Beneficiari della misura sono:
- agricoltori e imprenditori agricoli, che possono partecipare sia come individui, sia sotto forma di società o cooperative agricole. Inoltre, sono ammesse associazioni temporanee di imprese costituite da due o più imprenditori agricoli e/o società agricole, cooperative agricole, e simili;
- associazioni temporanee di imprese composte da almeno un soggetto operante nel settore agricolo, come definito nella categoria precedente.
D.M. Agrivoltaico: quali interventi sono agevolati
Possono accedere agli incentivi previsti dal D.M. Agrivoltaico i sistemi agrivoltaici con impianti di produzione di energia elettrica:
- di nuova costruzione;
- di potenza nominale superiore a 1 kW.
Per l’accesso alle procedure di selezione delle iniziative è necessario che alla data di presentazione della domanda di iscrizione risulti accettato in via definitiva il preventivo di connessione alla rete elettrica dell’impianto agrivoltaico.
Prima di inoltrare la richiesta di iscrizione ai Registri e/o alle Aste è necessario effettuare la registrazione dell’impianto sul sistema di gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione – nel seguito GAUDÌ – e ottenerne la validazione da parte del Gestore di Rete.
Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 2021/241) stabilisce che tutte le misure finanziate dai singoli Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” (Do No Significant Harm – DNSH).
D.M. Agrivoltaico 2025: le spese ammesse
L’allegato 3 del Decreto Agrivoltaico elenca le seguenti tipologie di spese ammesse per l’agrivoltaico innovativo:
- realizzazione di impianti agrivoltaici avanzati (moduli fotovoltaici, inverter strutture per il montaggio dei moduli, sistemi elettromeccanici di orientamento moduli, componentistica elettrica);
- fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
- attrezzature per il sistema di monitoraggio previsto dalle Linee Guida CREA-GSE, ivi inclusi l’acquisto o l’acquisizione di programmi informativi funzionali alla gestione dell’impianto;
- connessione alla rete elettrica nazionale;
- opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;
- acquisto, trasporto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
- studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari;
- progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell’opera;
- direzioni lavori, sicurezza, assistenza giornaliera e contabilità lavori;
- collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo.
Le spese di cui alle lettere da g) a l) sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.
Quali requisiti progettuali sono richiesti per accedere ai contributi del D.M. Agrivoltaico 2025
Superficie minima destinata all’attività agricola
È necessario che la superficie minima destinata all’attività agricola/pastorale, nell’ambito del sistema agrivoltaico, risulti pari almeno al 70% della superficie totale del sistema agrivoltaico (Stot).
Altezza dei moduli
L’altezza minima dei moduli costituenti l’impianto rispetto al suolo deve essere determinata al fine di consentire la continuità delle attività agricole e/o zootecniche anche al di sotto dei moduli fotovoltaici e rispettare, in ogni caso, i valori minimi indicati di seguito:
- 1,3 metri nel caso di svolgimento di attività zootecnica nell’ambito del sistema agrivoltaico (tale valore di altezza minima è determinato per consentire il passaggio con continuità dei capi di bestiame);
- 1,3 metri nel caso di impianti agrivoltaici che prevedono l’installazione di moduli fotovoltaici in posizione verticale fissa;
- 2,1 metri nel caso di svolgimento di attività colturale nell’ambito del sistema agrivoltaico (tale valore di altezza minima è determinato per consentire l’utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione);
- 2,1 metri nel caso di svolgimento di attività mista, colturale e zootecnica, nell’ambito del medesimo sistema agrivoltaico.
Producibilità elettrica minima
È necessario che la produzione elettrica specifica dell’impianto agrivoltaico avanzato, FVagri, risulti non inferiore al 60% della producibilità elettrica di un impianto fotovoltaico di riferimento, FVstandard ubicato nello stesso sito.
La producibilità dell’impianto di riferimento è da calcolare considerando un impianto fotovoltaico di riferimento, collocato nello stesso sito dell’impianto agrivoltaico, caratterizzato da moduli con efficienza 20% su supporti fissi orientati a Sud e inclinati con un angolo pari alla latitudine meno 10 gradi.
Requisiti dei componenti d’impianto
Per la realizzazione degli impianti possono essere impiegati esclusivamente componenti di nuova costruzione, mai impiegati in altri impianti, realizzati secondo la regola dell’arte (Legge 186/1968).
Requisiti dei moduli fotovoltaici
I moduli fotovoltaici installati devono essere testati e verificati da laboratori accreditati per le specifiche prove in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, al fine di dimostrare la qualità del prodotto e la sicurezza elettrica e meccanica del componente durante il periodo di vita atteso.
Requisiti dei sistemi di accumulo
I Soggetti Richiedenti possono installare sistemi di accumulo in conformità alla disciplina di settore e alle configurazioni previste dalla regolazione di riferimento.
Requisiti di monitoraggio previsti dal D.M. Agrivoltaico
Gli impianti che accedono al meccanismo di supporto devono prevedere la realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare la continuità dell’attività agricola/pastorale, il risparmio idrico, il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.
Normativa di riferimento
La normativa di riferimento per questi impianti è il D.Lgs. 8/11/2021 n. 199 di “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” la direttiva RED II.
Le caratteristiche minime ed i requisiti che un impianto fotovoltaico dovrebbe possedere per essere definito “agrivoltaico” sono contenute nelle linee guida per gli impianti agrivoltaici pubblicata dal MASE.
Chi può redigere le relazioni agronomiche asseverate?
Le relazioni agronomiche asseverate devono essere redatte da professionisti in possesso dei requisiti professionali e iscritti a un ordine professionale del settore agrario ovvero ad altri albi professionali aventi competenza in materia agronomica.
È possibile rivolgersi anche ai Centri di Assistenza Agricola – CAA a condizione che il professionista che redige e sottoscrive le relazioni sia in possesso dei requisiti sopra indicati.
E’ quanto ha chiarito il GSE in una nota del 6 giugno 2025 pubblicata sul sito istituzionale.
La relazione agronomica asseverata è prevista dalle regole operative dettate dal D.D. del Mase 251/2024, in attuazione del D.M. Agrivoltaico per certificare:
- il rispetto di alcuni requisiti degli impianti agrivoltaici (correlazione tra le attività di produzione agricola e di produzione energetica).
- il monitoraggio della continuità dell’attività agricola/pastorale, del risparmio idrico, del recupero della fertilità del suolo e del microclima.
Quali contributi sono previsti dal D.M. Agrivoltaico
Il decreto prevede:
- un contributo a fondo perduto nella misura massima del 40% dei costi ammissibili;
- una tariffa incentivante a valere sulla quota di energia elettrica netta immessa in rete.
Per la concessione di contributi in conto capitale sono utilizzate le risorse finanziarie pari a oltre un miliardo di euro attribuite all’Investimento 1.1 (Sviluppo agro-voltaico) appartenente alla Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), del PNRR.
Il GSE, a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale, eroga gli incentivi in conto esercizio secondo le seguenti modalità:
- FEED IN TARIFF (anche tariffa Fissa Omnicomprensiva o TFO). Per gli impianti di potenza non superiore a 200 kW, il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell’energia elettrica, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, la tariffa spettante in forma di tariffa omnicomprensiva. In questi casi, l’energia immessa in rete non incentivata viene remunerata a prezzi di mercato. I soggetti titolari possono richiedere, in alternativa, l’applicazione del regime seguente.
- DIFFERENZIALE PREZZO FEED IN PREMIUM (o Incentivo). Per gli impianti di potenza superiore a 200 kW, l’energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato.
In questi casi, il GSE calcola la differenza tra la tariffa spettante e il prezzo del mercato del giorno prima determinato nel periodo rilevante delle transazioni e nella zona di mercato in cui è localizzato l’impianto e nel caso in cui tale differenza:
- sia positiva, eroga gli incentivi applicando una tariffa premio, pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete;
- risulti negativa, conguaglia o provvede a richiedere al soggetto titolare gli importi corrispondenti.
D.M. Agrivoltaico 2025: come accedere all’incentivo
Sono previste due distinte tipologie di procedure per la selezione delle iniziative:
- l’iscrizione in appositi Registri: le procedure di registro sono riservate alle iniziative di operatori del settore agricolo nell’ambito delle quali siano realizzati impianti agrivoltaici di potenza fino a 1 MW;
- la partecipazione a procedure competitive di Aste: le procedure competitive sono riservate ad impianti di qualsiasi potenza realizzati da imprenditori agricoli e loro aggregazioni, o associazioni temporanee di impresa che includono almeno un imprenditore agricolo.
Le procedure di Aste e Registri si svolgono in forma telematica; a ciascuna tipologia di procedura, Registri/Aste, indetta corrisponde:
- un bando (avviso pubblico);
- un contingente di potenza, espresso in MW, da assegnare agli impianti che partecipano alla procedura;
- una graduatoria, redatta in esito alla selezione dei progetti e che tiene conto dei criteri specifici previsti dall’art. 7 del D.M. Agrivoltaico;
- un provvedimento di concessione dei contributi in conto capitale a valere sulle risorse del PNRR in favore delle progettualità utilmente collocate in graduatoria.
Il bando disciplina, per ciascuna tipologia di procedura (Aste/Registri) i termini, i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste di partecipazione, nonché l’indicazione del contingente di potenza disponibile. La procedura resta aperta per un periodo di 90 giorni.
La richiesta di iscrizione alle procedure, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e la documentazione da allegare devono essere trasmesse, a pena di inammissibilità, esclusivamente mediante il Portale Agrivoltaico.
Per il 2025 le richieste di partecipazione alle procedure potranno essere presentate, esclusivamente per via telematica, mediante il Portale Agrivoltaico disponibile sul sito del GSE e accessibile dall’Area Clienti, dal 1° aprile 2025 fino alle ore del 30 giugno 2025.
Il regolamento Facility Agrivoltaico
Le Regole Operative per la Facility Agrivoltaico approvate dal GSE in attuazione del Decreto PNRR 2026 disciplinano la concessione di contributi per complessivi 1,099 miliardi di euro.
Il GSE subentra al Ministero dell’Ambiente della Sicurezza Energetica nei rapporti in essere con i soggetti che già beneficiano dei contributi relativi agli investimenti sulla base di provvedimenti già adottati alla data di entrata in vigore del D.L. PNRR 2026.
La nuova norma introduce una flessibilità operativa strategica al fine di salvaguardare il raggiungimento dei target PNRR e di garantire la realizzazione di sistemi agrivoltaici: l’obiettivo del 30 giugno 2026 viene ora identificato come il termine entro il quale il GSE stipula gli accordi di concessione con i soggetti beneficiari e non più quale termine ultimo per la comunicazione della data di fine lavori degli impianti.
Pertanto, ai fini del raggiungimento del target entro il 30 giugno 2026 nell’ambito del PNRR, si terrà conto della somma degli importi oggetto delle concessioni.
Per garantire l’entrata in esercizio degli impianti, il D.L. PNRR individua un congruo termine, pari a 24 mesi decorrente dalla data di comunicazione ai soggetti da parte del GSE degli accordi di concessione.
Tale nuovo termine per l’entrata in esercizio rileva non solo per l’accesso ai contributi in conto capitale, ma anche per l’accesso ai contributi in conto esercizio previsti nel Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 22 dicembre 2023, n. 436 e successive modifiche e aggiornamenti, nel seguito anche D.M. Agrivoltaico, che resta vigente per tutti gli aspetti compatibili con il nuovo quadro normativo.
Il regolamento Facility Agrivoltaico disciplina le modalità attuative delle disposizioni del Decreto PNRR, integrando le previsioni del D.M. Agrivoltaico con riferimento ai soli profili connessi alla gestione delle risorse del PNRR relativi alla stipula degli accordi di concessione, al monitoraggio dell’avanzamento procedurale, fisico e finanziario delle iniziative e all’erogazione dei contributi in conto capitale, in coerenza con le prescrizioni del PNRR e della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato.
Restano ferme, per quanto compatibili, le Regole Operative approvate con Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 251 del 31 maggio 2024, che continuano ad applicarsi nelle parti non espressamente modificate o superate dal D.L. PNRR.
D.M. Agrivoltaico: norme, regole operative e avvisi
Bando Agrivoltaico: modifiche in corsa per i progetti ammessi
Il D.M. 149/2025 introduce importanti modifiche al D.M. 436/2023, applicabili anche alle richieste già presentate.
Il provvedimento una maggiore flessibilità nei tempi di entrata in esercizio dei progetti e di rendicontazione finale delle spese. In particolare:
- prevede una finestra temporale adeguata al completamento della messa in esercizio degli impianti, successiva alla data della relativa installazione;
- assegna alla rendicontazione finale delle spese un margine temporale più ampio, comunque coerente con la necessità di garantire il completamento delle operazioni finanziarie entro il termine del 31 dicembre 2026.
Vediamo nel dettaglio tutte le modifiche apportate. A supporto di operatori, progettisti e pubbliche amministrazioni coinvolte nella misura, il MASE ha predisposto anche un aggiornamento delle FAQ ufficiali, che raccoglie e chiarisce i principali dubbi interpretativi emersi nella prima fase di attuazione.
Ricordiamo che il Decreto Agrivoltaico promuove la realizzazione di sistemi agrivoltaici innovativi di natura sperimentale con:
- un contributo in conto capitale nella misura massima del 40% dei costi ammissibili a valere sulle risorse finanziarie del PNRR;
- una tariffa incentivante applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete.
Per il 2025 la finestra temporale per la richiesta di partecipazione alle procedure è stata aperta dal 1° aprile 2025 fino al 30 giugno 2025.
Nuova definizione di “data di installazione” (Art. 2)
Viene introdotta una nuova lettera, la n-bis, che definisce la “data di installazione” come il giorno in cui si concludono i lavori di realizzazione dell’impianto agrivoltaico, ovvero dell’impianto di produzione di energia elettrica. Questa data deve essere verificabile attraverso il sistema informatico GAUDÌ (Gestione Anagrafica Unica degli Impianti), gestito da Terna.
Nuove scadenze per l’installazione e l’entrata in esercizio
I commi 1 e 2 dell’art. 8 vengono completamente sostituiti con nuove disposizioni:
- gli impianti che risultano ammessi in graduatoria devono concludere i lavori di installazione entro il 30 giugno 2026, in caso contrario, si perde il diritto ai benefici previsti e la registrazione dell’impianto su GAUDÌ costituirà prova ufficiale della data di installazione.
- il nuovo comma 2 stabilisce che gli impianti dovranno entrare in esercizio entro 18 mesi dalla data di installazione e se tale termine non viene rispettato, verrà applicato una penalizzazione sulla tariffa: riduzione dello 0,5% per ogni mese di ritardo, fino a un massimo di 9 mesi.
Inoltre, viene eliminato il riferimento al termine “ulteriore” del 30 giugno 2026 nel comma 3, per evitare confusioni e sovrapposizioni.
Obblighi di comunicazione al GSE (Art. 9)
L’art. 1 comma 1 lettera c. del nuovo D.M. va a modificare in primis la rubrica con “Comunicazione di installazione e di entrata in esercizio degli impianti” e sostituisce integralmente il comma 1 con lo scopo di rendere più chiare le responsabilità dei titolari degli impianti. Difatti, quest’ultimi, devono comunicare al GSE la data di completamento dei lavori (cioè la data di installazione) entro 30 giorni dalla fine degli stessi e devono anche comunicare la data di entrata in esercizio dell’impianto entro 30 giorni dall’effettivo avvio.
Se la comunicazione della data di entrata in esercizio viene inviata in ritardo, si perde il diritto alla tariffa per il periodo compreso tra l’avvio dell’impianto e il primo giorno del mese successivo alla comunicazione tardiva.
Scadenze per la richiesta del contributo in conto capitale (Art. 11)
Anche l’articolo 11 è stato aggiornato in 2 punti chiave:
- entro il 31 ottobre 2026, i soggetti attuatori esterni devono presentare la richiesta di erogazione del contributo, allegando:
- fatture quietanzate (cioè interamente pagate);
- documentazione richiesta secondo le regole operative definite nell’articolo 12.
- spese ammissibili che devono essere dimostrate tramite bonifico bancario.
Inoltre, solo i pagamenti effettuati entro la data della richiesta (e comunque non oltre il 31 ottobre 2026) sono considerati validi.
Sanzioni per il mancato rispetto dei tempi
Infine, viene modificata la lettera d) del comma 1 dell’art. 15, che ora prevede una causa di decadenza in caso di mancato rispetto dei tempi massimi stabiliti per il completamento dei lavori di installazione e l’avvio dell’impianto (entrata in esercizio).

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/agrivoltaico-innovativo-firmato-il-nuovo-decreto/



