Titoli edilizi

Abuso edilizio su comproprietà coniugale: gli indizi che scagionano il coniuge non responsabile

Pubblicato da
Giuseppe De Luca
?Stampa l'articolo o salvalo in formato PDF (selezionando la stampante PDF del tuo sistema operativo)
Stampa articolo PDF

La qualità di comproprietario non basta ad incolpare il coniuge che non ha commesso materialmente il reato di abuso edilizio. Lo chiarisce la Cassazione

La sentenza penale n. 43594/2022 della Corte di Cassazione descrive un particolare caso di abuso edilizio commesso su una comproprietà e che vede coinvolti la coppia di coniugi proprietaria. La sentenza mette in evidenza le condizioni per cui il coniuge che non ha commesso materialmente l’abuso può essere ritenuto innocente o viceversa egualmente responsabile.

Comunione dei beni e colpe separate, il caso

Il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi condannavano il coniuge e scagionavano la moglie a causa di alcuni abusi edilizi rinvenuti nella comune proprietà.

Il coniuge condannato si difendeva sostenendo che:

  • non sarebbe stato a conoscenza dei lavori eseguiti abusivamente (motivazione che a parere dei giudici non era riuscito a provare);
  • il solo fatto di essere proprietario non sarebbe stata una condizione sufficiente a decretarne la sua responsabilità;
  • la sua condanna sarebbe scaturita da un giudizio contraddittorio dal momento che aveva assolto la moglie che pure era comproprietaria, sul presupposto che tale status non era sufficiente per l’affermazione della responsabilità penale.

La questione trovava il suo epilogo in ricorso presso la Cassazione.

La scelta del titolo abilitativo più appropriato per la realizzazione di un manufatto edilizio costituisce motivo di facile inciampo con serie conseguenze amministrative e penali, ma la stessa gestione del titolo edilizio scelto correttamente potrebbe risultare confusa tra molteplici moduli da compilare, presentare e successivamente archiviare. È per questo che ti suggerisco un software per i titoli abilitativi in edilizia che può rendere il tuo lavoro più veloce, facile da tenere in ordine e consultare agevolmente.

Il giudizio della Corte di Cassazione sulle condizioni di una responsabilità congiunta dei coniugi in materia di abusi edilizi su comproprietà

La Corte Suprema ricorda che in tema di responsabilità per abuso edilizio del proprietario (o comproprietario) dell’area e non formalmente committente dei lavori in abuso, la costante giurisprudenza individua alcuni indizi e presunzioni gravi, precise e concordanti come ad esempio:

  • nella piena disponibilità, giuridica e di fatto, della superficie edificata e nell’interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione (principio del cui prodest);
  • nei rapporti di parentela o di affinità tra l’esecutore dell’opera abusiva ed il proprietario;
  • nell’eventuale presenza in loco del proprietario dell’area durante l’effettuazione dei lavori;
  • nello svolgimento di attività di materiale vigilanza sull’esecuzione dei lavori;
  • nella richiesta di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria;
  • nel particolare regime patrimoniale fra coniugi o comproprietari;
  • nella fruizione dell’opera secondo le norme civilistiche dell’accessione ed in tutte quelle situazioni e quei comportamenti, positivi o negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione, anche morale, all’esecuzione delle opere, tenendo presente pure la destinazione finale della stessa.

E comunque grava sull’interessato l’onere di allegare circostanze utili a convalidare la tesi che si tratti di opere realizzate da terzi a sua insaputa e senza la sua volontà.

E in caso di rapporto coniugale?

Gli ermellini in merito chiariscono che se è vero che la compartecipazione di un coniuge nel reato materialmente commesso dall’altro non può essere desunta dalla mera qualità di comproprietario, ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen., ai fini di una responsabilità concorsuale possono rilevare i seguenti elementi:

  • il fatto che entrambi i coniugi siano proprietari del suolo su cui è stato realizzato l’edificio abusivo e che entrambi abbiano interesse alla violazione dei sigilli per completare l’opera al fine di trasferire la loro residenza;
  • l’abitare nel luogo ove si è svolta l’attività illecita di costruzione;
  • l’assenza di manifestazioni di dissenso;
  • il comune interesse alla realizzazione dell’opera;
  • la comunione dei beni, quale regime patrimoniale dei coniugi;
  • lo svolgimento di attività di vigilanza dell’esecuzione dei lavori;
  • la richiesta di provvedimenti abilitativi in sanatoria e la presenza in loco all’atto dell’accertamento.

Nel caso in esame, i giudici di merito hanno affermato la responsabilità penale del ricorrente in maniera fondata valorizzando non solo lo status di proprietario delle opere, ma anche una serie di elementi fattuali puntualmente indicati, ossia: la presenza del ricorrente, al momento del sopralluogo di controllo, unitamente agli operai intenti nei lavori e, nell’occasione, l’imputato non fu in grado di esibire il permesso di costruire o altra documentazione equivalente in relazione all’opera realizzata in abuso.

Il ricorso è, quindi, dichiarato inammissibile.

 

Per maggiore approfondimento, leggi anche questi articoli di BibLus-net:

 

 

 

 

Giuseppe De Luca

Giuseppe lavora in ACCA dal 2019. E’ autore di BibLus BIM e si occupa di progettazione architettonica e BIM. E’ specializzato in restauro e conservazione beni culturali.

Lascia un Commento

La tua email non sarà resa pubblica I campi segnati sono richiesti*

Condividi
Pubblicato da
Giuseppe De Luca

Articoli recenti

Superbonus, le ultime notizie

Superbonus, le ultime notizie sulla detrazione: compensazione dei contributi, modelli F24, proroga villette, IACP e…

22 Marzo 2023

Diagnosi energetica, cos’è e quando è obbligatoria

Diagnosi energetica: che cos'è e come si fa. È obbligatoria in caso di ristrutturazione o…

22 Marzo 2023

CFP ingegneri: c’è tempo fino al 31 marzo per l’autocertificazione

Entro il 31 marzo 2023 l'invio dell’autocertificazione per i 15 CFP ingegneri relativi all'attività svolta…

22 Marzo 2023

Superbonus 110, proroga villette al 30 giugno 2023 o al 30 settembre 2023?

Superbonus villette: probabile proroga del 110% a giugno 2023. Lo prevede un emendamento al dl…

22 Marzo 2023

Superbonus: asseverazione Enea entro il 24 marzo?

Superbonus: comunicazione all'Enea entro il 24 marzo 2023 per cedere i crediti relativi alle spese…

21 Marzo 2023

Cessione del credito, comunicazione per forza entro il 31 marzo?

Cessione del credito entro il 31 marzo: chi non riesce ad effettuare la comunicazione può…

21 Marzo 2023