Abuso edilizio su suolo demaniale: la responsabilità è dell’autore materiale
Il CdS ribadisce che mentre per gli abusi su proprietà privata sono responsabili il proprietario e l’autore materiale, per l’abuso su suolo demaniale risponde solo l’autore materiale
In presenza di un abuso edilizio, non risulta sempre ben chiaro chi debba essere chiamato a risponderne. Risulta responsabile chi ha commesso l’abuso materialmente o chi ha la disponibilità della proprietà sulla quale insiste l’abuso stesso?
La sentenza n. 2558/2021 del Consiglio di Stato fa chiarezza in merito, operando le opportune differenze nel caso l’abuso sia realizzato su proprietà privata o nel caso ci si trovi su proprietà demaniale.
I fatti in breve
Al proprietario di un terreno confinante con area demaniale veniva ordinato la rimozione di una pergola realizzata senza le relative autorizzazioni.
La pergola risultava ancorata sul muro di proprietà del privato mentre invece la struttura lignea ricadeva per intero sulla proprietà demaniale.
Il proprietario, quindi, decideva di fare ricorso al Tar lamentando che non era stato lui a creare quella pergola: era stata installata prima che lui divenisse proprietario del fondo.
Il Tar respingeva il ricorso, ritenendo di applicare l’art. 31 del dpr 380/2001 ai sensi del quale l’ordine di demolizione di un manufatto, costruito in assenza dei titoli necessari, può legittimamente essere comminato, indistintamente, al responsabile dell’abuso o al proprietario non responsabile.
Il ricorrente decideva di fare ricorso al Consiglio di Stato.
La sentenza del Consiglio di Stato
I giudici osservano che la disciplina dettata dall’art. 31 del TUE si applica nell’ipotesi in cui l’abuso edilizio sia stato realizzato su un’area di proprietà privata. Viceversa, nel caso in esame è pacifico che l’abuso è stato commesso su un’area che non è di proprietà del responsabile dell’abuso né dell’appellante.
L’abuso risulta, quindi, commesso su area di proprietà pubblica, infatti (chiariscono i togati) lo stesso provvedimento di demolizione fa riferimento all’art. 35 (Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici) e non all’art. 31 del dpr 380/2001.
Palazzo Spada premette che la sanzione emessa non ha carattere punitivo verso chi ne è responsabile, ma è finalizzata a ristabilire lo stato legale violato. Infatti, le sanzioni edilizie colpiscono il bene in assenza del giusto titolo e non il comportamento che ha dato origine a quest’ultimo, rendendo poco rilevante se l’autore dell’opera sia il proprietario o un altro soggetto.
Detto ciò, i giudici spiegano che:
il proprietario dell’immobile rientra nell’ambito dei soggetti passivi delle sanzioni urbanistico edilizie. Solo nella particolare ipotesi relativa alla sanzione degli abusi realizzati sul demanio e sui beni appartenenti al patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il proprietario è esonerato totalmente dal coinvolgimento nel procedimento sanzionatorio. In questi casi specifici le sanzioni demolitorie possono essere legittimamente irrogate unicamente nei confronti del responsabile dell’abuso
Quindi, a differenza dell’abuso commesso su proprietà privata, nel caso di un abuso commesso su area pubblica, il responsabile risulta essere unicamente chi lo ha commesso materialmente, anche quando il bene demaniale risulti dato in concessione.
Palazzo Spada conclude che nel caso in discussione l’abuso risulta insistere su area demaniale sulla quale, oltretutto, non sussiste nemmeno alcun titolo di concessione, locazione e/o comodato che autorizzi il godimento dell’area da parte dell’appellante.
Il ricorso è, quindi, accolto.
Per maggiore approfondimento leggi anche questi articoli di BibLus-net:
- “Chi è responsabile di un abuso edilizio?“
- “Il proprietario del terreno è sempre responsabile dell’abuso edilizio?“
- “Il nudo proprietario risponde dell’abuso fatto dall’usufruttuario?“
- “Il condominio non risponde dell’abuso edilizio commesso dal singolo condomino“
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