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Home » Approfondimenti » Titoli edilizi e urbanistica » Agibilità e silenzio assenso: normativa e pratiche attuali

Agibilità e silenzio assenso: normativa e pratiche attuali

È previsto il silenzio assenso per la Segnalazione Certificata di Agibilità? Ecco come sono cambiate le procedure

Tempo di lettura stimato: 5 minutidi Redazione BibLus / 26 Febbraio 2024/0 Commenti/in Titoli edilizi e urbanistica /di
agibilità-silenzio-assenso

L’agibilità consiste nell’idoneità dell’immobile a soddisfare i requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti. Nel corso del tempo, il processo di attestazione si è semplificato e oggi si parla della segnalazione certificata di agibilità (SCA).

Attestare l’agibilità con la SCA è obbligatorio e non farlo comporta l’applicazione di sanzioni. Per essere sicuro di adempiere agli obblighi normativi, utilizza il software per i titoli edilizi, che mette a tua disposizione il modello aggiornato della segnalazione. Compilando i campi richiesti, otterrai la segnalazione certificata di agibilità pronta da stampare e da presentare all’ente competente.

Ma si applica il principio del silenzio assenso in relazione all’agibilità? Ecco cosa prevede la normativa vigente.

Indice

  • Procedura per richiesta di agibilità
  • Certificato di agibilità e silenzio assenso
  • Riforme legislative: eliminazione silenzio assenso per agibilità
  • Perché con l’autocertificazione agibilità non vale il silenzio assenso?
  • Dichiarazione di inagibilità
  • Conseguenze della mancata presentazione della SCA
  • Agibilità e silenzio assenso: sentenze di riferimento

Procedura per richiesta di agibilità

In conformità alla legislazione attuale e ai parametri di abitabilità delineati dall’art. 24 del D.P.R. 380/01, è obbligatorio attestare l’agibilità mediante una segnalazione certificata.

Entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il richiedente del permesso di costruire o della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), o chi ne fa le veci, deve presentare allo sportello unico per l’edilizia la segnalazione certificata, utilizzando la modulistica unificata regionale.

Questa procedura è richiesta per diversi tipi di interventi:

  • nuove costruzioni;
  • ricostruzioni, ampliamenti totali o parziali;
  • lavori su edifici esistenti che possono influenzare la sicurezza e la salubrità.

La certificazione può riguardare:

  • singoli edifici o parti di essi che siano autonomi e completati con le necessarie infrastrutture e parti strutturali;
  • singole unità immobiliari, se completate con le infrastrutture necessarie e se le parti comuni e le infrastrutture esterne sono funzionali rispetto all’edificio.

Per assicurarti di utilizzare la modulistica aggiornata e conforme alla normativa vigente, ti suggerisco di utilizzare il software per le pratiche edilizie che ti offre il modello unico da compilare e ti consente di ottenere il PDF della segnalazione certificata di agibilità da presentare e da archiviare.

Modello segnalazione certificata agibilità (SCA): software Praticus-TA

Modello segnalazione certificata agibilità (SCA): software Praticus-TA

Certificato di agibilità e silenzio assenso

Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 222/2016 (decreto SCIA 2), per attestare l’agibilità degli immobili era necessario ottenere il certificato mediante un percorso autorizzativo definito nell’ex art. 25 del D.P.R. 380/01.

Questo prevedeva la presentazione di una domanda al Comune insieme alla relativa documentazione.

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, il Comune avrebbe dovuto rilasciare il certificato di agibilità, anche dopo un’eventuale ispezione dell’edificio.

In alcuni casi, l’agibilità veniva considerata implicitamente accettata con il principio del silenzio-assenso:

  • dopo 30 giorni se la richiesta era corredata dal parere dell’ASL che attesta la conformità alle norme igienico-sanitarie;
  • dopo 60 giorni se il richiedente dichiarava la conformità alle norme igienico-sanitarie attraverso un’autocertificazione.

Questi termini potevano essere interrotti per quindici giorni per richiedere ulteriore documentazione, ma poi ricominciavano a decorrere.

Riforme legislative: eliminazione silenzio assenso per agibilità

L’entrata in vigore del D.Lgs. 222/2016 (decreto SCIA 2) ha introdotto importanti modifiche al D.P.R. 380/01 (testo unico edilizia) in relazione all’agibilità.

Quest’ultima non è più rilasciata direttamente dal Comune, ma viene attestata mediante una segnalazione certificata.

Una volta depositata la SCA, l’immobile è immediatamente abitabile, in quanto il professionista tecnico ha già verificato che tutte le condizioni necessarie siano soddisfatte e non occorre attendere alcuna risposta o autorizzazione da parte del Comune.

Questo nuovo procedimento ha abrogato il concetto di silenzio assenso: in passato, l’assenza di risposta entro certi termini da parte dell’amministrazione comportava implicitamente l’approvazione; ora, il nuovo sistema non richiede alcuna risposta, eliminando di conseguenza la possibilità di formazione del silenzio assenso amministrativo.

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Perché con l’autocertificazione agibilità non vale il silenzio assenso?

L’istituto del silenzio assenso è applicabile solo per atti e provvedimenti specificamente previsti dall’Amministrazione pubblica, ma non si applica alle segnalazioni o comunicazioni edilizie avviate dai privati cittadini.

Secondo le nuove disposizioni normative, l’agibilità è attestata con un’autocertificazione presentata dal soggetto titolare del permesso di costruire o SCIA, o i successori o aventi causa.

Si tratta di una forma di legittimazione automatica stabilita dalla legge stessa, che non dipende da un’approvazione esplicita dell’amministrazione pubblica, ma si basa sulla presenza effettiva dei requisiti richiesti dalla legge per ottenere il titolo. Di conseguenza, non è rilasciato dalla P.A. e non rientra tra i casi previsti per l’applicazione del silenzio assenso.

Leggi anche “silenzio significativo”

Dichiarazione di inagibilità

Nonostante la nuova procedura, la pubblica amministrazione ha il potere di intervenire in caso di irregolarità o mancata conformità agli standard di agibilità degli edifici.

L’art. 26 del D.P.R. 380/01 lascia infatti invariato il potere del Comune di dichiarare l’inagibilità di un edificio o parte di esso, se necessario, per motivi di sicurezza pubblica ai sensi dell’articolo 222 del regio decreto 1265/1934.

Conseguenze della mancata presentazione della SCA

La mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità nei casi descritti dal D.P.R. 380/01 (testo unico edilizia) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 77 a 464 euro.

È importante assicurarsi di presentare tutta la documentazione richiesta e rispettare i tempi previsti, in quanto il nuovo processo mette la responsabilità direttamente sul professionista tecnico, che è anche soggetto a responsabilità penale come soggetto asseverante.

I documenti da allegare alla segnalazione certificata di agibilità includono:

  • dichiarazione di avvenuto accatastamento o aggiornamento catastale;
  • dichiarazione di conformità degli impianti;
  • certificazione di collaudo statico o dichiarazione di rispondenza alle norme antisismiche;
  • dichiarazione di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori;
  • dichiarazione di conformità alle norme per il superamento delle barriere architettoniche;
  • attestato di prestazione energetica (APE).

Per compilare la documentazione in maniera facile e veloce ed accertarti del rispetto delle norme vigenti, ti suggerisco di avvalerti del supporto di strumenti professionali come:

  • il software per la dichiarazione di conformità degli impianti, per la compilazione automatica della dichiarazione di conformità e rispondenza degli impianti secondo il D.M. 37/08;
  • il software per la certificazione energetica per ottenere automaticamente dai dati del progetto l’attestato di prestazione energetica per tutte le tipologie di edifici senza limiti di superficie.

Agibilità e silenzio assenso: sentenze di riferimento

Di seguito, puoi approfondire il tema con alcune sentenze che chiariscono degli aspetti relativi all’agibilità e al silenzio assenso.

Agibilità per silenzio assenso e condono

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2575/2021, ha affrontato il tema del rilascio del certificato di agibilità in seguito al condono edilizio. Nel caso specifico, un privato aveva ottenuto un titolo edilizio in sanatoria tramite condono per la trasformazione di due garage in un’abitazione. Successivamente, il privato aveva presentato una Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA), ma il Comune, dopo un periodo di silenzio-assenso, annullava la SCA in autotutela a causa di difetti riscontrati durante un sopralluogo. Il proprietario ricorreva dunque al Tribunale amministrativo, ma il ricorso era respinto.

Il Consiglio di Stato conferma questa decisione, chiarendo che il certificato di agibilità dopo un condono edilizio può essere rilasciato solo se sono rispettate tutte le norme di sicurezza e salubrità, e non solo quelle relative alla sanatoria. Pertanto, nel caso esaminato, l’altezza inferiore riscontrata costituiva una violazione delle norme di abitabilità e ciò impedisce il rilascio del certificato di agibilità.

Altre sentenze

Ulteriori sentenze sul tema:

  • Agibilità: non basta rispettare le norme igienico-sanitarie
  • Agibilità: illegittimo il diniego se non per ragioni di sicurezza o salubrità
  • E’ possibile annullare in autotutela il certificato di agibilità?
  • Costruzioni ante 1967 sanatoria

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