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Pubblicate in Gazzetta le Linee guida Anac n. 4: affidamento dei contratti pubblici sotto soglia

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In Gazzetta le Linee guida Anac n. 4: procedure per l’affidamento dei contratti pubblici sotto soglia

Il dlgs 19 aprile 2017, n. 56 ha modificato profondamente alcune disposizioni relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

Si è reso, quindi, necessario procedere a un aggiornamento delle Linee guida n. 4 di attuazione del Codice dei contratti pubblici recanti le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici. Si tratta delle linee guida n. 4 elaborate dall’Anac.

Il documento è stato elaborato dall’Anac ai sensi dell’art. 36, comma 7 del nuovo Codice appalti, come modificato dal correttivo.

Lo scopo è quello di supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative agli appalti sottosoglia comunitaria e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici.

Le nuove regole disposizioni entrano in vigore il 7 aprile 2018.

Nella linee guida 4 aggiornate sono state recepite le modifiche imposte dal decreto correttivo.

Valore stimato dell’appalto

Si è ritenuto opportuno inserire un nuovo paragrafo sul valore stimato dell’appalto (par. n. 2), funzionale a richiamare le stazioni appaltanti in ordine alla necessità di determinare correttamente l’entità delle procedure, con particolare riguardo al caso di ripartizione in lotti (par. 2.1), nonché con riguardo alle opere di urbanizzazione a scomputo (par. 2.2).

In riferimento a tali categorie di opere, il richiamo alla necessità di applicare la disciplina di cui all’art. 35 del Codice dei contratti pubblici appare opportuno anche alla luce della procedura EU Pilot n. 7994/2015/GROW, nella quale la Commissione Europea ha sollevato obiezioni sul previgente quadro normativo, nella parte in cui l’art. 16 comma 2 bis del testo unico dell’edilizia (D.P.R. n. 380/2001) non contemplava la necessità di tenere conto, nella realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo, tanto primaria quanto secondaria, del valore complessivo delle opere in conformità ai criteri indicati dall’art. 35 del Codice dei contratti pubblici, in presunta violazione della direttiva 2014/24/UE (art. 5, par. 8), richiedendo una modifica sul punto e il superamento delle indicazioni fornite dall’Autorità nella deliberazione n. 46/2012.

Il decreto correttivo è intervenuto, come noto, anche su tale aspetto, stabilendo espressamente, all’art. 36, quarto comma del Codice dei contratti pubblici, la necessità di osservare i criteri di cui all’art. 35, comma 9.

Sul punto, il Consiglio di Stato nel parere n.361/2018 ha rilevato che il tenore letterale della disposizione introdotta nella bozza di Linea guida dall’Autorità al par.2.2, secondo periodo (“La previsione contenuta nell’art. 16, comma 2 bis, D.P.R. n. 380/2001 deve essere interpretata con riferimento alla disciplina delle procedure di gara contenuta nel D.Lgs. n. 50/2016, trovando applicazione l’art. 5, paragrafo 8, della Direttiva 2014/24/UE e le norme di cui all’art. 35, D.Lgs. n. 50/2016”) potrebbe ingenerare confusione, atteso che la norma in questione ha un’eccezionale portata derogatoria dei principi generali e, soprattutto, consente di scorporare il relativo valore dal resto delle opere appaltate (non primarie o primarie non funzionali).

Al riguardo, la disposizione in questione (par. 2.2, secondo periodo) è stata riformulata recependone le indicazioni testuali, atte a richiamare l’attenzione sulla necessità di considerare, ai fini del valore dell’appalto il combinato disposto di cui all’art. 5, paragrafo 8 della Direttiva 2014/24/UE e all’art. 35 del Codice (come richiamato dall’art. 36, comma 4, del Codice novellato).

Per il testo completo, si rinvia al documento allegato.

 

 

Clicca qui per scaricare le linee guida Anac n. 4

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