Affidamento in house, l’Anac fornisce chiarimenti
Affidamento in house, dall’Anac i chiarimenti sugli affidamenti diretti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo l’art. 192 comma 1 del nuovo Codice Appalti
L’Anac ha pubblicato sul proprio sito, il 7 settembre 2016, un comunicato del Presidente Raffaele Cantone per fornire chiarimenti sull’art. 192 comma 1 del dlgs 50/2016, relativo al regime speciale degli affidamenti in house.
È istituito presso l’ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all’articolo 5. L’iscrizione nell’elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l’esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l’Autorità definisce con proprio atto. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all’ente strumentale. Resta fermo l’obbligo di pubblicazione degli atti connessi all’affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.
La norma pone dunque a carico dell’Autorità la definizione, con proprio atto, delle modalità e dei criteri per effettuare la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione ad apposito elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house.
Affidamento in house, cos’è
Si ha affidamento in house quando il committente pubblico provvede in proprio ad attribuire l’appalto o il servizio con affidamento diretto, ossia senza gara d’appalto, in deroga al principio di carattere generale dell’evidenza pubblica.
La scelta dell’affidamento in house è preceduto da una valutazione su:
- gli obiettivi che si vogliono ottenere
- i tempi necessari
- le risorse umane e finanziarie da impiegare
- il livello qualitativo delle prestazioni
Affidamento in house, il chiarimento dell’Anac
L’Anac ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti alla generalità dei soggetti interessati.
L’affidamento diretto alle società in house può essere effettuato, sotto la propria responsabilità, dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori in presenza dei presupposti legittimanti definiti dall’art. 12 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nei medesimi termini nell’art. 5 del dlgs n. 50 del 2016 e nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 192.
Si presuppone che l’affidamento avvenga attraverso il seguente iter:
- l’istituzione dell’elenco delle società
- l’adozione dell’atto dell’Autorità
- l’inoltro della domanda rispetto alla possibilità di effettuare affidamenti in house
Le domande di iscrizione all’elenco potranno essere inoltrate dopo l’adozione dell’atto dell’Autorità, coerentemente con i criteri e le modalità in esso definite.
Clicca qui per scaricare il comunicato del Presidente Cantone (Anac) del 3 agosto 2016

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