No alla SCIA se il fabbricato manca del collaudo statico
CdS: su immobile sprovvisto di collaudo statico non è ammessa la presentazione di SCIA, anche per lavori di modesta natura
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6138/2021 interviene sul caso di un fabbricato sprovvisto di collaudo statico per cui si vuole fare richiesta di nuovi titoli edilizi per ulteriori lavori.
Il caso
Un ente culturale decideva di effettuare alcuni lavori edilizi sul proprio fabbricato e per tale motivo presentava una SCIA al Comune.
In particolare, i lavori prevedevano:
- la sostituzione dei serramenti;
- la realizzazione di vani servizi interni dal volume esistente;
- la realizzazione di nuovi impianti.
Il Comune rigettava la SCIA (con divieto di effettuare i lavori) poiché il fabbricato era già stato oggetto di procedura di condono, poi definita con il rilascio del permesso di costruire in sanatoria.
Tuttavia tale permesso, non era stato ancora perfezionato con l’indispensabile deposito del progetto strutturale e del collaudo statico presso il Genio civile; tale mancanza costituiva per l’Amministrazione motivo ostativo alla validità della SCIA.
L’ente culturale, quindi, sostenendo che non si trattasse di interventi strutturali influenti sulla statica dell’edificio, decideva di ricorrere al Tar, che così si esprimeva nell’accoglimento del ricorso:
le opere oggetto della SCIA erano dichiaratamente funzionali a consentire la riqualificazione dell’immobile sotto il profilo tecnologico, funzionale e architettonico e riconducibili a un intervento di ristrutturazione edilizia.
Il Comune, faceva ricorso in appello presso il Consiglio di Stato.
La sentenza del Consiglio di Stato
I giudici di Palazzo Spada condividono l’operato del Comune e chiariscono che, indipendentemente dalla reale natura dell’intervento previsto dalla SCIA, ciò che conta è che il fabbricato risulta privo di collaudo statico.
Ne consegue, a parere dei togati, che:
si presenta contrario alle norme in materia di edilizia ed al generale principio di “prudenza” consentire la realizzazione di interventi, anche di modesta natura, su una struttura che non ha ancora completato il percorso di abilitazione giuridica con riferimento alle opere che la compongono.
Il CdS precisa, a conclusione, che quanto poc’anzi espresso vale, a maggior ragione, nel caso in esame in cui la verifica di compatibilità della struttura medesima riguarda profili di sicuro rilievo legati alla sicurezza e alla statica dell’edificio.
Il ricorso è, quindi, accolto.
Per maggiore approfondimento leggi anche questi articoli di BibLus-Net:
- “Senza il certificato di collaudo statico non può esserci certificato di agibilità“
- “Quando una struttura precaria necessita di autorizzazione sismica?“
Clicca qui per scaricare la sentenza del CdS

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