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Permesso di costruire in deroga alla destinazione d’uso: il dpr 380/2001 prevale sulle disposizioni regionali

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Il Consiglio di Stato affermava che il permesso di costruire in deroga alla destinazione d’uso ai fini della riqualificazione urbana prevale sulle disposizioni regionali

Con la sentenza n. 1205/2020 il Consiglio di Stato ribadisce la priorità del Testo unico dell’edilizia dpr 380/2001 sulle disposizioni a carattere regionale.

Il permesso di costruire in deroga nel Testo unico dell’edilizia

Il caso è incentrato sull’art. 14, comma 1-bis del dpr 380/2001 che sarà bene citare prima di passare ad esaminare la sentenza del CdS nel dettaglio, esso stabilisce che:

per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d’uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d’uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell’intervento di ristrutturazione, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall’articolo 31, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014, e successive modificazioni.

L’oggetto della sentenza

Un’impresa proprietaria di un parcheggio multipiano decideva di impiantarvi al piano terra un’attività commerciale per rivitalizzare l’immobile caduto in abbandono.

Il Comune concedeva il permesso di costruire in deroga con mutamento della destinazione d’uso secondo l’articolo 14, comma 1-bis del Testo Unico dell’Edilizia.

Alcune imprese limitrofe (che svolgevano attività simili) decidevano d’impugnare davanti al Tar il permesso di costruire concesso dal Comune.

Il Tar decideva di revocare il permesso di costruire: l’impresa proprietaria del parcheggio ricorreva quindi in appello.

Le imprese che avevano presentato il ricorso al Tar contro il rilascio del permesso di costruire in deroga, si appellavano all’erronea applicazione dell’art. 14 del dpr 380/2001:

  • mancanza di interesse pubblico;
  • aumento della superficie coperta.

Inoltre, per le imprese concorrenti, il cambio di destinazione d’uso risulta contrastante con le disposizioni regionali che regolano gli insediamenti commerciali nella fascia territoriale dove ricade l’immobile.

La decisione del Consiglio di Stato

Per i Giudici, il Comune ha correttamente applicato l’art. 14 comma 1-bis del dpr n. 380 del 2001.

Per quel che riguarda la motivazione di pubblico interesse, secondo i Giudici, l’immobile versa in uno stato di degrado e di abbandono e pertanto il Comune ha ritenuto giustamente di concedere il permesso di costruire con lo scopo di rivalutare il parcheggio multipiano, inserendovi un’attività commerciale.

Essi inoltre osservano che la zona circostante sarebbe rigenerata dalla nuova destinazione d’uso dell’immobile in abbandono, e questo si tradurrebbe in un beneficio per la collettività. Il cambiamento della destinazione d’uso, poi, non aumenterebbe la superficie coperta perché si tratterebbe di riutilizzare “un contenitore già esistente“.

Resta l’impedimento delle disposizioni regionali in merito. Ma i Giudici in questo sono molto chiari:

le disposizioni contenute nel d.P.R. n. 380 del 2001 prevalgono sulla normativa delle Regioni a statuto ordinario eventualmente in contrasto con esse.

Inoltre osserva il Consiglio di Stato, nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto  dall’art. 31, comma 2, del dl n. 201 del 2011 e successive modificazioni che favorisce l’apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza restrizioni, escluse quelle connesse alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali.

Il ricorso è quindi accolto.

 

Clicca qui per scaricare la sentenza del Consiglio di Stato

 

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