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Abusi edilizi e resposabilita

Agevolazione prima casa anche in caso di possesso di altro immobile

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Ok all’agevolazione prima casa nel caso si possieda già un altro immobile situato nello stesso Comune non acquistato con le agevolazioni e rivenduto entro 1 anno


Con la risposta all’istanza di interpello n. 377/2019, l’Agenzia delle Entrate allarga le maglie per l’applicazione dei benefici prima casa.

Infatti essa ammette la fruizione dell’agevolazione nel caso di acquisto della seconda abitazione, ubicata nello stesso Comune in cui già è detenuta in proprietà un’altra abitazione acquistata senza fruire dell’agevolazione, a condizione che quest’ultima sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto.

In linea generale, come si evince dalla “Guida all’acquisto della casa” pubblicata sul sito internet delle Entrate, tale circostanza (vecchia abitazione acquistata senza agevolazioni e prima casa ubicata nello stesso Comune in cui si trova la nuova casa da acquistare) non dovrebbe determinare la spettanza del beneficio prima casa sul nuovo acquisto, se non altro, non prima della vendita della vecchia abitazione, che dovrebbe necessariamente precedere l’acquisto della nuova.

Di parere contrario, invece, si è espressa l’Agenzia in merito al caso in esame.

Quesito

Due coniugi dichiarano di aver acquistato nel 1990 l’abitazione dalla società costruttrice, con applicazione dell’aliquota Iva, all’epoca prevista per le vendite di abitazioni, pari al 4%, senza aver optato per l’agevolazione “prima casa”, pur possedendo i requisiti previsti dall’allora vigente legislazione per il diritto alla fruizione della stessa, poiché di fatto l’imposizione era coincidente con quella prevista dall’aliquota agevolata (4%).

Infatti, solamente con il D.L. 155/1993, è stata soppressa, a partire dal 22.05.1993, l’aliquota del 4% prima prevista per tutte le cessioni di abitazioni effettuate da costruttori, limitandola esclusivamente all’ipotesi di acquisto della “prima casa”.

Gli istanti chiedono di poter beneficiare dell’agevolazione “prima casa” in relazione alla nuova abitazione acquistata nel medesimo Comune in cui è situato l’immobile pre – posseduto (e acquistato all’epoca senza fruire dell’agevolazione “prima casa”), impegnandosi ad alienare quest’ultimo entro un anno dalla stipula dell’atto di acquisto

Risposta delle Entrate

L’Agenzia risponde favorevolmente e ricorda quali sono le condizioni per usufruire delle agevolazioni prima casa:

  • l’immobile posseduto, ed acquistato nel 1990 da una società costruttrice, sia l’unico appartamento posseduto dai coniugi nel Comune di residenza
  • al momento dell’acquisto della nuova casa i coniugi non siano titolari di altri immobili su tutto il territorio nazionale acquistati con le agevolazioni prima casa
  • i coniugi rispettino i requisiti dell’agevolazione prima casa
  • l’immobile da acquistare e l’immobile da vendere entro un anno siano classificabili catastalmente in categorie diverse da A1, A8 e A9.

Inoltre ribadisce come il comma 4-bis dell’articolo 1 della tariffa parte prima, allegata al Dpr n. 131 del 1986, permetta al contribuente di derogare temporaneamente, entro l’anno dalla data dell’acquisto,  alla condizione di prepossidenza di un solo altro immobile agevolato nello stesso Comune di residenza (lettera b) della Nota II-bis). Scopo della norma è quello di agevolare il contribuente nella sostituzione dell’abitazione già posseduta, concedendo un lasso temporale di un anno, per l’alienazione dell’immobile da sostituire.

Nel caso in esame, l’Agenzia ritiene che tale condizione risulti soddisfatta, anche se l’immobile già posseduto dai coniugi non ha goduto delle agevolazioni prima casa, poiché acquistato nel 1990 da una società costruttrice, quando l’aliquota Iva prevista per le vendite di abitazioni era unica al 4%.

In conclusione, l’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa spetta anche a chi è già in possesso di un altro immobile, situato nello stesso Comune e acquistato prima del 1993, quando non era ancora previsa l’aliquota Iva agevolata, a patto che la prima abitazione sia rivenduta entro un anno.

 

Clicca qui per scaricare la risposta n. 377/2019

 

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