Per beneficiare dell’agevolazione prima casa conta la destinazione d’uso o la classificazione catastale?
Prima casa: non è possibile usufruire dell’agevolazione se già si possiede un immobile accatastato come A2 (abitazione), anche se utilizzato come ufficio e non come abitazione
Dalla Cassazione nuovi chiarimenti in merito all’agevolazione prima casa: i benefici per l’acquisto della prima casa decadono qualora l’acquirente, alla data di stipula dell’atto, era già proprietario nello stesso Comune di un altro immobile ad uso ufficio, ma accatastato come A/2 (abitativa).
Questo quanto espresso in sintesi dalla Cassazione con l’ordinanza 19255 del 2 agosto 2017.
Il caso
Il caso in esame è quello di un contribuente a cui l’Agenzia delle Entrate aveva revocato le agevolazioni prima casa perché, alla data di stipula dell’atto, era già proprietario di un altro immobile ubicato nello stesso Comune già accatastato come A2 anche se destinato ad ufficio professionale.
Il Fisco emetteva, quindi, 2 avvisi di liquidazione per il recupero a tassazione delle ordinarie aliquote Iva e dell’imposta sostitutiva sulle operazioni di credito.
Primo e secondo grado di giudizio
Presentato ricorso da parte del contribuente, il giudice di primo grado accoglieva le richieste del contribuente.
Successivamente la CTR respingeva l’appello delle Entrate: l’immobile di cui egli era già proprietario risultava destinato ad uso ufficio, precisamente studio professionale, pertanto l’acquisto di un altro immobile, nello stesso Comune, per uso abitativo, legittimava a godere delle agevolazioni prima casa. Inoltre, il ricorrente sosteneva che la legge tra i requisiti previsti, non si riferisse all’accatastamento dell’immobile , ma alla destinazione data all’immobile stesso.
Cassazione
Giunto in Cassazione, i giudici accolgono il ricorso delle Entrate ribaltando i primi due gradi di giudizio.
Ai sensi dell’art. 1, nota II-bis del dpr 131/1986, per poter fruire dell’agevolazione prima casa è condizione necessaria:
- avere la residenza nel territorio del comune ove è ubicato l’immobile da acquistare o di volerla stabilire entro 18 mesi dall’acquisto
- non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare
- non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni
Pertanto, in base all’orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. VI- 5, n. 25646/15; conf. n. 25521/16), non assume rilievo la situazione soggettiva del contribuente o il concreto utilizzo del bene, in quanto non viene più menzionato anche il requisito dell’idoneità dell’immobile, presente invece nella precedente formulazione della norma.
Assume rilievo il solo parametro oggettivo della classificazione catastale dell’immobile.
Conclusioni
Nel caso in esame al momento del rogito, osservano i giudici, l’immobile già di proprietà del contribuente, destinato ad uso professionale, aveva una classificazione catastale abitativa A/2, servito tra l’altro da utenze “per uso domestico”.
L’agevolazione prima casa è revocata se già si possiede un immobile accatastato con categoria A2, sebbene utilizzato come ufficio e non abitazione.
Clicca qui per scaricare l’ordinanza 19255 del 2 agosto 2017
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