Affidamenti d’incarichi: tutti i chiarimenti dal Ministero
La Circolare n. 2473 del 16 novembre 2007 fornisce alle stazioni appaltanti importanti chiarimenti sulle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.
Le precisazioni riguardano:
- affidamento degli incarichi di importo inferiore a 100.000 euro
- la determinazione dell’importo posto a base di gara;
- i criteri di aggiudicazione.
Particolare interesse rivestono le precisazioni sull’affidamento degli incarichi di importo inferiore a 100.000 euro.
L’affidamento di tali servizi è disciplinato dall’art. 91, comma 2 del Codice dei Contratti.
Esso:
- stabilisce l’obbligo del rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
- prevede il ricorso alla “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” definita dal comma 6 dell’art. 57 del Codice con l’invito di almeno cinque soggetti.
Il ministero chiarisce che la scelta dei candidati da invitare deve avvenire sulla base di elenchi “aperti” o attraverso indagini di mercato effettuate attraverso la pubblicazione di avvisi relativi al singolo affidamento; in ogni caso deve essere rispettato il principio della rotazione degli incarichi.
Gli elenchi possono essere istituiti da ciascuna singola stazione appaltante e suddivisi per specializzazioni e fasce di importo.
La scelta dei candidati da invitare dall’elenco può essere effettuata anche mediante sorteggio.
Da segnalare il divieto per le Stazioni Appaltanti di privilegiare i soggetti che esercitano la loro attività nello stesso ambito territoriale in cui si svolgono le prestazioni.
Per quanto riguarda, inoltre, le modalità di definizione dell’importo stimato dell’appalto, a seguito dell’abolizione dei minimi tariffari operato dalla Legge Bersani, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe definite dal D.M. 4 aprile 2001; è tuttavia precisato che la riduzione del 20% degli onorari a favore degli enti pubblici non deve essere preventivamente utilizzata per il calcolo dell’importo a base di gara.
In merito ai criteri di selezione delle offerte, infine, Il Ministero “suggerisce” l’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ritenuto il più idoneo a garantire una corretta valutazione della qualità delle prestazioni.
Il criterio del prezzo più basso, infatti, non è funzionale alla valutazione dei profili tecnici e professionali, tipici delle attività di ingegneria e architettura; esso è applicabile in caso di semplicità e ripetitività delle prestazioni da svolgere.
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Circolare n. 2473 del 16 novembre 2007 | 132 Kb | ![]() |

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