L’impresa affidataria dei lavori è responsabile della realizzazione legittima dell’opera: è tenuta a controllare l’esistenza delle prescritte autorizzazioni! Lo afferma la Cassazione
La Corte di Cassazione con una recente sentenza penale, la n. 47801/2022, torna sulle figure coinvolte in un abuso edilizio. In merito, fino ad ora abbiamo sempre analizzato casi in cui erano evidenziate le responsabilità dei proprietari e dei tecnici. Ma in che misura l’impresa che materialmente esegue i lavori risulta coinvolta nell’illecito edilizio?
Il socio della titolare di una impresa edile esecutrice dei lavori veniva condannato dal Tribunale e dalla Corte d’Appello, poiché ritenuto responsabile, al pari della titolare, di un abuso edilizio in area paesaggisticamente vincolata.
L’imputato ritenendosi privo di responsabilità perché inconsapevole, faceva ricorso per Cassazione proponendo due motivi a sua difesa:
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Gli ermellini chiariscono che:
Secondo quanto disposto dall’art. 29 d.P.R. n. 380 del 2001, anche l’assuntore dei lavori, indicato come costruttore, è responsabile della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo.
Essi aggiungono che il costruttore, quale diretto responsabile dell’opera, prima di iniziare i lavori ha il dovere di controllare che siano state richieste e rilasciate le prescritte autorizzazioni, con la conseguenza che risponderà:
perché la responsabilità del costruttore trova il suo fondamento nella violazione dell’obbligo, imposto dalla legge, di osservare le norme in materia urbanistica-edilizia.
Si è anche precisato che è responsabile del reato di costruzione abusiva non solo l’esecutore dei lavori che collabori all’edificazione delle opere principali ma anche quello che si limiti a svolgere lavori di completamento dell’immobile (quali la pavimentazione, l’intonacatura, gli infissi), sempre che sia ravvisabile un profilo di colpa collegato alla mancata conoscenza del carattere abusivo dei lavori.
La Cassazione conclude che la Corte territoriale ha giustamente confermato la valutazione del Tribunale, rimarcando che l’imputato, quale contitolare dell’impresa esecutrice dei lavori (come emergente dalle risultanze e dalle testimonianze), aveva l’obbligo di vigilare sulla regolarità degli interventi da eseguire, essendo consapevole che i lavori per cui era stata presentata al Comune la Scia consistevano nella sola messa in sicurezza dell’immobile, come si evince dalla documentazione in atti.
Il ricorso è, quindi, dichiarato inammissibile.
Per maggiore approfondimento, leggi anche questo articolo di BibLus-net: “Abuso edilizio: quando è responsabile il costruttore?”
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