finanziamento-costruzioni-uni

Tracciabilità flussi finanziari: aggiornate le linee guida Anac

?Stampa l'articolo o salvalo in formato PDF (selezionando la stampante PDF del tuo sistema operativo)
Stampa articolo PDF

Tracciabilità flussi finanziari, in Gazzetta le nuove linee guida Anac. I contratti qualificabili come “appalti di servizi” devono essere sottoposti agli obblighi di tracciabilità

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 dell’11 luglio 2017 è stata pubblicata la delibera Anac 31 maggio 2017 contenente le nuove linee guida sulla tranciabilità dei flussi finanziari.

La tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione nei confronti delle operazioni finanziarie provenienti dai seguenti contratti:

  • contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche quelli esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del Codice
  • concessioni di lavori e servizi
  • contratti di partenariato pubblico privato
  • contratti di subappalto, subfornitura e subcontratti
  • affidamenti diretti
  • contratti affidati a contraente generale

Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente in 3 adempimenti:

  • utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva
  • effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
  • indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, del codice unico di progetto (CUP)

Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari aggiornate

In seguito alle novità introdotte dal dlgs 50/2016 (nuovo Codice appalti), nonché dal dlgs 56/2017 (decreto correttivo), l’Anac ha ritenuto necessario aggiornare le linee guida sulla tranciabilità dei flussi finanziari (determinazione n. 4 del 2011).

Come chiarito dall’Anac, tutti i contratti qualificabili come “appalti di servizi“, anche nella più ampia nozione europea espressa nelle direttive del 2014, devono essere sottoposte agli obblighi di tracciabilità.

Ne deriva l’applicazione degli obblighi di tracciabilità anche agli appalti di servizi esclusi dal Codice ai sensi degli artt. 17 (ivi inclusi gli appalti di servizi legali) e 17-bis.

In pratica, ciò che rileva ai fini della tracciabilità è l’utilizzo di fondi pubblici.

I contenuti delle linee guida

Le linee guida contengono:

  • finalità della legge n. 136/2010
  • ambito di applicazione
  • fattispecie specifiche
  • modalità di attuazione della tranciabilità
  • richiesta ed indicazione del CIG e del CUP
  • tranciabilità attenuata

Le nuove linee guida entrano in vigore il 26 luglio 2017.

 

Clicca qui per scaricare la delibera 31 maggio 2017

 

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *