Agevolazione prima casa: nel computo della superficie devono essere considerati tramezzi e caminetti
Le agevolazioni previste per l’acquisto della c.d. “prima casa” non spettano per appartamenti la cui superficie, individuata dal perimetro interno, risulti maggiore di 240 m 2 (esclusi quindi balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchine).
Le agevolazioni previste per l’acquisto della c.d. “prima casa” non spettano per appartamenti la cui superficie, individuata dal perimetro interno, risulti maggiore di 240 m2 (esclusi quindi balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchine).
La precisazione arriva dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, con una sentenza del luglio scorso, si è espressa in merito ad un ricorso presentato da un contribuente che si era visto revocare le agevolazioni “prima casa” perché la superficie dell’immobile superava il limite di 240 m2 definito dal D.M. LL.PP. n.1072/1969“Caratteristiche delle abitazioni di lusso”.
Il ricorso del contribuente, respinto dalla C.T.R. con la sentenza suddetta, era fondato sulla considerazione che la superficie utile calpestabile (esclusi muri, tramezzi e camino) dell’immobile acquistato era di 238 m2 e quindi inferiore al limite di 240 m2.
La Commissione tributaria regionale, attraverso la disamina dell’art. 5 e l’art. 6 del D.M. 2 agosto 1969, è giunta lla conclusione che il legislatore ha voluto utilizzare un criterio basato sull’appartenenza alla parte interna dell’unità abitativa e non quello della calpestabilità.
La precisazione arriva dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, con una sentenza del luglio scorso, si è espressa in merito ad un ricorso presentato da un contribuente che si era visto revocare le agevolazioni “prima casa” perché la superficie dell’immobile superava il limite di 240 m2 definito dal D.M. LL.PP. n.1072/1969“Caratteristiche delle abitazioni di lusso”.
Il ricorso del contribuente, respinto dalla C.T.R. con la sentenza suddetta, era fondato sulla considerazione che la superficie utile calpestabile (esclusi muri, tramezzi e camino) dell’immobile acquistato era di 238 m2 e quindi inferiore al limite di 240 m2.
La Commissione tributaria regionale, attraverso la disamina dell’art. 5 e l’art. 6 del D.M. 2 agosto 1969, è giunta lla conclusione che il legislatore ha voluto utilizzare un criterio basato sull’appartenenza alla parte interna dell’unità abitativa e non quello della calpestabilità.
Documento | Dimensione | Formato |
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D.M. 2 agosto 1969 n. 1072 | 18 Kb | ![]() |

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/agevolazione-prima-casa-nel-computo-della-superficie-devono-essere-considerati-tramezzi-e-caminetti/
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