Aggiornamento coordinatori della sicurezza: presenze e numero partecipanti
Il Ministero del lavoro chiarisce come può avvenire la formazione e l’aggiornamento dei coordinatori della sicurezza: corsi di massimo 35 persone, seminari senza numero massimo di partecipanti
Con l’interpello n. 3/2019 alla “Commissione in materia di salute e sicurezza sul lavoro” del Ministero del Lavoro, la Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza, ha chiesto chiarimenti in merito a:
quale sia il corretto numero massimo di partecipanti ai convegni o seminari di aggiornamento per i Coordinatori per la Sicurezza: nessun limite massimo, così come indicato nel cap. 9.1, ovvero 35 partecipanti così come indicato nell’Allegato V all’CSR del 07.07.2016.
Il quesito alla base dell’interpello
L’istante rappresenta che:
- da un lato, il punto 9.1 dell’Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome del 7 luglio 2016 stabilisce che per i convegni o seminari per l’aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, è richiesta la tenuta del registro presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti
- dall’altro, la Tabella riassuntiva inserita nell’Allegato V del citato Accordo riporta che ai corsi di aggiornamento per la figura di Coordinatore per la sicurezza possano essere presenti un numero massimo di 35 partecipanti.
La risposta della Commissione
La Commissione premette che al punto 12.8 del predetto Accordo viene previsto, come coerentemente riportato nella Tabella riassuntiva dell’Allegato V del medesimo Accordo, che:
in tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità.
La Commissione ritiene che l’aggiornamento dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, possa essere svolto mediante:
- corsi di formazione ai quali possono essere presenti un numero massimo di 35 unità
- convegni o seminari senza vincoli sul numero massimo di partecipanti, dove tuttavia deve essere prevista la tenuta del registro di presenza da parte del soggetto che realizza l’iniziativa.
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Dove e quando posso partecipare al corso di aggiornamento.Grazie
Ciao Gaetano,
dovresti informarti presso il tuo ordine/collegio di appartenenza o in alternativa ad uno dei tanti centri di formazione convenzionati con gli ordini.