L’accordo quadro nel nuovo Codice appalti
Cos'è l'accordo quadro alla luce del D.Lgs. 36/2023 e del Correttivo. Come si aggiudicano i contratti attuativi? Chiarimenti, FAQ ANAC e MIT con un esempio
L’accordo quadro è un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici allo scopo di definire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un determinato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. Indica il valore stimato dell’intera operazione contrattuale.
Vediamo cosa prevede il nuovo codice dei contratti pubblici, a partire dall’art. 59.
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Indice
- Accordo quadro: cos’è
- Accordo quadro nel D.lgs. 36/2023: i contenuti
- Quali modifiche apporta il Correttivo appalti in materia di accordo quadro?
- Parere MIT 3216/2025: accordo quadro, rotazione, garanzie e contributo di gara
- Accordi quadro: le FAQ ANAC
- Presupposti e condizioni per l’affidamento diretto di un accordo quadro
- Garanzie definitive negli accordi quadro: il parere del MIT
- Contratto attuativo nell’accordo quadro: cos’è e come si aggiudica
- Accordo quadro appalti: durata
- Accordo quadro con il nuovo Codice appalti: i vantaggi
- Accordo quadro concluso con un solo operatore economico
- Accordo quadro concluso con più operatori economici
- Accordo quadro: un esempio
Accordo quadro: cos’è
L’accordo quadro non è una procedura di affidamento, ma una regolamentazione dei futuri appalti. L’accordo quadro, infatti, segue una delle procedure di affidamento (aperta, ristretta, ecc.). In questo modo l’operatore economico diventa il fornitore di più appalti consecutivi (del medesimo contenuto) nel corso dell’anno (fino ad un massimo di 4 anni).
Nell’accordo quadro si stabiliscono:
- le clausole degli appalti oggetto di aggiudicazione;
- i prezzi;
- le quantità previste.
L’amministrazione aggiudicatrice fissa un termine entro il quale si possono presentare le offerte, tenendo conto di 2 aspetti fondamentali:
- la complessità dell’oggetto dell’appalto;
- il tempo necessario per la trasmissione delle offerte (le offerte vengono presentate in forma scritta ed il loro contenuto rimane nascosto fino alla scadenza del termine previsto per la presentazione).
La stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l’applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare il ricorso all’accordo quadro non è ammissibile ove l’appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell’accordo.
Accordo quadro nel D.lgs. 36/2023: i contenuti
Nell’accordo quadro vengono fissate le caratteristiche vincolanti dell’oggetto dei successivi contratti applicativi. Vengono indicati tutti gli elementi necessari per identificare le prestazioni da eseguire con i successivi contratti applicativi. Nello specifico:
- le specifiche tecniche;
- i tempi di consegna minimi;
- la tipologia delle lavorazioni;
- quantità/prezzi delle lavorazioni.
L’accordo quadro, quindi, assume la forma di un contratto a tutti gli effetti. Per esser certo di elaborarlo nel modo giusto, puoi scaricare lo schema di accordo quadro incluso nel software schemi di contratto in cui trovare una serie di modelli da scaricare e modificare in base alle tue esigenze, sempre in linea con la normativa vigente e aggiornati da professionisti esperti.
Quali modifiche apporta il Correttivo appalti in materia di accordo quadro?
Il Correttivo appalti (D.Lgs. 209/2024) interviene sull’art. 59 del D.Lg. 36/2023. Nello specifico, nel comma 1 introduce delle specificazioni:
- la decisione a contrarre deve indicare le esigenze di programmazione, sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l’affidamento di lavori, servizi e forniture;
- nei casi in cui l’accordo quadro sia concluso con più operatori economici secondo i termini e le condizioni previsti dal medesimo accordo quadro senza riaprire il confronto competitivo, la decisione a contrarre deve indicare altresì le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurarne l’equilibrio di ciascun contratto.
L’articolo 22 del D.Lgs. 209/2024 aggiunge il comma 5-bis) all’articolo 59 del D.Lgs. 36/2023 che contiene disposizioni tese a rimediare ad eventuali alterazioni dell’equilibrio contrattuale sopravvenute all’aggiudicazione dell’accordo quadro e nelle more della stipula o esecuzione dei contratti attuativi. In particolare:
- quando in fase di stipula dei contratti attuativi dell’accordo non è possibile preservare l’equilibrio contrattuale e non risulta possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b), è fatta salva la facoltà dell’operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula;
- quando in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell’accordo non è possibile preservare l’equilibrio contrattuale e non è possibile neppure ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà della stazione appaltante o dell’appaltatore di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall’articolo 122, comma 5, del codice (ai sensi del quale l’appaltatore ha diritto solo al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture egolarmente eseguiti).
Fino a che punto è possibile adattare le clausole nei contratti applicativi senza incorrere in modifiche sostanziali?
Il Consiglio di Stato (sentenza n. 7786/2025) chiarisce che le clausole dei contratti applicativi possono essere adattate solo entro il “limite della tollerabilità”. Le modifiche sono ammissibili se non alterano l’equilibrio economico-giuridico, restano coerenti con l’accordo quadro e non introducono nuove prestazioni autonome. Gli adattamenti devono essere motivati e proporzionati, mirati a migliorare l’efficienza del servizio senza incidere sulla concorrenza. Leggi l’approfondimento.
Parere MIT 3216/2025: accordo quadro, rotazione, garanzie e contributo di gara
Accordo quadro e rotazione
Uno dei primi quesiti affrontati (Parere n. 3216/2025) riguarda l’interazione tra gli accordi quadro e il principio di rotazione. Quando un’amministrazione procede all’acquisto di materiale informatico tramite adesione a un accordo quadro Consip, può poi affidare direttamente allo stesso operatore economico la fornitura di ulteriore materiale, anche se non previsto dall’accordo iniziale? E in tal caso, si applica il principio di rotazione?
Il MIT ha chiarito che gli accordi quadro non costituiscono procedure autonome di affidamento o aggiudicazione, ma rappresentano strumenti semplificati che vincolano l’ente appaltante a condizioni prestabilite. Quando l’oggetto dell’acquisto non rientra tra quelli previsti dall’accordo, si configura un nuovo affidamento che deve essere gestito nel rispetto del Codice dei Contratti Pubblici. È quindi fondamentale distinguere tra:
- acquisti di materiale aggiuntivo già incluso nell’accordo quadro, per i quali non si pone il problema dell’applicazione del principio di rotazione;
- acquisti di beni non previsti dall’accordo quadro, anche se affidati allo stesso operatore, che configurano un nuovo affidamento e devono rispettare le regole di rotazione.
Il MIT ribadisce che, se l’affidamento rientra nella soglia comunitaria, si applicano le procedure ordinarie, mentre per affidamenti sotto soglia è necessario rispettare il principio di rotazione. Inoltre, l’affidamento diretto al medesimo operatore è possibile solo previa adeguata motivazione che giustifichi la deroga, in conformità alle linee guida ANAC. Si segnala inoltre la recente modifica del comma 4 dell’art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, introdotta dall’art. 17 del D.Lgs. n. 209/2024.
Accordo quadro e garanzie
Un altro quesito posto (Parere n. 3247/2025) riguarda la richiesta della garanzia definitiva nel caso di un accordo quadro con un unico operatore per un importo inferiore alle soglie europee. Il quesito verteva sull’applicabilità dell’articolo 117 del Codice o, in alternativa, dell’articolo 53, comma 4, trattandosi comunque di una procedura sotto soglia.
Il MIT ha chiarito che, trattandosi di un accordo quadro di valore inferiore alla soglia comunitaria, si applicano le disposizioni specifiche previste per gli affidamenti sotto soglia. In particolare, l’articolo 53, comma 4, stabilisce che, in casi adeguatamente motivati, la stazione appaltante può decidere di non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, inclusi quelli basati su un accordo quadro. Qualora la garanzia venga richiesta, il suo importo deve essere pari al 5% del valore contrattuale.
Tale previsione deve essere interpretata alla luce del principio del risultato, che impone una valutazione di adeguatezza e proporzionalità da parte del Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
Accordo quadro e contributo di gara
Il parere n. 3189/2025 chiarisce, invece, la corretta applicazione del contributo di gara, specificando che l’importo da considerare è quello complessivo dell’accordo quadro e non dei singoli contratti attuativi. Secondo le indicazioni ANAC, il contributo è dovuto una sola volta, in fase di gara iniziale, e non è necessario prevedere fondi aggiuntivi per ogni contratto attuativo, a meno che non implichi una nuova competizione (es. rilancio). Il MIT conferma quindi che l’impegno di spesa per il contributo deve avvenire al momento della stipula dell’accordo quadro.
Accordi quadro: le FAQ ANAC
Sul sito dell’ANAC si trova una sezione FAQ relative all’accordo quadro: domande e risposte interessanti che aiutano a far luce su diversi aspetti. Le FAQ in questione rispondono anche a dubbi di natura procedurale, specialmente quando l’accordo quadro è stipulato con più operatori economici.
Ecco le principali:
Che cosa è un accordo quadro?
Per «accordo quadro» s’intende un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici allo scopo di definire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
Quali sono le tipologie di accordo quadro?
Esistono due tipologie di accordi quadro: accordi quadro completi e accordi quadri incompleti. Nel primo caso – accordo quadro completo – sono disciplinate tutte le condizioni dei futuri contratti applicativi e dunque la competizione si esaurisce nella fase di aggiudicazione dell’accordo quadro; nel secondo caso – accordi quadro incompleti – non sono definite tutte le condizioni dei futuri contratti applicativi, e dunque essi possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti che deve essere effettuato sulla base delle condizioni definite ex ante nel capitolato d’oneri dell’accordo quadro.
Qual è il contenuto dell’accordo quadro?
Con l’accordo quadro si fissano le caratteristiche vincolanti dell’oggetto dei successivi contratti applicativi; in particolare devono essere definiti negli atti di gara le specifiche tecniche, i tempi di consegna minimi, la tipologia delle lavorazioni, la loro qualità, i prezzi e quant’altro necessario per identificare compiutamente le prestazioni da eseguire con i successivi contratti applicativi.
Quale procedura occorre utilizzare per l’affidamento dell’accordo quadro?
L’accordo quadro è uno strumento contrattuale e non una procedura di affidamento. Le procedure di affidamento sono quelle previste dal Codice dei Contratti in relazione alle soglie di importo. All’art. 54 è specificato che “le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente codice”.
Chi può indire la procedura per l’affidamento dell’accordo quadro?
La procedura di gara per l’affidamento di un accordo quadro può essere indetta da una o più Stazioni Appaltanti individuate negli atti di indizione di gara.
Si può estendere l’accordo quadro ad Amministrazioni diverse da quelle che lo hanno stipulato?
Ai sensi dell’art. 54 comma 2 del Codice dei Contratti l’accordo quadro può essere eseguito solo dalle amministrazioni aggiudicatrici, individuate nell’avviso di indizione di gara o nell’invito a confermare interesse. Sul punto la Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 19 dicembre 2018 causa C-216/17, ha precisato che le disposizioni del Diritto Europeo “non ostano a un accordo quadro ai sensi del quale un’amministrazione aggiudicatrice che non abbia partecipato direttamente alla sua stipulazione né lo abbia sottoscritto può aderire ai contratti basati su tale accordo, a condizione che tale amministrazione aggiudicatrice venga identificata nel medesimo accordo o in un documento allegato al capitolato d’oneri”. Pertanto le Amministrazioni beneficiarie dell’accordo quadro devono essere preventivamente identificate negli atti della procedura di gara.
Quando è possibile utilizzare l’accordo quadro? Ci sono limiti per l’utilizzo di un accordo quadro?
Gli accordi quadro possono essere applicati a tutti i tipi di appalti, essendo venuti meno i limiti previsti dall’art. 59 del previgente d.lgs. 163/2006, che limitava gli accordi quadro ai soli lavori di manutenzione. Ciò non significa tuttavia che questo sia lo strumento contrattuale più adeguato per tutti i tipi di appalto. “Per questo motivo, l’Amministrazione dovrebbe valutare l’opportunità di utilizzare l’accordo quadro tenendo conto dei vantaggi e degli svantaggi da esso derivanti in relazione alle condizioni del mercato in questione. L’impiego degli accordi quadro è più idoneo per gli appalti che rispondono ad esigenze consolidate, ripetute nel tempo, il cui numero, così come l’esatto momento del loro verificarsi, non sia noto in anticipo”.
L’accordo quadro può prevedere la suddivisione in lotti?
Anche nel caso di accordo quadro si applica l’art. 51 del Codice dei Contratti al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese; l’esigenza della suddivisione in lotti, con limitazione del numero dei lotti che possono essere aggiudicati al medesimo operatore economico, è maggiormente raccomandata nel caso di accordo quadro concluso con un solo operatore economico per incentivare l’ingresso nel mercato di riferimento di nuove imprese, ed evitare la creazione di situazioni di monopolio/oligopolio.
È ammesso l’accordo quadro per i servizi di natura intellettuale?
Il d.lgs. 50/2016 non pone specifiche limitazioni all’utilizzo dello strumento dell’accordo quadro che dunque è da ritenersi ammissibile anche per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale. Rimane fermo che le prestazioni oggetto di tali servizi devono essere riconducibili ad elementi standardizzabili e ripetibili, per i quali le stazioni appaltanti non possono predeterminare con certezza il se, quando e quantum delle prestazioni. (è il caso ad esempio della progettazione di interventi tipologici da utilizzare nella manutenzione ordinaria e/o nella realizzazione di nuove opere standardizzabili).
Quali sono i vantaggi dell’utilizzo dell’accordo quadro?
L’accordo quadro è uno strumento flessibile che, accorpando prestazioni di tipo omogeneo e ripetitivo, consente di definire le prestazioni ed i soggetti aggiudicatari che potranno essere oggetto di affidamento al ricorrere delle effettive necessità, senza alcun vincolo al raggiungimento dell’importo dell’AQ, complessivamente stimato. Ciò consente un risparmio di tempi e di costi in quanto si può attivare la prestazione resasi necessaria a “semplice chiamata” con la stipula di un contratto applicativo, in tal modo evitando l’indizione di molteplici appalti e conseguente parcellizzazione della spesa, limitando, talvolta, la concorrenza tra gli operatori economici.
L’accordo quadro deve essere inserito nei documenti programmatori?
Ai sensi dell’art. 21, comma 3 del Codice dei Contratti l’accordo quadro deve essere inserito nella programmazione triennale dei lavori pubblici, con la precisazione che, per il rilascio del CIG per l’affidamento dell’accordo quadro, il sistema SIMOG richiede obbligatoriamente anche il CUI, ossia il Codice Unico Intervento associato ad ogni acquisto inserito all’interno del programma.
Qual è la durata massima di un accordo quadro?
Ai sensi dell’art. 54 comma 1 del codice la durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all’oggetto dell’accordo quadro. Ciò non vuol dire che la durata del singolo contratto applicativo non possa superare il termine massimo di durata dell’accordo quadro fermo restando l’evenienza che lo stesso sia stipulato entro il temine di vigenza dell’accordo quadro medesimo.
Quali sono i casi eccezionali che consentono di fissare una durata dell’accordo quadro superiore ai limiti previsti dalla norma?
Tali casi, debitamente motivati, sono collegati a particolari esigenze dell’appalto connaturate all’oggetto della prestazione; potrebbero ad esempio presentarsi quando gli operatori economici hanno necessità per l’esecuzione dell’appalto di un preventivo approvvigionamento di materiali, che devono essere disponibili in qualsiasi momento per tutta la durata dell’accordo quadro, il cui ammortamento è superiore a quattro anni.
Come si determina l’importo dell’accordo quadro?
La Stazione appaltante prima di concludere un accordo quadro dovrà preliminarmente fare una previsione dei fabbisogni effettuando una stima dell’importo complessivo per tutta la durata dell’accordo quadro; tale importo sarà quello posto a base di gara e rappresenta l’importo massimo che potrà essere richiesto al soggetto affidatario nell’arco temporale di riferimento.
Quali garanzie sono previste per l’affidamento dell’accordo quadro?
Come in ogni gara d’appalto, anche per l’AQ, l’OE è obbligato a presentare una Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’accordo quadro, nelle forme e nei modi previsti dall’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, nonché la cauzione definitiva nelle forme e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice.
Come si calcola la cauzione definitiva?
La cauzione definitiva, da presentarsi alla data della sottoscrizione dell’AQ, va calcolata con riferimento all’importo massimo previsto nel medesimo accordo anziché a quello/i dei contratti applicativi dovendo tale garanzia permanere sino alla fine delle prestazioni affidate in esecuzione, “diversamente l’Amministrazione rimarrebbe priva di garanzia, ed esposta al rischio connesso alla mancata presentazione da parte dell’aggiudicatario delle fidejussioni relative ai singoli contratti applicativi dell’accordo quadro, che la garantiscono dal rischio di mancata o inesatta esecuzione dei lavori” (Tar Lazio n. 6476/ 2018).
Quali sono i documenti necessari per l’indizione della procedura di affidamento dell’accordo quadro?
L’aggiudicazione dell’accordo quadro deve avvenire nel rispetto della disciplina sulla progettazione di cui all’art. 23 del Codice. I documenti da porre a base di gara devono consentire la corretta identificazione delle prestazioni che saranno oggetto di esecuzione nello svolgimento dell’accordo quadro, poiché “…tra accordo quadro e contratto esecutivo deve esservi necessariamente identità di oggetto (prestazioni e remunerazione delle stesse già prefissate), …” (Consiglio Stato sentenza n. 05785/2021); ciò anche ai fini dell’individuazione dei requisiti di carattere tecnico professionale per una corretta esecuzione delle prestazioni.
Quale livello progettuale devo porre a base di gara negli accordi quadro di lavori?
Gli appalti di sola esecuzione dei lavori sono affidati, di norma, ponendo a base di gara il progetto esecutivo; in caso di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori, va posto a base di gara il progetto definitivo ovvero il progetto di fattibilità tecnica ed economica, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, nei casi ammessi dalla legge.
Quale livello progettuale devo porre a base di gara negli accordi quadro di manutenzione?
L’art. 23 comma 3 bis del d.lgs 50/06 – come ad oggi integrato dall’art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019 e successivamente dall’art. 52, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 2021 – specifica che «fino al 30 giugno 2023, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo».
Nel caso di accordi quadro per la manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti è ammessa la progettazione semplificata?
Il progetto semplificato non è sufficiente per gli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti poiché questi presentano specificità che necessitano di una progettazione di maggiore dettaglio come per le nuove opere. Anche tali interventi tuttavia possono presentare quei caratteri di serialità tali da renderli idonei all’accordo quadro; in tal caso per essi può essere prevista una progettazione “tipo”, di livello adeguato al grado di dettaglio richiesto, da porre in gara per l’affidamento del contratto quadro.
Cosa occorre porre a base di gara per un accordo quadro di servizi di ingegneria e architettura
Le Amministrazioni che intendono ricorrere all’istituto dell’accordo quadro devono prioritariamente identificare gli interventi oggetto di progettazione facendo riferimento preferibilmente agli strumenti di programmazione; conformemente al D.M. 17 giugno 2016 devono identificare le categorie omogenee di lavori da progettare inserendo il riferimento a tutte le ID coinvolte nell’accordo quadro, con identificazione delle classi ed il relativo grado di complessità, nonché con riferimento alle specifiche prestazioni progettuali richieste.
Nel caso di affidamento di accordo quadro per la redazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica quali elaborati tecnici occorre porre a base di gara?
Nelle more dell’emanazione del Regolamento Unico di cui all’art. 216 comma 27 octies del Codice dei Contratti costituisce elemento di base per lo sviluppo dei successivi livelli progettuali il documento preliminare all’avvio della progettazione di cui all’art. 15 del D.P.R. 207/10. Tale documento, che dovrà essere posto a base di gara, è predisposto dall’Amministrazione e contiene tutti gli approfondimenti tecnici e amministrativi necessari graduati in rapporto all’entità, alla tipologia e categoria dell’intervento da realizzare.
Nel caso di affidamento di accordo quadro per la redazione del definitivo ed esecutivo quali elaborati tecnici occorre porre a base di gara?
Per l’affidamento di un accordo quadro per il servizio di redazione della progettazione definitiva ed esecutiva è necessario porre a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’art. 23 commi 5 e 6 del Codice dei Contratti.
In caso di affidamento di accordi quadro per i servizi di ingegneria è possibile omettere i livelli di progettazione?
Come indicato all’art. 23 comma 4 del Codice dei Contratti è consentita l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione. Nel caso in cui si omettano i primi due livelli di progettazione la Stazione appaltante porrà a base di gara il documento preliminare all’avvio della progettazione.
Che cosa è il contratto attuativo?
Il contratto attuativo è il singolo contratto di appalto che viene affidato in esecuzione dell’Accordo Quadro nella misura richiesta al verificarsi delle relative esigenze.
Come si aggiudica il contratto attuativo nel caso di accordo quadro con un solo operatore economico?
Nell’ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro stesso. Trattandosi di accordo quadro completo è consentito alla SA unicamente di fare all’aggiudicatario dell’accordo quadro una richiesta di quotazione di prestazioni che non erano state quotate in fase di aggiudicazione dell’accordo quadro e che si sono rese successivamente necessarie nei casi e ai sensi dell’art. 106 del Codice dei Contratti.
Come si aggiudica il contratto attuativo nel caso di accordo quadro completo con più operatori economici?
In caso di accordo quadro completo il contratto attuativo si aggiudica direttamente agli aggiudicatari dell’accordo quadro alle stesse condizioni fissate per l’accordo quadro medesimo.
In caso di accordo quadro completo con più operatori economici è possibile effettuare comunque un rilancio competitivo?
Anche se l’accordo quadro è completo e quindi contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori e dei servizi, la Stazione Appaltante si può riservare di riaprire il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell’accordo quadro qualora tale possibilità sia stata stabilita dall’amministrazione aggiudicatrice nei documenti di gara per l’accordo quadro.
Nel caso di accordo quadro completo con più operatori economici quali sono le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell’accordo quadro effettuerà la prestazione?
Nell’accordo quadro concluso con più operatori economici senza rilancio competitivo, si deve indicare nei documenti di gara il metodo di scelta dell’affidatario dello specifico contratto attuativo, che può essere a titolo esemplificativo, la rotazione, lo scorrimento “a cascata” (quando il contratto attuativo viene stipulato con l’operatore economico che ha presentato la migliore offerta durante la prima fase della procedura e solo in caso di incapacità o rinuncia di tale operatore, le stazioni appaltanti potranno scorrere la graduatoria) o la previsione di rapporti percentuali (sul valore o sul volume) da attribuire alla graduatoria degli operatori economici con cui è stato concluso l’accordo quadro. Alcune metodologie sono suggerite in Commissione UE, Explanatory note – framework agreements – classic directive.
Nel caso di accordo quadro completo concluso con più operatori economici senza rilancio competitivo è possibile richiedere l’adeguamento delle offerte alle condizioni proposte dal primo concorrente in graduatoria?
Non è possibile richiedere l’adeguamento di tutte le offerte alle condizioni proposte dal primo aggiudicatario, ciò sia nel caso in cui il criterio di aggiudicazione dell’accordo quadro sia stato quello del minor prezzo che quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto altrimenti non sarebbe garantita la corretta esecuzione delle opere e comunque la qualità delle prestazioni.
Come si aggiudica il contratto attuativo nel caso di accordo quadro incompleto con più operatori economici?
In caso di accordo quadro incompleto il contratto attuativo si aggiudica riaprendo il confronto competitivo fra gli aggiudicatari dell’accordo quadro. I documenti di gara dell’accordo quadro precisano quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo.
Nel caso di accordo quadro concluso con più operatori economici come avviene il rilancio competitivo?
È possibile richiedere un rilancio di tipo economico, ovvero, in caso dell’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, su una miglioria di una parte dell’offerta tecnica o su un elemento di valutazione, purché sia definito a monte nella documentazione predisposta per l’accordo quadro e che non comporti modifiche sostanziali. È il caso ad esempio della possibilità di ricevere offerte migliorative su materiali più performanti ovvero tecnologicamente più avanzati che si sono resi disponibili sul mercato successivamente all’offerta.
Nell’ambito del contratto attuativo è possibile apportare modifiche a quanto stabilito nel contratto quadro?
Gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d’appalto se le modifiche apportate in sede di contratto attuativo sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise ed inequivocabili. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non possono comunque apportare modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale dell’accordo quadro, dovendo restare immutati gli elementi essenziali in esso descritti, con sufficiente precisione, nelle specifiche tecniche/progettuali del bando di gara nonché i requisiti richiesti agli operatori per la partecipazione alla stessa.
È possibile apportare modifiche al contratto quadro non previste negli atti di gara in corso di esecuzione del contratto?
È possibile apportare modifiche al contratto quadro, parimenti a qualunque contratto di appalto, solo per fatti sopravvenuti al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 120 del codice dei contratti, fermo restando che il contratto attuativo non può comportare, in nessun caso, modifiche di natura sostanziale alle condizioni fissate nello stesso Accordo Quadro.
La S.A. può imporre all’O.E. un incremento dell’importo dell’accordo quadro?
Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l’appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto (Art. 120 comma 9).
Quale documentazione devo verificare per l’affidamento del contratto attuativo?
Prima dell’affidamento del contratto attuativo le stazioni appaltanti devono verificare il mantenimento dei requisiti di carattere generale, ivi compresa la verifica della documentazione antimafia, fatte salve le ordinarie verifiche da effettuare durante l’esecuzione del contratto. Nel caso di accordo quadro di lavori le Stazioni appaltanti devono verificare il mantenimento della qualificazione SOA richiesta ai fini della partecipazione.
Presupposti e condizioni per l’affidamento diretto di un accordo quadro
Con Comunicato del Presidente del 5 giugno 2024, l’ANAC fornisce importanti chiarimenti in merito all’affidamento diretto di un accordo quadro, con particolare attenzione ai seguenti aspetti:
- gli Accordi Quadro nel nuovo codice dei contratti pubblici;
- l’interesse delle stazioni appaltanti a ricorrere all’affidamento di un accordo quadro;
- i presupposti e le condizioni per il possibile ricorso all’affidamento diretto di un accordo quadro;
- le possibili modalità di acquisizione del CIG e di trasmissione dei dati nei casi di affidamento diretto di un accordo quadro.
Garanzie definitive negli accordi quadro: il parere del MIT
In base a quanto previsto dal Codice appalti, l’accordo quadro è un contratto assistito da propria garanzia definitiva, distinta dalla garanzia definitiva che assiste i singoli contratti attuativi.
Per la garanzia definitiva dell’accordo quadro, a norma dell’art. 117, c. 1 , l’importo deve essere indicato nei documenti di gara e non può superare il 2% dell’importo massimo spendibile previsto dall’accordo quadro stesso (a nulla quindi qui rileva il ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario).
È quanto precisato dal MIT che con il parere del 18 luglio 2024, n. 2516 prende in esame il caso di un accordo quadro suddiviso in più lotti e con più aggiudicatari per ciascuno di essi.
Essendovi la divisione in lotti, nel caso di più lotti la regola enunciata andrà applicata al singolo lotto aggiudicato ed essendovi più aggiudicatari per ogni lotto la percentuale andrà calcolata sul massimo spendibile nei confronti di ogni aggiudicatario.
Il “primo aggiudicatario” come massimo spendibile non avrà solo il 50% garantito, che è il minimo spendibile, ma l’intero importo dell’accordo quadro. Es. se l’accordo quadro ha un importo massimo spendibile di 100 euro (oltre IVA), all’aggiudicatario sarà garantito 50 euro, ma nulla esclude che possano essere spesi 100 euro nei suoi confronti; quindi la garanzia del “primo aggiudicatario” dovrà essere di 2 euro. Gli altri aggiudicatari avranno, invece, un massimo spendibile di 50, quindi la loro garanzia dovrà essere di 1 euro. I contratti attuativi dovranno avere una propria garanzia definitiva del 10% del valore degli stessi, salvo che la lex specialis di gara non preveda una percentuale inferiore. Per la garanzia sull’accordo quadro restano fermi le diminuzioni di percentuale indicate dall’art. 106, richiamato dall’art. 117.
Per i contratti attuativi restano fermi:
- gli aumenti di percentuale di cui al comma 2 dell’art. 117;
- le diminuzioni di cui all’art. 106, richiamato dall’art. 117.
La garanzia definitiva sull’accordo quadro dovrà essere richiesta da chi sottoscrive lo stesso. La garanzia definitiva sul singolo accordo attuativo dovrà essere richiesta ugualmente da chi sottoscrive lo stesso.
Contratto attuativo nell’accordo quadro: cos’è e come si aggiudica
Il contratto attuativo è il singolo contratto di appalto affidato in esecuzione dell’accordo quadro secondo le esigenze che si manifestano.
Nell’ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro stesso. Trattandosi di accordo quadro completo è consentito alla SA unicamente di fare all’aggiudicatario dell’accordo quadro una richiesta di quotazione di prestazioni che non erano state quotate in fase di aggiudicazione dell’accordo quadro e che si sono rese successivamente necessarie nei casi e ai sensi dell’art. 106 del Codice dei Contratti.
Nel caso di accordo quadro completo con più operatori economici, il contratto attuativo si aggiudica direttamente agli aggiudicatari dell’accordo quadro alle stesse condizioni fissate per l’accordo quadro medesimo.
Al contratto attuativo si applica il regime vigente al momento dell’accordo quadro
Il regime normativo che disciplina il contratto attuativo di un accordo quadro viene definito dal momento in cui è stata indetta la gara principale, e non dal momento della firma della singola commessa operativa.
È quanto precisato dal MIT con il parere 2507/2024. Il contratto attuativo non è considerato una procedura di gara indipendente e deve essere stipulato secondo le normative vigenti al momento dell’affidamento dell’accordo quadro, ovvero quelle del D.Lgs. 50/2016 nel caso specifico esaminato nel parere, anche se il contratto attuativo è stato stipulato dopo il 1° luglio 2023.
Le regole applicabili restano quelle in vigore al momento della gara principale per l’assegnazione dell’accordo quadro generale, e non quelle dei singoli contratti, che non sono considerate procedure a sé stanti.
Non si applica quindi ai contratti attuativi relativi ad un accordo quadro bandito con il D.Lgs. 50/2016 e stipulati dopo il 1 luglio 2023, l’art. 226 del D.Lgs. 36/223 nella parte in cui stabilisce che le disposizioni del D.L.gs. 50/2026 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.

Accordo quadro appalti: durata
Come si legge al comma 1 dell’art. 59 del nuovo codice, le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a 4 anni. Il vecchio art. 54 D.Lgs. 50/2016 conteneva anche l’indicazione per gli appalti di settori speciali: il limite era fissato a 8 anni. Il nuovo codice, invece, elimina questo riferimento, mantenendo intatto quello riferito ai settori ordinari.
Accordo quadro con il nuovo Codice appalti: i vantaggi
L’Amministrazione aggiudicatrice dovrebbe valutare l’opportunità di utilizzare l’accordo quadro tenendo conto dei vantaggi e degli svantaggi da esso derivanti in relazione alle condizioni del mercato in questione. Con l’accordo quadro la stazione appaltante riesce ad accorpare in un’unica procedura una serie di prestazioni ripetitive con carattere omogeneo, con conseguenti economie di scala. In generale, i vantaggi offerti dall’accordo quadro sono:
- flessibilità;
- risparmio di tempo;
- risparmio economico (le prestazioni oggetto di appalto possono essere acquistate nel momento del bisogno e non prima).
Accordo quadro concluso con un solo operatore economico
Nel caso in cui l’accordo quadro venga concluso con un solo operatore economico, l’amministrazione aggiudicatrice può consultare l’operatore economico in forma scritta chiedendo di completare, ove necessario, l’offerta. Gli appalti devono rispettare i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro stesso.
Accordo quadro concluso con più operatori economici
L’accordo quadro può essere concluso anche tra diversi operatori economici secondo una delle seguenti modalità, ai sensi dell’art. 59 comma 4 D.Lgs. 36/2023:
- lettera a) secondo i termini e le condizioni dell’accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se l’accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell’accordo quadro effettuerà la prestazione. Tali condizioni sono indicate nei documenti di gara per l’accordo quadro. L’individuazione dell’operatore economico parte dell’accordo quadro che effettuerà la prestazione avviene sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell’amministrazione;
- lettera b) se l’accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture viene riaperto il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell’accordo quadro;
- lettera c) se contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell’accordo quadro effettuerà la prestazione, in parte senza la riapertura del confronto competitivo secondo i termini e le condizioni dell’accordo quadro e in parte con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell’accordo quadro, secondo quanto stabilito dalla stazione appaltante nei documenti di gara per l’accordo quadro.
L’accordo quadro, quindi, si può concludere:
- con un solo operatore economico a condizioni fisse;
- con diversi operatori economici a condizioni fisse;
- con diversi operatori economici con rinegoziazione.
Riapertura del confronto competitivo
Il comma 5 dell’art. 59 disciplina la procedura di riapertura del confronto competitivo, laddove ammesso. I confronti competitivi di cui ai periodi precedenti si basano sulle stesse condizioni applicate all’aggiudicazione dell’accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l’accordo quadro, secondo la seguente procedura:
- per ogni appalto da aggiudicare, l’amministrazione aggiudicatrice consulta per iscritto gli operatori economici che sono in grado di eseguire l’oggetto dell’appalto;
- l’amministrazione aggiudicatrice fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto di elementi quali la complessità dell’oggetto dell’appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
- le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non viene reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
- l’amministrazione aggiudicatrice aggiudica l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l’accordo quadro.
TAR Lazio 5692/2026: accordo quadro e requisiti SOA, illegittimo il subappalto senza categorie prefissate
La sentenza n. 5692/2026 del TAR Lazio afferma che, negli appalti di lavori, ogni impresa del R.T.I. deve possedere una qualificazione SOA coerente con la quota di prestazioni che dichiara di eseguire, senza possibilità di compensazioni interne al raggruppamento. In presenza di un accordo quadro, dove non è definibile ex ante la distinzione tra categorie prevalenti e scorporabili, il subappalto necessario non è utilizzabile come strumento di qualificazione. Ne consegue la legittimità della lex specialis che ne vieti l’uso e l’inammissibilità del soccorso istruttorio per colmare carenze originarie. Il sistema di qualificazione resta infatti garanzia diretta dell’affidabilità tecnica di ciascun operatore. Leggi l’approfondimento.
Accordo quadro: un esempio
Per capire ancora meglio di cosa si tratta, facciamo qualche esempio pratico di reali affidamenti tramite accordi quadro. Oggetto di accordo quadro può essere, ad esempio, la manutenzione e la cura del patrimonio arboreo. L’ente affida ad un unico operatore economico la gestione del verde pubblico per la durata di 4 anni.
Altro esempio che possiamo fare è in riferimento agli interventi di manutenzione della viabilità comunale. In questo caso l’ente decide di affidare ad un unico operatore economico l’appalto di esecuzione dei lavori relativi agli interventi di manutenzione della viabilità comunale.
L’accordo quadro può interessare anche la fornitura di beni e servizi (accordo quadro di fornitura). Ad esempio l’Ente può decidere di adottare un accordo quadro per la fornitura di materiali di ferramenta e utensileria.
In ogni caso nella determina a contrarre vengono fissati i limiti di spesa, insieme alle condizioni generali che dovranno essere condivise tra l’ente e l’operatore economico. Il vantaggio è duplice: l’Ente si assicura un servizio per 4 anni, senza doversi preoccupare ogni volta di fare l’affidamento all’operatore economico adatto, con conseguente perdita di tempo; d’altra parte l’operatore economico si assicura un lavoro per un periodo più o meno lungo.

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/accordo-quadro-appalti-art-54-dlgs-50-2016/


