626 – Al via i nuovi corsi per il servizio di prevenzione e protezione – Obbligatoria la frequenza per tutti (R.S.P.P. e A.S.P.P. vecchi e nuovi)
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Il D.Lgs. 195/2003 (che ha modificato il D. Lgs. 626/94 con l’aggiunta dell’art. 8.bis) ha introdotto norme più dettagliate e rigide relativamente ai requisiti necessari per svolgere le mansioni di responsabile ed addetto al servizio di prevenzione e protezione.
Il D.Lgs. 195/2003 (che ha modificato il D. Lgs. 626/94 con l’aggiunta dell’art. 8.bis) ha introdotto norme più dettagliate e rigide relativamente ai requisiti necessari per svolgere le mansioni di responsabile ed addetto al servizio di prevenzione e protezione.
Per il responsabile (RSPP), in particolare, oltre al possesso di un titolo di studio almeno di istruzione secondaria superiore (attinente in qualche modo l’attività dell’azienda), è anche richiesto l’attestato di superamento di un corso di formazione specifico.
Il Ministero del Lavoro ha successivamente chiarito che in via transitoria, fino all’istituzione dei corsi introdotti dalle nuove disposizioni, possono svolgere le funzioni di RSPP soltanto coloro che sono in possesso di un idoneo titolo di studio e che abbiano frequentato un corso di formazione della durata di 16 ore previsto all’art. 3 del D.M. Sanità 16.01.1997.
Questa fase transitoria si avvia alla conclusione poiché, dopo la seduta dello scorso 26 gennaio della Conferenza Unificata Stato Regioni, è ormai imminente l’attivazione dei corsi previsti all’art. 8.bis del D.Lgs. 626/94.
In quella sede, infatti, è stato definitivamente approvato il documento che fissa gli indirizzi e i requisiti minimi dei corsi di formazione obbligatori per il responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione aziendale.
Il documento prevede che l’attivazione dei percorsi formativi avvenga entro un anno dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (che deve ancora avvenire).
Fino ad allora rimarrà in vigore il regime transitorio vigente che consente lo svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP a coloro che abbiano frequentato il corso delle 16 ore; scaduto il termine di un anno i soggetti interessati dovranno aver frequentato i corsi previsti dall’accordo.
Per il responsabile (RSPP), in particolare, oltre al possesso di un titolo di studio almeno di istruzione secondaria superiore (attinente in qualche modo l’attività dell’azienda), è anche richiesto l’attestato di superamento di un corso di formazione specifico.
Il Ministero del Lavoro ha successivamente chiarito che in via transitoria, fino all’istituzione dei corsi introdotti dalle nuove disposizioni, possono svolgere le funzioni di RSPP soltanto coloro che sono in possesso di un idoneo titolo di studio e che abbiano frequentato un corso di formazione della durata di 16 ore previsto all’art. 3 del D.M. Sanità 16.01.1997.
Questa fase transitoria si avvia alla conclusione poiché, dopo la seduta dello scorso 26 gennaio della Conferenza Unificata Stato Regioni, è ormai imminente l’attivazione dei corsi previsti all’art. 8.bis del D.Lgs. 626/94.
In quella sede, infatti, è stato definitivamente approvato il documento che fissa gli indirizzi e i requisiti minimi dei corsi di formazione obbligatori per il responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione aziendale.
Il documento prevede che l’attivazione dei percorsi formativi avvenga entro un anno dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (che deve ancora avvenire).
Fino ad allora rimarrà in vigore il regime transitorio vigente che consente lo svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP a coloro che abbiano frequentato il corso delle 16 ore; scaduto il termine di un anno i soggetti interessati dovranno aver frequentato i corsi previsti dall’accordo.
Documento | Dimensione | Formato |
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Testo del documento approvato dalla Conferenza Unificata | 258 Kb | ![]() |

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/626-al-via-i-nuovi-corsi-per-il-servizio-di-prevenzione-e-protezione-obbligatoria-la-frequenza-per-tutti-r-s-p-p-e-a-s-p-p-vecchi-e-nuovi/
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