Congruità manodopera: al via la procedura di alert per la richiesta dell’attestazione
Verifica congruità manodopera: dal 1° marzo avvisi automatizzati per tutti i cantieri al fine di rispondere agli adempimenti ed ottenere il Durc
Dal 1° marzo 2023 le imprese ed i committenti riceveranno un alert, ossia un avviso automatizzato, al fine di adempiere agli obblighi necessari per ottenere il Durc di congruità.
Un messaggio di posta elettronica certificata, PEC, avviserà l’impresa affidataria (e il committente in caso di appalti pubblici) che l’appalto è soggetto a verifica della congruità; lo scopo è, quindi, di sensibilizzare i soggetti coinvolti nella richiesta dell’attestazione di congruità da richiedere con l’ultimo SAL (stato di avanzamento lavori) e prima del saldo finale per tutti i cantieri, pubblici e privati.
Ricordiamo che dal 1° novembre 2021 (ai sensi del decreto del Ministero del lavoro n. 143/2021) è in vigore un nuovo controllo per il settore delle detrazioni fiscali: l’obbligo di verifica della congruità della manodopera impiegata nei lavori edili per i quali verrà effettuata la denuncia di inizio attività DNL alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente.
Per verificare la congruità dei costi della manodopera nei cantieri edili è stato introdotto il Durc di congruità.
Cosa succede in caso di mancata congruità della manodopera?
Ma cosa succede in caso di mancata congruità della manodopera, cioè del nuovo Durc di congruità, introdotto ai sensi dell’articolo 8 comma 10-bis del dl 76/2020 (decreto Semplificazioni) per i cantieri pubblici e privati con importo superiore a 70.000 euro? Nessuna sanzione penale, ma perdita del bonus più pagamento degli interessi! E’ previsto un meccanismo di regolarizzazione che dispone l’invito, da parte della Cassa Edile/Edilcassa, all’impresa a regolarizzare la propria posizione.
Senza la congruità della manodopera si rischia, quindi, di perdere il benefici. Se non vuoi correre questo rischio, ti consiglio il software con le linee guida chiare e calcoli veloci per gestire in sicurezza le tue pratiche!
Per ulteriori approfondimenti in merito al nuovo obbligo ti rimando, invece, ad un articolo precedente: Superbonus 110%: attenzione alla congruità della manodopera!
Congruità manodopera in edilizia, in cosa consiste
Si tratta di una misura atta a verificare la coerenza tra la manodopera utilizzata in un lavoro edile e l’entità e la tipologia dei lavori svolti, a garanzia della corretta concorrenza sul mercato. In particolare, per la verifica della congruità si tiene conto della manodopera dichiarata e versata dalle singole imprese esecutrici in relazione all’appalto/cantiere in esame.
A chi si applica?
La verifica della congruità si applica a:
- tutti gli appalti pubblici;
- i lavori privati il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro.
Quando si richiede la congruità?
Ecco i termini per richiedere la congruità dell’incidenza della manodopera:
- negli appalti pubblici: è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori;
- negli appalti privati: deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. L’attestazione va riferita alla congruità dell’opera complessiva.
Congruità manodopera: il nuovo alert
Al fine di poter dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel decreto n. 143/2021 ed aiutare le imprese ad adempiere ai nuovi obblighi sulla congruità della manodopera in edilizia, il 7 dicembre 2022 è stato sottoscritto l‘accordo tra le Parti Sociali nazionali dell’edilizia (ANCE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA, CONFAPI ANIEM e FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL). L’accordo è anche finalizzato a favorire la formazione e l’informazione di tutti i soggetti operanti nei cantieri e dei committenti pubblici e privati, a garanzia della corretta applicazione dell’istituto.
In particolare, l’accordo prevede che a partire dal 1° marzo 2023, successivamente alla presentazione della Denuncia di nuovo lavoro (DNL) alla Cassa Edile, venga generata una PEC per informare che l’opera è soggetta alla verifica di congruità della manodopera. Parliamo della procedura di “alert”, istituita per tutti i cantieri pubblici e privati ancora aperti a tale data. Per i cantieri conclusi entro il 28 febbraio 2023, invece, sarà sufficiente un’autodichiarazione per ottenere la congruità della manodopera.
La procedura è individuata nell’ambito della Commissione congruità costituita dalle parti sociali ed ha lo scopo di sensibilizzare l’impresa affidataria e il committente al corretto adempimento della normativa in materia di congruità, con particolare riguardo alla richiesta dell’attestazione. E’, inoltre, confermato l’obbligo della denuncia per lo specifico cantiere.
Tale procedura informativa è stata così strutturata in relazione a lavori pubblici o privati.
Lavori pubblici:
- a seguito dell’invio della denuncia di nuovo lavoro (DNL) alla Cassa Edile competente sarà inviata una PEC al committente informando che l’opera denunciata è soggetta a verifica di congruità e ricordargli, quindi, che deve richiedere l’attestazione di congruità della manodopera al momento dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori, prima di procedere al saldo finale. La PEC è indirizzata anche all’impresa affidataria, cui viene chiesto di consegnare al committente la documentazione comprovante la congruità.;
- il giorno 3 di ogni mese il sistema CNCE_Edilconnect invierà all’impresa affidataria un riepilogo dei dati relativi all’andamento della congruità nei propri cantieri;
- per i lavori di durata pari o superiore a 30 giorni, sarà inviata, 20 giorni prima della fine dei lavori, una PEC all’impresa affidataria (e al committente, nel caso di appalto pubblico) per informare che, a seguito della chiusura del cantiere, si dovrà procedere alla richiesta della congruità e che il pagamento del saldo finale da parte del committente potrà avvenire solo dopo il rilascio della relativa attestazione;
- alla data di chiusura del cantiere, qualora non sia stata richiesta la verifica della congruità, la procedura seguirà due percorsi alternativi (in caso di cantiere congruo o non congruo).
Lavori privati:
- a seguito dell’invio della DNL alla Cassa competente, verrà inviata una PEC all’impresa affidataria informandola che ai sensi del dm n. 143/21 l’opera denunciata è soggetta a verifica di congruità che deve essere dimostrata dalla stessa prima dell’erogazione del saldo finale del committente;
- ogni 3 del mese, invio del riepilogo da parte di CNCE_Edilconnect all’impresa affidataria dei dati relativi alla congruità dei propri cantieri, per consentire alla stessa la conoscenza dell’andamento della congruità;
- per i lavori di durata pari o superiore a 30 giorni, 20 gg prima della fine dei lavori invio di una PEC all’impresa affidataria con la quale si informa che l’erogazione dello stato finale da parte del committente potrà avvenire solo dopo aver richiesto ed ottenuto l’attestazione di congruità;
- alla data di chiusura del cantiere, in caso di omessa richiesta della congruità, la procedura seguirà due percorsi alternativi (a seconda se il cantiere risulta congruo o non congruo).
In entrambe le tipologie di appalti, pubblici o privati, il sistema CNCE_Edilconnect evidenzierà, sin dal momento dell’inserimento del cantiere, le conseguenze previste in caso di mancata richiesta di attestazione di congruità nei tempi definiti.
Infine, le Casse Edili analizzeranno i dati forniti dalle imprese o dai committenti e, se conformi agli indici minimi, rilasceranno il Durc di congruità.

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