Adeguamento antincendio, obblighi per scuole e asili nido
Ecco il decreto con le indicazioni sulle priorità per l’adeguamento alla normativa antincendio di scuole e asili nido
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n.74 del 29 marzo 2018) il decreto 21 marzo 2018 recante:
Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido.
Finalità
Il provvedimento ha lo scopo di adeguare alla normativa antincendio scuole e asili nido, definendo le indicazioni programmatiche prioritarie previste dal decreto, dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di adeguamento, che fissano livelli di priorità programmatica.
Ricordiamo, infatti, che il 31 dicembre 2017 è scaduto il termine, più volte prorogato, per adeguare le scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado e per gli edifici e locali adibiti ad asili nido ai requisiti previsti dal dm 26 agosto 1992.
Il decreto suddivide in 3 livelli di priorità le disposizioni di cui si deve tenere conto nel programmare le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole (rispettivamente indicate nel dm 26 agosto 1992 per le scuole e nel dm 16 luglio 2014 per gli asili nido).
Adeguamento antincendio: le indicazioni prioritarie per le scuole
Il provvedimento stabilisce che, per le scuole, i livelli di priorità programmatica sono:
- livello di priorità A – osservanza delle disposizioni del dm 26 agosto 1992 relative a: impianto elettrico di sicurezza; sistemi di allarme; estintori; segnaletica di sicurezza; norme di esercizio
- livello di priorità B – osservanza delle disposizioni dm 26 agosto 1992 relative a: spazi per esercitazioni; spazi per depositi; spazi per l’informazione e le attività parascolastiche; spazi per servizi logistici; impianti fissi di rivelazione e/o di estinzione degli incendi
- livello di priorità C – le restanti disposizioni del decreto ministeriale
Le attività di adeguamento potranno essere realizzate secondo le suddette indicazioni, in alternativa, con l’osservanza delle norme tecniche del dm 3 agosto 2015 (come integrato dal dm 7 agosto 2017) e fatti salvi gli obblighi stabiliti dagli artt. 3 e 4 del dpr 151/2011 e l’integrale osservanza del ddm 26 agosto 1992
Adeguamento antincendio: le indicazioni prioritarie per gli asili
Per l’adeguamento antincendio degli asili, i livelli di priorità programmatica sono:
- livello di priorità A – osservanza delle disposizioni del dm 16 luglio 2014 relative a: servizi di sicurezza; illuminazione di sicurezza; estintori; allarme acustico; segnaletica di sicurezza; organizzazione e gestione della sicurezza antincendio; informazione e formazione antincendio
- livello di priorità B: impianti elettrici per il sezionamento di emergenza; servizi di sicurezza
- livello di priorità C: le restanti disposizioni del decreto ministeriale
Le attività di adeguamento degli asili nido potranno essere effettuate secondo le citate indicazioni, fermo restando gli obblighi stabiliti dagli artt. 3 e 4 del dpr 151/2011 e l’osservanza delle misure di sicurezza antincendio di cui all’art. 6, lettera a), del dm 16 luglio 2014.
Le indicazioni, inoltre, potranno essere utilizzate dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco per impartire prescrizioni graduali e graduate, in presenza della rilevazione di carenze o lacune negli adempimenti inseriti nei diversi livelli di priorità dal decreto.
Sicurezza sui luoghi di lavoro
Infine, in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro, restano confermate le disposizioni di cui al dlgs 81/2008.
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