prima casa inagibile

Agevolazione prima casa: è possibile richiederla nuovamente in caso di inagibilità per sisma?

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Agevolazione prima casa: le Entrate spiegano che è possibile richiedere nuovamente il beneficio a seguito di dichiarazione di inagibilità sul precedente immobile causa sisma

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.107/2017, risponde ad un quesito di un privato cittadino.

L’interpellante aveva acquistato un’abitazione, fruendo delle agevolazioni prima casa, ma a causa dei danni provocati dal sisma del centro Italia l’immobile è stato dichiarato inagibile.

L’istante vorrebbe acquistare un nuovo immobile da destinare a propria abitazione. Chiede, dunque, all’Agenzia se può far nuovamente richiesta delle agevolazioni per la prima casa, nonostante risulti già proprietario di altro immobile acquistato con le agevolazioni, ma dichiarato inagibile dal Comune.

Agevolazioni prima casa

Il diritto a godere dell’agevolazione prima casa è disciplinato dalla Nota II-bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR.

Tale agevolazione consiste in:

  • applicazione dell’imposta di registro con l’aliquota del 2%
  • imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50 ciascuna per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di abitazioni, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9

Le condizioni per poter fruire delle agevolazioni sono le seguenti:

  1. l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività
  2. nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare
  3. nell’atto di acquisto, l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni

Costituiscono, quindi, condizioni ostative alla fruizione dei benefici prima casa, tra l’altro, la titolarità di altra casa di abitazione nello stesso Comune del nuovo acquisto, ovvero acquistata con le agevolazioni, indipendentemente dal luogo in cui essa è posta.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’evento sismico ha causato un impedimento oggettivo, non prevedibile e tale da non poter essere evitato, che ha comportato l’impossibilità per il contribuente di continuare ad utilizzare l’abitazione acquistata.

L’immobile non potrà più essere utilizzato per la sua funzione abitativa “fino a nuova disposizione” e fin quando permane la dichiarazione di inagibilità dell’immobile preposseduto il contribuente potrà beneficiare delle agevolazioni ‘prima casa’ per l’acquisto di un nuovo immobile.

Il beneficiario si trova nelle condizioni di poter dichiarare “di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà ….su altra casa di abitazione acquistata…con le agevolazioni…” (tale dichiarazione si riferisce ad immobili diversi da quello per il quale permane l’inagibilità).

Si precisa, inoltre, che qualora in data successiva al nuovo acquisto agevolato venga revocata dagli organi competenti la dichiarazione di inagibilità dell’immobile preposseduto, resta comunque acquisito il beneficio goduto dal contribuente per il nuovo immobile in quanto al momento del nuovo acquisto risultavano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa in materia di prima casa per godere dell’agevolazione.

 

Clicca qui per scaricare la risoluzione n. 107/2017 delle Entrate

Scopri EdiLus-CRS per la classificazione di rischio sismico degli edifici

 

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