Addio abitabilità, c’è solo l’agibilità
Il D.P.R. 380/2001 e s.m.i. ha introdotto innanzitutto una semplificazione di tipo terminologico: i termini “abitabilità” ed “agibilità”, spesso fonte di confusione perché usati anche dal Legislatore indifferentemente negli ultimi anni, sono stati ricondotti all’unità.
L’espressione “licenza di abitabilità” era stata utilizzata originariamente con riferimento agli immobili ad uso abitativo, mentre “licenza di agibilità” era usata con riferimento agli immobili non residenziali.
Più recentemente, si è fatto riferimento al termine “agibilità” in relazione alle condizioni di sicurezza statica dell’immobile, mentre il termine “abitabilità” si intendeva utilizzato con riferimento ai requisiti dell’immobile rispetto alla sua destinazione d’uso.
Nel T.U. il Legislatore ha finalmente eliminato questo duplice riferimento terminologico, optando per il termine più ampio di “agibilità”, intendendo indicare con esso la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
Novità sono state introdotte anche dal punto di vista procedimentale:
- la richiesta del rilascio del “Certificato di agibilità” va presentata al nuovo istituto dello Sportello Unico per l’edilizia;
- il soggetto titolare del Permesso di costruire o che ha presentato la Denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, entro 15 giorni dalla ultimazione dei lavori di finitura dell’immobile, deve presentare la domanda per il rilascio del “Certificato di agibilità”.
Alla richiesta devono essere allegate:
- la dichiarazione di conformità delle opere realizzate al progetto
- le dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati da parte dell’impresa installatrice
- la richiesta di accatastamento dell’immobile.
Per le tipologie di opere elencate all’art. 24 co.2 (nuove costruzioni, ricostruzioni o sopraelevazioni totali o parziali, e interventi su edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell’edificio stesso o degli impianti in esso installati), la mancata presentazione della domanda per il rilascio del “Certificato di agibilità”, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 €.
Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, a seguito della verifica della ulteriore documentazione necessaria (indicata al comma 3 dell’art. 25), e previa eventuale visita ispettiva, il dirigente (o il responsabile del competente ufficio comunale) provvede al rilascio del certificato.
Il responsabile del procedimento può interrompere il termine di 30 giorni una sola volta, e solo entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, per la richiesta motivata di documenti ed integrazioni che non siano nella disponibilità dell’Amministrazione o che questa non possa provvedere ad acquisire autonomamente. In questo caso il termine comincia nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni.
L’agibilità si intende attestata trascorso il termine suddetto (30 giorni), per “silenzio-assenso”; tuttavia, qualora in luogo del parere dell’ASL relativo alla conformità del progetto alle norme igienico sanitarie, fosse stata prodotta un’autocertificazione, il termine per la formazione del “silenzio-assenso” sarà di sessanta giorni.
BibLus-net mette a disposizione dei tecnici un modello per la richiesta del certificato di agibilità, estratto dall’archivio del programma Ufficius di ACCA software, che contiene, oltre alla modulistica, anche le procedure per permettere all’utente di soddisfare agevolmente gli adempimenti introdotti dalle nuove disposizioni.

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