626 – approvati i nuovi requisiti per i R.S.P.P. : “salvo” chi ha svolto l’attività per almeno 2 anni
Il consiglio dei Ministri, nella seduta del 19/06/2003, ha approvato un decreto legislativo che individua le capacità ed i requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione.
Il consiglio dei Ministri, nella seduta del 19/06/2003, ha approvato un decreto legislativo che individua le capacità ed i requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione.
Non cambierà nulla per coloro che avranno svolto il compito di RSPP per almeno 2 anni, professionalmente o alle dipendenza di un datore di lavoro, alla data di entrata in vigore del decreto; per questi, infatti, il provvedimento approvato prevede che i requisiti introdotti si intendano acquisiti.
Gli altri responsabili ed addetti del servizio di prevenzione e protezione, interni o esterni all’azienda, dovranno possedere titoli di studio (diplomi di istruzione secondaria superiore o laurea) adeguati alla natura dei rischi presenti sui luoghi di lavoro, nonché un attestato di frequenza di corsi formazione specifici.
Tali corsi, sulla cui durata e sul cui contenuto il decreto non fornisce informazioni dettagliate, dovranno essere organizzati da Regioni, ordini professionali, università, organismi paritetici o dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro.
Non cambierà nulla per coloro che avranno svolto il compito di RSPP per almeno 2 anni, professionalmente o alle dipendenza di un datore di lavoro, alla data di entrata in vigore del decreto; per questi, infatti, il provvedimento approvato prevede che i requisiti introdotti si intendano acquisiti.
Gli altri responsabili ed addetti del servizio di prevenzione e protezione, interni o esterni all’azienda, dovranno possedere titoli di studio (diplomi di istruzione secondaria superiore o laurea) adeguati alla natura dei rischi presenti sui luoghi di lavoro, nonché un attestato di frequenza di corsi formazione specifici.
Tali corsi, sulla cui durata e sul cui contenuto il decreto non fornisce informazioni dettagliate, dovranno essere organizzati da Regioni, ordini professionali, università, organismi paritetici o dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro.

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/626-approvati-i-nuovi-requisiti-per-i-r-s-p-p-salvo-chi-ha-svolto-l-attivita-per-almeno-2-anni/
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