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Acquisto del BOX pertinenziale: se atto e bonifico hanno la stessa data spetta la detrazione fiscale del 36%

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 7/E del 13 gennaio 2011.

Per l’acquisto di un garage pertinenziale si ha diritto alla detrazione fiscale del 36% prevista per i lavori di ristrutturazione edilizia degli immobili residenziali (estesa anche all’acquisto di autorimesse o posti auto pertinenziali, limitatamente ai costi per la loro realizzazione – articolo 1, legge 449/1997).

Il vincolo pertinenziale tra l’abitazione e l’autorimessa, condizione necessaria per usufruire dell’agevolazione fiscale, può risultare anche da un contratto preliminare di vendita, regolarmente registrato, nel caso di pagamenti effettuati con bonifico prima dell’atto definitivo di acquisto (risoluzione 38/E del 2008 e circolare 55/E del 2002).

Se il pagamento è effettuato prima dell’atto notarile, ma in assenza di un preliminare d’acquisto registrato, i contribuenti non risultano proprietari o promissari acquirenti del box; non è possibile, pertanto, usufruire della detrazione poiché non è riscontrabile l’effettiva sussistenza, al momento del pagamento, del vincolo pertinenziale.

Con la risoluzione n. 7/E del 13 gennaio 2011 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non perde la possibilità di usufruire dell’agevolazione fiscale chi acquista il box con un bonifico eseguito lo stesso giorno del rogito, ma prima della stipula dell’atto (da cui deve ovviamente evincersi che l’immobile è stato acquistato al servizio dell’abitazione).

Clicca qui per scaricare il testo della risoluzione n. 7/E del 13 gennaio 2011 dell’Agenzia delle Entrate

 
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