agevolazione case accorpate

Agevolazione prima casa: vale anche per un un nuovo immobile da accorpare ad altri 2?

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Agevolazioni prima casa: le Entrate chiariscono che è possibile usufruire del beneficio in caso di acquisto di nuovo immobile da accorpare ai due già in possesso del richiedente

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’interpello del 19 dicembre 2017 con cui risponde ad un quesito di un privato sulla possibilità di beneficiare dell’agevolazione prima casa in caso di acquisto di un nuovo immobile da accorpare a due immobili già n possesso del contribuente.

Quesito

L’istante è in procinto di acquistare un appartamento e fa presente di essere già unico proprietario di due immobili siti nello stesso fabbricato, e, precisamente:

  1. un’abitazione ubicata al secondo piano, acquistata con atto del 17 luglio 1997 usufruendo dell’agevolazione prima casa
  2. un’abitazione ubicata al terzo piano, acquistata con atto del 28 luglio 2015 senza fruire di agevolazioni fiscali

La nuova abitazione è invece ubicata al terzo piano e adiacente ai due appartamenti già posseduti:

  • contigua all’appartamento sito al terzo piano
  • sovrastante l’appartamento ubicato al secondo piano

L’istante vuole procedere all’unificazione, anche catastale, delle tre abitazioni in un’unica unità immobiliare, specificando che il nuovo immobile non sarà riconducibile nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il quesito posto alle Entrate verte sulla possibilità di richiedere nuovamente le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa.

In tal merito viene richiama la circolare del 12 agosto 2005, n. 38, che affermava che è possibile fruire nuovamente delle agevolazioni per l’acquisto di un alloggio contiguo a quello preposseduto e già oggetto di acquisto agevolato, a condizione che le due unità vengano fuse in una sola.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Le condizioni per la fruizione dell’agevolazione ‘prima casa’, ad eccezione delle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9, sono le seguenti:

  1. l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività
  2. nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare
  3. nell’atto di acquisto, l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni

Costituiscono, quindi, condizioni ostative alla fruizione dei benefici ‘prima casa’, tra l’altro, la titolarità di altra casa di abitazione nello stesso comune del nuovo acquisto, ovvero acquistata con le agevolazioni, indipendentemente dal luogo in cui essa è posta.

In considerazione, però, dei principi già affermati, le Entrate ritengono che le agevolazioni ‘prima casa’ debbano essere riconosciute anche nel caso rappresentato nella presente istanza di interpello riguardante l’acquisto di un appartamento da accorpare ad altri due appartamenti preposseduti, di cui uno contiguo, sito al terzo piano ed altro sottostante, ubicato al secondo piano.

Di fatto non risulta di ostacolo la circostanza che uno degli immobili preposseduti sia stato acquistato senza fruire delle suddette agevolazioni e che l’immobile non sia contiguo a quello preposseduto acquistato usufruendo del beneficio.

In conclusione, dunque, il contribuente istante può fruire delle agevolazioni prima casa per l’acquisto del nuovo immobile, a condizione che proceda alla fusione delle 3 unità immobiliari e che l’abitazione risultante dalla fusione non rientri nelle categorie A/1, A/8 o A/9.

 

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