Accordo quadro appalti, art. 54 dlgs 50/2016
Che cos’è l’accordo quadro appalti? Come funziona? Definizione, criteri, durata. I settori ordinari e i settori speciali
L’art. 3 del dlgs 50/2016 definisce l’accordo quadro al comma 1 lettera iii) come:
l’accordo concluso fra una o più stazioni appaltanti e una o più imprese, finalizzato a fissare le clausole relative agli appalti da aggiudicare in un certo periodo di tempo, indicando i prezzi e, se del caso, le quantità
L’art. 54 del codice disciplina l’istituto giuridico dell’accordo quadro. Perché è importante? Come si conclude l’accordo quadro? Quanto dura? A cosa serve? In questo articolo vediamo in quali casi si può concludere un accordo quadro e come funziona.
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Cosa si intende per accordo quadro?
Come detto in precedenza, l’accordo quadro è un accordo tra una o più stazioni appaltanti o tra uno o più operatori economici nel quale vengono definite le condizioni generali dell’appalto, rimandando a successivi “appalti specifici” l’approvvigionamento effettivo.
Nell’accordo quadro si stabiliscono:
- le clausole degli appalti oggetto di aggiudicazione;
- i prezzi;
- le quantità previste.
L’amministrazione aggiudicatrice fissa un termine entro il quale si possono presentare le offerte. Tiene conto di 2 aspetti fondamentali:
- la complessità dell’oggetto dell’appalto;
- il tempo necessario per la trasmissione delle offerte (le offerte vengono presentate in forma scritta ed il loro contenuto rimane nascosto fino alla scadenza del termine previsto per la presentazione).
Quanto dura l’accordo quadro?
Come si legge al comma 1 dell’art. 54, bisogna fare una distinzione in base alla tipologia dei settori:
- per i settori ordinari la durata non supera i 4 anni;
- per i settori speciali la durata non supera gli 8 anni.
Vantaggi dell’accordo quadro
L’accordo quadro è uno strumento molto importante per la stazione appaltante che riesce così ad accorpare in una procedura unica una serie di prestazioni ripetitive con carattere omogeneo, con conseguenti economie di scala.
In particolare, i vantaggi sono:
- flessibilità;
- risparmio di tempo;
- risparmio economico (le prestazioni oggetto di appalto possono essere acquistate nel momento del bisogno e non prima).
Non tutte le pubbliche amministrazioni possono ricorrere all’accordo quadro: quelle non in possesso della qualificazione ex art. 38 (presenti in elenco ANAC) devono ricorrere ad una centrale di committenza per l’affidamento di lavori, servizi e forniture nel caso di importi superiori alle soglie stabilite dal codice stesso.
Si può fare una distinzione tra:
- accordo quadro completo, quando sono disciplinate tutte le condizioni dei futuri contratti applicativi;
- accordo quadro incompleto, quando invece le condizioni dei futuri contratti applicativi non sono disciplinate.
Accordo quadro concluso con un solo operatore economico
Nel caso in cui l’accordo quadro venga concluso con un solo operatore economico, l’amministrazione aggiudicatrice può consultare l’operatore economico in forma scritta chiedendo di completare, ove necessario, l’offerta. Gli appalti devono rispettare i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro stesso.
Accordo quadro concluso con più operatori economici, settori ordinari
L’accordo quadro può essere concluso anche tra diversi operatori economici. Nei settori ordinari deve essere eseguito secondo delle modalità ben definite dal comma 4 lettere a, b, c:
- lettera a) nel caso in cui l’accordo quadro contenga tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, servizi, forniture e le condizioni oggettive dell’accordo, si decide di non riaprire il confronto competitivo: la scelta dell’operatore economico avviene in relazione a specifiche esigenze dell’amministrazione;
- lettera b) la scelta di acquisire determinati servizi, lavori, forniture avviene in seguito alla riapertura del confronto competitivo oppure in base a criteri oggettivi indicati nei documenti di gara per l’accordo quadro. Tali documenti precisano anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo;
- lettera c) se l’accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, servizi e forniture, si riapre il confronto competitivo tra gli operatori economici.
L’accordo quadro, quindi, si può concludere:
- con un solo operatore economico a condizioni fisse;
- con diversi operatori economici a condizioni fisse;
- con diversi operatori economici con rinegoziazione.

Accordo quadro con un operatore economico o più operatori economici
Accordi quadro nei settori speciali
Per quanto riguarda i settori speciali va precisato che gli appalti basati su un accordo quadro sono giudicati in base a regole e criteri oggettivi. Tali criteri possono prevedere anche la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici.
Le regole suddette servono a garantire imparzialità, parità di trattamento (comma 6) tra gli operatori economici parti dell’accordo. Anche in questo caso deve essere fissato un termine da parte dell’ente aggiudicatore, entro cui devono essere presentate le offerte.
In ogni caso, l’ente aggiudicatore non può servirsi dell’accordo quadro per eludere l’applicazione del decreto in oggetto, per limitare/ostacolare o distorcere la concorrenza.
FAQ ANAC
L’Anac ha aggiornato la sezione FAQ pubblicando domande e risposte circa l’accordo quadro. L’estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo quadro a tutti i tipi di appalti, ha reso necessarie delle precisazioni: l’accordo quadro è uno strumento contrattuale e non va confuso con una procedura di affidamento. Le FAQ in questione rispondono anche a dubbi di natura procedurale, specialmente quando l’accordo quadro è stipulato con più operatori economici.
Ecco le principali:
Quando è possibile utilizzare l’accordo quadro? Ci sono limiti per l’utilizzo di un accordo quadro?
Gli accordi quadro possono essere applicati a tutti i tipi di appalti, essendo venuti meno i limiti previsti dall’art. 59 del previgente d.lgs. 163/2006, che limitava gli accordi quadro ai soli lavori di manutenzione. Ciò non significa tuttavia che questo sia lo strumento contrattuale più adeguato per tutti i tipi di appalto.
“Per questo motivo, l’Amministrazione dovrebbe valutare l’opportunità di utilizzare l’accordo quadro tenendo conto dei vantaggi e degli svantaggi da esso derivanti in relazione alle condizioni del mercato in questione. L’impiego degli accordi quadro è più idoneo per gli appalti che rispondono ad esigenze consolidate, ripetute nel tempo, il cui numero, così come l’esatto momento del loro verificarsi, non sia noto in anticipo”.
Fonte: “Commissione Ue–Appalti Pubblici orientamenti per i funzionari–2015”.
Come si determina l’importo dell’accordo quadro?
La Stazione appaltante prima di concludere un accordo quadro dovrà preliminarmente fare una previsione dei fabbisogni effettuando una stima dell’importo complessivo per tutta la durata dell’accordo quadro; tale importo sarà quello posto a base di gara e rappresenta l’importo massimo che potrà essere richiesto al soggetto affidatario nell’arco temporale di riferimento.
Quali garanzie sono previste per l’affidamento dell’accordo quadro?
Come in ogni gara d’appalto, anche per l’AQ, l’OE è obbligato a presentare una Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’accordo quadro, nelle forme e nei modi previsti dall’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, nonché la cauzione definitiva nelle forme e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice.
Quali sono i documenti necessari per l’indizione della procedura di affidamento dell’accordo quadro?
L’aggiudicazione dell’accordo quadro deve avvenire nel rispetto della disciplina sulla progettazione di cui all’art. 23 del Codice. I documenti da porre a base di gara devono consentire la corretta identificazione delle prestazioni che saranno oggetto di esecuzione nello svolgimento dell’accordo quadro, poiché “…tra accordo quadro e contratto esecutivo deve esservi necessariamente identità di oggetto (prestazioni e remunerazione delle stesse già prefissate), …” (Consiglio Stato sentenza n. 05785/2021); ciò anche ai fini dell’individuazione dei requisiti di carattere tecnico professionale per una corretta esecuzione delle prestazioni.
Che cos’è la convenzione quadro?
La convenzione quadro è una sottocategoria dell’accordo quadro, con autonomia e specificità proprie. Per questa ragione accordo quadro e convenzione quadro non possono essere considerate la stessa cosa. Si tratta di un contratto stipulato solo dai soggetti aggregatori che sono centrali di committenza iscritte nell’apposito elenco dei soggetti aggregatori presso l’anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Viene fissato un massimale prestabilito dalle parti, al raggiungimento del quale il contratto è adempiuto.
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