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Home » Approfondimenti » Titoli edilizi e urbanistica » Abuso edilizio: senza doppia conformità nessuna sanatoria!

Abuso edilizio: senza doppia conformità nessuna sanatoria!

Cassazione: nessuna scappatoia, per sanare un abuso edilizio occorre la doppia conformità come da articolo 36 del dpr 380/2001. No sanatoria giurisprudenziale!

Tempo di lettura stimato: 3 minutidi Redazione BibLus / 30 Marzo 2022/0 Commenti/in Titoli edilizi e urbanistica /di
Abuso edilizio nessuna sanatoria senza doppia conformità

La Corte di Cassazione con la recente sentenza penale n. 4625/2022 torna a parlare di doppia conformità come unica soluzione per regolarizzare un abuso edilizio.

Il caso di opere abusive, regolari al momento della richiesta della sanatoria

La proprietaria di un immobile ad uso di attività commerciale veniva raggiunta da un’ordinanza di demolizione a causa di opere effettuate anni prima (2007) in aumento di volume del fabbricato, non conformi al regolamento edilizio di allora e senza richiedere il necessario titolo abilitativo.

Per tali opere la donna aveva presentato istanza di sanatoria che era stata respinta dal Comune per la mancanza della doppia conformità.

Quindi, dopo essere stata condannata per abuso edilizio con conferma dell’ordinanza di demolizione da parte della Corte d’Appello, la medesima decideva di ricorrere in Cassazione con un unico motivo a sua difesa.

La donna, a proposito della mancata doppia conformità, sosteneva a sua difesa che secondo il PUC (Piano Urbanistico Comunale) vigente adottato con delibera nel 2016 il fabbricato adibito a sede della propria attività commerciale rientrava nell’area comprendente attività a prevalente destinazione industriale, artigianale e commerciale ove è consentita l’esecuzione, sugli edifici legittimamente costruiti o condonati, di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo, adeguamento dei prospetti e ristrutturazione edilizia, ivi compresa la demolizione e ricostruzione, nonché l’ampliamento purché nel rispetto dei parametri ivi specificamente indicati.

La decisione della Corte di Cassazione sulla necessità della doppia conformità per la sanatoria

Gli ermellini ribadiscono che la sanatoria degli abusi edilizi può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall’art. 36 del Testo unico dell’edilizia e, precisamente, la conformità urbanistica delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto che al momento della presentazione della domanda di sanatoria:

dovendo escludersi la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, successivamente, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica.

Nel caso in esame, al di là di ogni ulteriore rilievo in ordine al nesso tra le prescrizioni del PUC del Comune e le opere oggetto dell’ingiunzione demolitoria, è sufficiente considerare che l’impugnativa si limita a riportare il contenuto dello strumento urbanistico corrente, senza nulla argomentare in ordine alla normativa vigente all’epoca dei reati commessi nell’anno 2007, che, comunque, secondo quanto ritenuto dai giudici distrettuali, non consentiva né la realizzazione di volumetrie maggiori, per effetto della demolizione del preesistente manufatto e la costruzione di un nuovo edificio né la destinazione urbanistica ad uso industriale in relazione ad un terreno con vocazione agricola.

La Cassazione puntualizza che la cosiddetta sanatoria giurisprudenziale o impropria è stata radicalmente superata dallo stesso Consiglio di Stato.

Questo tipo di sanatoria era individuata, in passato, da un orientamento minoritario della giurisprudenza amministrativa in base alla quale sono state ritenute sanabili opere che, pur non conformi alla disciplina urbanistica ed alle previsioni degli strumenti di pianificazione al momento della loro realizzazione, lo fossero divenute successivamente sul rilevo che sarebbe insensato demolire quando, a demolizione avvenuta, le stesse avrebbero potute essere legittimamente assentite.

Il CdS ne ha rilevato, già da tempo, il contrasto con il principio di legalità che deve comunque presiedere all’operato della Pubblica Amministrazione, con l’ancor più autorevole avallo dei giudici della Consulta che hanno sottolineato come la sanatoria, che si distingue dal condono vero e proprio, “è stata deliberatamente circoscritta dal legislatore ai soli abusi “formali”, ossia dovuti alla carenza del titolo abilitativo, riposando la sua ratio, di “natura preventiva e deterrente“, nell’obiettivo di frenare l’abusivismo edilizio, in modo da escludere interpretazioni della norma che consentano la possibilità di regolarizzare opere in contrasto con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della loro realizzazione, ma con essa conformi solo al momento della presentazione dell’istanza per l’accertamento di conformità.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

 

Per maggiore approfondimento leggi anche questi articoli di BibLus-net:

  • “Permesso di costruire in sanatoria: occorre la doppia conformità sismica“
  • “Veranda abusiva su area vincolata: non vale l’accertamento di conformità“
  • “La richiesta di accertamento di conformità annulla la demolizione?“
  • “Abuso edilizio non sanabile: cosa fare“
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Download Gratuito Corte di Cassazione - sentenza n. 4625/2022 (sanatoria abuso edilizio e doppia conformità)

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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/abuso-edilizio-senza-doppia-conformita-nessuna-sanatoria/
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