La qualità di comproprietario non basta ad incolpare il coniuge che non ha commesso materialmente il reato di abuso edilizio. Lo chiarisce la Cassazione
La sentenza penale n. 43594/2022 della Corte di Cassazione descrive un particolare caso di abuso edilizio commesso su una comproprietà e che vede coinvolti la coppia di coniugi proprietaria. La sentenza mette in evidenza le condizioni per cui il coniuge che non ha commesso materialmente l’abuso può essere ritenuto innocente o viceversa egualmente responsabile.
Il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi condannavano il coniuge e scagionavano la moglie a causa di alcuni abusi edilizi rinvenuti nella comune proprietà.
Il coniuge condannato si difendeva sostenendo che:
La questione trovava il suo epilogo in ricorso presso la Cassazione.
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La Corte Suprema ricorda che in tema di responsabilità per abuso edilizio del proprietario (o comproprietario) dell’area e non formalmente committente dei lavori in abuso, la costante giurisprudenza individua alcuni indizi e presunzioni gravi, precise e concordanti come ad esempio:
E comunque grava sull’interessato l’onere di allegare circostanze utili a convalidare la tesi che si tratti di opere realizzate da terzi a sua insaputa e senza la sua volontà.
Gli ermellini in merito chiariscono che se è vero che la compartecipazione di un coniuge nel reato materialmente commesso dall’altro non può essere desunta dalla mera qualità di comproprietario, ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen., ai fini di una responsabilità concorsuale possono rilevare i seguenti elementi:
Nel caso in esame, i giudici di merito hanno affermato la responsabilità penale del ricorrente in maniera fondata valorizzando non solo lo status di proprietario delle opere, ma anche una serie di elementi fattuali puntualmente indicati, ossia: la presenza del ricorrente, al momento del sopralluogo di controllo, unitamente agli operai intenti nei lavori e, nell’occasione, l’imputato non fu in grado di esibire il permesso di costruire o altra documentazione equivalente in relazione all’opera realizzata in abuso.
Il ricorso è, quindi, dichiarato inammissibile.
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