Previdenza complementare: niente Durc se l’impresa non versa i contributi
I chiarimenti dell’Ispettorato del lavoro sui casi di omesso versamento della quota contributiva ai fondi di previdenza complementare da parte del datore di lavoro
Con la nota n. 1436 del 17 febbraio 2020 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito delle delucidazioni in merito all’omesso versamento della quota contributiva ai fondi di previdenza complementare da parte del datore di lavoro.
Previdenza complementare, cos’è
Ricordiamo, innanzitutto, che la previdenza complementare è lo strumento di risparmio di lungo periodo che permette di integrare la pensione obbligatoria (o pensione di base) con versamenti volontari.
Essa è costituita da una molteplicità di forme pensionistiche (fondi pensione) che raccolgono il risparmio degli iscritti e lo valorizzano attraverso dei rendimenti ottenuti sui mercati finanziari.
L’adesione alle forme pensionistiche complementari è sempre volontaria ed è aperta a tutti: lavoratori, soggetti fiscalmente a carico, persone inoccupate o studenti. Tuttavia, l’adesione del lavoratore alla forma pensionistica complementare determina l’insorgenza dell’obbligo contributivo a favore del medesimo fondo per il datore di lavoro.
Modalità e misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali (dlgs n. 252/2005).
Nota n. 1436 del 17 febbraio 2020
In riferimento al quesito formulato dall’ITL di Milano Lodi, l’INL fornisce una sua ipotesi di soluzione circa l’omissione della quota contributiva ai fondi di previdenza complementare da parte del datore di lavoro.
L’ipotesi del mancato versamento di parte dei contributi previsti dalle fonti istitutive del fondo prescelto integra, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, un inadempimento contrattuale del datore di lavoro che:
dopo aver sottoscritto la domanda del lavoratore di adesione ad un Fondo di previdenza complementare ed aver effettuato le relative trattenute sulla retribuzione dovuta al lavoratore stesso, ometta di versare dette somme in favore del fondo (Trib. Roma, sez. lavoro, sent. n. 10489/2016).
Pertanto la nota dell’Ispettorato sottolinea che, in caso di omesso versamento, il lavoratore interessato può portare il datore di lavoro in tribunale per la tutela della propria posizione contrattuale.
Al riguardo, assume rilevanza la decisione delle Sezioni Unite del 9 marzo 2015, n. 4684 che ha definitivamente escluso la natura retributiva del contributo integrativo posto a carico del datore di lavoro dai contratti e accordi collettivi, riconoscendone, invece, la natura esclusivamente previdenziale.
L’Istituto chiarisce che il versamento da parte dell’impresa del contributo alla previdenza complementare non è un obbligo nei confronti del lavoratore, ma nei confronti del fondo previdenziale gravato della prestazione.
Piuttosto, a detta dell’INL, in tali casi di omissione si configura l’ipotesi di mancato rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), per violazione dell’art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006, secondo cui:
a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge (…).
Questo perché il dlgs n. 252/2005, come modificato dalla legge n. 296/2006 prevede, in favore delle aziende che dal 1° gennaio 2007 devono trasferire il TFR nelle forme pensionistiche complementari, una riduzione degli oneri contributivi a carico dell’azienda laddove dispone che:
il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall’articolo 2, della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile.
Pertanto, laddove il datore di lavoro non abbia effettuato il versamento dei contributi al fondo di previdenza complementare e abbia comunque ridotto il proprio onere contributivo omettendo i versamenti dovuti al Fondo di garanzia, si configura una violazione di legge che legittima il recupero degli sgravi contributivi eventualmente fruiti, ex art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006.
Clicca qui per scaricare la nota INL n. 1436/2020

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