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Abuso edilizio e ingiunzione alla demolizione: nessun preavviso è dovuto dal Comune

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Nessun preavviso della sanzione demolitoria è dovuto a chi commette un abuso edilizio: il ripristino della legalità prevale su tutto. Lo afferma il Tar Campania

Il responsabile di un abuso edilizio, che venga raggiunto da un’ingiunzione a demolire, spesso tenta la via della giustificazione lamentando di non essere stato preavvisato dall’Amministrazione pubblica che ha emesso il procedimento sanzionatorio.

La sentenza n. 1291/2020 del Tar Campania fa chiarezza in merito.

Il caso

Una privata era raggiunta da un provvedimento sanzionatorio che le intimava la demolizione di alcune opere realizzate senza titolo edilizio.

Le opere consistevano nella creazione di:

  • una tettoia aggiunta al corpo edilizio originario del fabbricato di proprietà;
  • un rivestimento in pietra e mattoni della facciata esterna dello stesso edificio.

Si premette che il fabbricato si trovava in zona con vincolo paesaggistico, della cui autorizzazione le opere descritte pure risultavano mancanti.

La privata faceva, quindi, ricorso al Tar lamentando:

  • la mancata comunicazione da parte del Comune di avvio del procedimento repressivo;
  • non vi era stato aumento di volume o di superficie utile (le opere non necessitavano, quindi, del permesso di costruire), per cui rinviava alla relazione del suo tecnico di fiducia allegata all’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 167 dlgs n. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio).

La sentenza del Tar Campania

I giudici del Tar premettono che l’area dove insistono gli abusi in discussione, è soggetta a vincolo paesaggistico per cui sono ammessi interventi meramente conservativi (art. 149 dlgs n. 42/2004) tra i quali non rientrano una tettoia aggiunta al corpo di fabbrica e il rivestimento di pietra e mattoni della facciata; quest’ultimi devono essere autorizzati dal previo rilascio di autorizzazione paesaggistica (art. 146 dlgs n. 42/2004).

I togati ribadiscono che la mancata autorizzazione paesaggistica comporta il ripristino dello stato originario dei luoghi, indipendentemente dal regime urbanistico di assentibilità delle opere e dalla natura pertinenziale ad esse ascrivibile.

Per quel che riguarda la mancata comunicazione di preavviso del procedimento demolitorio, i giudici richiamano in merito una decisione, ormai consolidata, del Consiglio di Stato:

tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, quali atti vincolati, non richiedono alcuna valutazione, né la comparazione dell’interesse pubblico con gli interessi privati concorrenti, e neppure una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare.

Per i togati, l’ordine di demolizione costituisce un atto vincolato di fronte al quale l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non ha nessuna rilevanza.

Il procedimento quindi non richiede alcuna indicazione aggiuntiva circa la valutazione di un interesse pubblico rispetto a quello privato.

Per tali motivi, il ricorso non è accolto.

 

Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar Campania

 

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