Agevolazione prima casa: le Entrate chiariscono la questione lavoro e residenza
Agevolazione prima casa: l’Agenzia delle Entrate chiarisce cosa succede quando viene meno il requisito di lavorare o risiedere nel Comune in cui è ubicato l’immobile acquistato
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 53/2017, con cui risponde ad un interpello relativo alla validità dell’agevolazione prima casa nonostante il mancato rispetto del requisito di lavorare o risiedere nel Comune in cui è ubicato l’immobile.
Nel caso specifico un avvocato aveva sfruttato l’agevolazione prima casa, dichiarando di possedere uno studio legale e svolgere attività lavorativa nel Comune in cui è sita la casa acquistata.
Dopo un breve periodo il professionista, per sopraggiunte cause lavorative, chiudeva lo studio.
L’interpellante chiede, quindi, di conoscere se, nonostante non eserciti più in quel Comune, possa conservare i benefici fiscali prima casa, fruiti per l’acquisto dell’immobile, con l’impegno di fissare la propria residenza nel Comune.
Agevolazione prima casa, la risposta delle Entrate
L’Agenzia chiarisce che l’acquirente può ugualmente mantenere l’agevolazione prima casa se dichiara di impegnarsi a trasferire, entro 18 mesi dall’acquisto, la residenza nello stesso comune dell’immobile.
Tra le condizioni prescritte per beneficiare dell’agevolazione prima casa è previsto che:
- l’acquirente risieda nel Comune in cui è sito l’immobile ovvero
- si impegni a trasferirvi la residenza entro i successivi 18 mesi dall’acquisto ovvero
- svolga la propria attività nel medesimo Comune
Nel caso in esame l’acquirente non svolgendo più attività lavorativa nel Comune in cui era ubicato l’immobile non può più usufruire del beneficio. Tuttavia, l’Agenzia ritiene che il contribuente possa ugualmente beneficiare delle agevolazioni prima casa, assumendo l’impegno a trasferire la propria residenza nel Comune in cui è sito l’immobile acquistato nel termine di 18 mesi dall’acquisto agevolato.
Occorre dunque procedere alla redazione di un nuovo atto secondo le medesime formalità giuridiche di quello di acquisto e deve essere prodotto per la registrazione presso l’ufficio in cui è stato registrato l’atto originario.
La rettifica del requisito prima casa può sopraggiungere anche quando la registrazione dell’atto di acquisto è già avvenuta, sempre che l’Agenzia delle Entrate non abbia già disconosciuto il beneficio con un avviso di liquidazione per mancanza del presupposto dello svolgimento dell’attività lavorativa nel Comune in cui è sito l’immobile acquistato.
Clicca qui per scaricare la risoluzione n. 53 dell’Agenzia delle Entrate

Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!