Abuso edilizio su area demaniale: le responsabilità

Abuso edilizio: il detentore del bene è sempre responsabile

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La responsabilità di un abuso edilizio, anche su area demaniale, è sempre del detentore del bene anche se non ha commesso materialmente l’abuso. Lo afferma il Tar Puglia

Attenzione agli incauti acquisti! Quando compriamo o ereditiamo una proprietà ne diveniamo anche responsabili.

Scoprire un abuso edilizio e appellarci alla nostra buona fede ed alla inconsapevolezza non ci esime dal dover rimediare a nostre spese a quel torto perpetrato da altri nei confronti della salvaguardia e del legale utilizzo del territorio, bene comune di ciascuno di noi e di chi verrà dopo di noi.

Oggi faremo attenzione a ciò che ha da dirci in proposito il Tar Puglia con la sentenza n. 932/2022.

Abusi edilizi su demanio dello Stato e responsabilità dell’erede, il caso

Un privato ereditava dal padre defunto un immobile sito su area del demanio dello Stato, ma sull’immobile gravavano alcuni abusi edilizi già accertati precedentemente dal Comune.

L’erede, quindi, nonostante le dichiarazioni rese in ordine alla sua estraneità alla realizzazione dell’abitazione (in quanto realizzata dal padre), riceveva una comunicazione di avvio del procedimento in cui l’Amministrazione preannunciava la prossima adozione dei provvedimenti conseguenziali alla presenza di quegli abusi.

L’uomo con ricorso al Tar lamentava sostanzialmente la violazione dell’art. 35 “Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici” del dpr 380/2001 il quale stabilisce che l’ordine di demolizione debba essere impartito nei confronti del “responsabile dell’abuso” (e non, dunque, anche a soggetti che, a qualunque titolo, acquistino successivamente la disponibilità dell’area), precisando la diversità di concetto tra “disponibilità” del bene e “responsabilità” dello stesso.

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La sentenza del Tar Puglia: disponibilità e responsabilità del bene coincidono anche nel caso di abusi edilizi su suolo demaniale

Circa la buona fede del ricorrente, i giudici citano una precedente decisione del CdS (n. 3345 del 27 aprile 2022) in base alla quale:

per la verifica della legittimità dell’emanazione di un ordine di rimozione di un manufatto abusivo realizzato su un’area demaniale, è sufficiente la qualità di utilizzatore del medesimo manufatto. Invero, è “responsabile dell’abuso” non solamente chi ha posto in essere materialmente la violazione contestata, ma anche colui che è subentrato nella titolarità del bene, in modo da potersi avvalere nel tempo successivo alla realizzazione dell’utilità derivante dal bene stesso senza titolo, e che perciò, avendo la disponibilità materiale di detto bene, non è esentato dal dovere di ripristino dello stato dei luoghi, pur senza essere l’autore materiale dell’abuso preesistente.

I giudici spiegano che diversamente basterebbe il passaggio del bene ad altro soggetto per eludere la regola che impone il ripristino dello stato dei luoghi, con il risultato paradossale (certamente contrario alla ratio legis) di consentire l’immunità delle opere da eventuali misure ripristinatorie (e dunque di fatto sanate) per effetto della mera alienazione da parte di colui che le ha realizzate.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

 

Ndr La presente sentenza del Tar che cita un preciso giudizio del Consiglio di Stato su chi sia responsabile di opere abusive commesse su suolo demaniale, non solo sembra contrapporsi all’art. 35 del TUE, ma sembra anche mettersi in contrapposizione ad una precedente sentenza emessa dallo stesso CdS (sentenza n. 2558 del 26 marzo 2021). In merito a quest’ultima si rimanda il lettore ad un articolo di BibLus-net: “Abuso edilizio su suolo demaniale: la responsabilità è dell’autore materiale“.

 

 

praticus-ta
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