Agrivoltaico e fotovoltaico: la differenza
L’agrivoltaico e il fotovoltaico non possono essere assimilati. Il Consiglio di Stato spiega la differenza tra le due tipologie d’impianto
Oggi si parla molto di fonti di energia rinnovabili per i motivi che ben tutti ormai sappiamo, e tra queste la più citata e senz’altro quella che ci scalda e ci illumina ogni giorno, l’energia che viene dalla stella del nostro sistema planetario: il Sole. Quando parliamo di sfruttamento dell’energia solare il pensiero corre subito all’immagine data da una serie di pannelli fotovoltaici messi in sequenza e orientati verso la nostra stella, ma come recita un noto proverbio popolare, non si può fare di tutta l’erba un fascio! Infatti, anche nel fotovoltaico bisogna operare le giuste distinzioni dei sistemi, poiché a seconda dei casi essi hanno un impatto diverso sull’ambiente. A tal riguardo è intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 8029/2023, a dipanare i dubbi che ancora dovessero persistere quando si parla di agrivoltaico (da distinguersi dall’agrisolare che contempla invece impianti fotovoltaici sulle coperture dei fabbricati agricoli) e del suo potenziale di sfruttamento dell’energia solare con installazioni a terra, lasciando intatta la destinazione agricola di un terreno. Ed è proprio per una ottimale integrazione tra fotovoltaico, ambiente e paesaggio, che vorrei consigliarti il software per la progettazione degli impianti fotovoltaici che attraverso una progettazione 3D ti permette di valutare le diverse tipologie d’installazione anche in rapporto al contesto del paesaggio circostante.
Agrivoltaico: cos’è? Quali sono le differenze con un impianto fotovoltaico?
Una società energetica attiva nel fotovoltaico presentava istanza per la realizzazione di un impianto agrivoltaico da sottoporre al procedimento di VIA (valutazione d’impatto ambientale) ai fini dei vari pareri del caso per l’autorizzazione.
Ma i pareri risultavano tutti negativi per motivi d’inserimento del progetto nel paesaggio e di snaturamento dell’utilizzo agricolo dell’area direttamente interessata, per cui la Provincia non autorizzava la realizzazione dell’impianto. La società non demordeva e decideva per un ricorso al Tar.
La pronuncia del Tar sulla differenza essenziale tra agrivoltaico e fotovoltaico
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, annullando il provvedimento di diniego, muovendo dal presupposto di fondo della netta distinzione ontologica sussistente tra gli impianti agrivoltaici e quelli fotovoltaici.
In particolare, la sentenza del Tar sottolineava l’irragionevole automatismo in forza del quale, in assenza di espressi vincoli, le Amministrazioni avevano ritenuto di escludere il rilascio di una positiva valutazione ambientale per effetto di una impropria assimilazione degli impianti agrivoltaici a quelli fotovoltaici.
La Provincia decideva di appellarsi al CdS, ribadendo l’erronea distinzione operata dal Tar tra agrivoltaico e fotovoltaico e il mancato assoggettamento di un impianto agrivoltaico ai vincoli ambientali e paesaggistici validi per i normali impianti fotovoltaici.
La differenza tra agrivoltaico e fotovoltaico spiegata dal CdS
I giudici di Palazzo Spada premettono che l’agrivoltaico è un settore di recente introduzione e in forte espansione, caratterizzato da un utilizzo “ibrido” di terreni agricoli, a metà tra produzioni agricole e produzione di energia elettrica, che si sviluppa con l’installazione, sugli stessi terreni, di impianti fotovoltaici, che non impediscono tuttavia la produzione agricola classica.
In particolare, mentre nel caso di impianti fotovoltaici a terra il suolo viene reso impermeabile e viene impedita la crescita della vegetazione, (ragioni per le quali il terreno agricolo perde tutta la sua potenzialità produttiva) nell’agrivoltaico l’impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti, e ben distanziati tra loro, in modo da consentire alle macchine da lavoro la coltivazione agricola.
Per effetto di tale tecnica, la superficie del terreno resta, infatti, permeabile e quindi raggiungibile dal sole e dalla pioggia, dunque pienamente utilizzabile per le normali esigenze della coltivazione agricola.
Per tali caratteristiche un impianto che combina produzione di energia elettrica e coltivazione agricola (l’agrivolotaico) non può essere assimilato ad un impianto che produce unicamente energia elettrica (il fotovoltaico) e che non contribuisce neppure in minima parte alle ordinarie esigenze dell’agricoltura:
Contrariamente a quanto accade nei progetti che utilizzano la metodica fotovoltaica, infatti, nell’agrivoltaico le esigenze della produzione agricola vengono soddisfatte grazie al recupero, da un punto di vista agronomico, di fondi che versano in stato di abbandono.
Ed ancora, i giudici spiegano che gli impianti agrivoltaici e quelli fotovoltaici:
non possono essere assimilati sotto il profilo del regime giuridico, come impropriamente ha fatto la Provincia nel procedimento conclusosi con il provvedimento di PAUR negativo.
In tale direzione è oramai orientata la prevalente giurisprudenza amministrativa di primo grado (cfr., TAR Bari, sent. n. 568/2022; nonché TAR Lecce, sentenze nn. 1799/2022 e 586/22, 1267/22, 1583/22, 1584/22, 1585/22, 1586/22) che ha ripetutamente annullato analoghi dinieghi assunti sulla base di una errata assimilazione dell’agro-voltaico al fotovoltaico.
Più in generale, i giudici, in accordo con il giudizio del Tar, non condividono la tesi alla base del parere negativo della Sezione Paesaggio, secondo cui “Il termine agrivoltaico o agrofotovoltaico, più volte richiamato nelle controdeduzioni del proponente al fine di giustificare l’intervento, non trova alcun riscontro nella normativa nazionale o regionale“, trovando esso una netta smentita sulla base di una attenta analisi del diritto positivo nazionale ed euro-unitario.
Il ricorso non è, quindi, accolto.
Come abbiamo visto, produrre energia a sostentamento delle nostre attività e nel rispetto dell’ambiente è prassi auspicabile ed obiettivo che si fa strada sempre con più urgenza nell’attuale legiferazione sia a livello nazionale che a livello europeo. Tenersi pronti, quindi, ai cambiamenti di rotta in materia di sostentamento energetico, già attuali, vuol dire utilizzare i supporti e gli strumenti migliori che aiutino il tuo lavoro ad andare nella direzione giusta. È per questo che desidero consigliarti il software fotovoltaico per la progettazione di qualunque tipo di impianto fotovoltaico, che possa soddisfare le attuali esigenze verso un mondo più sostenibile e pulito.
Per maggiore approfondimento, leggi anche questi articoli di BibLus-net:
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- “Pannelli fotovoltaici e vincolo paesaggistico“
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