Bonus barriere architettoniche e detenzione immobile con titolo idoneo

Bonus barriere architettoniche: ambito soggettivo ed oggettivo

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Dal Fisco: i soggetti devono detenere l’immobile in base ad un titolo idoneo e occorre il rispetto dei requisiti normativi

L’Agenzia delle Entrate torna a parlare della nuova detrazione al 75% finalizzata all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, prevista dall’art. 119-ter del decreto Rilancio (dl n. 34/2020), per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

Si tratta delle 2 risposte agli interpelli del 16 settembre 2022 avanzati, rispettivamente, da un’associazione sportiva dilettantistica (ASP) e da un’associazione di promozione sociale (APS):

  • la risposta n. 455/2022,
  • la risposta n. 456/2022.

Entrambe le società istanti sono intenzionate a realizzare interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche per rendere fruibili anche alle persone disabili gli ambienti che detengono:

  • in concessione l’associazione sportiva dilettantistica,
  • in proprietà privata l’associazione di promozione sociale.

Parliamo di interventi agevolabili mediante il bonus eliminazione barriere architettoniche, ma anche con Superbonus ed ecobonus.

Sono molte le detrazioni fiscali in edilizia e non è sempre semplice districarsi. Per usufruire delle agevolazioni attualmente in vigore è importante riuscire ad individuare correttamente il titolo abilitativo richiesto in funzione dell’intervento da realizzare.

A tal riguardo ti consiglio di consultare le tabelle specifiche per ogni bonus in modo da orientarti correttamente e gestire correttamente le pratiche dei lavori inerenti il Superbonus 110% e le altre detrazioni; inoltre, può esserti utile un software per i titoli abilitativi in modo da avere a portata di mano tutti i modelli unici per l’edilizia e compilarli velocemente.

Bonus barriere architettoniche: il quadro normativo

Come di consueto l’Agenzia delle Entrate, prima di fornire i dovuti chiarimenti, ritiene opportuno fare un breve riepilogo sulla norma in commento.

Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

La detrazione spetta nella misura del 75% delle spese sostenute, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo; è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

L’agevolazione in esame spetta anche in caso di interventi:

  • di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;
  • di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Condizione necessaria per l’accesso alla detrazione è che gli interventi rispettino i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236/1989, con il quale è stato emanato il “Regolamento di attuazione dell’art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 – Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata“.

Viene, invece, specificato che rientrano nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale (vedi articolo BibLus: Bonus barriere architettoniche 75% anche per immobili locati?).

Risposta n. 455/2022 all’associazione sportiva dilettantistica

Un’associazione sportiva dilettantistica (ASD) si appresta a realizzare degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sull’impianto sportivo che ha attualmente in concessione e si rivolge al Fisco per sapere se, a tal riguardo, può usufruire del bonus barriere architettoniche al 75%.

L’istante rappresenta di aver allegato una convenzione per la gestione dell’impianto sportivo.

Infatti, come chiarito nelle circolari n. 23/2022, n. 24/2020 e 30/2020 rientrano nel campo soggettivo di applicazione della disposizione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni,
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale,
  • le società semplici,
  • le associazioni tra professionisti,
  • i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali),

a condizione che posseggano o detengano l’immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.

La risposta delle Entrate è, quindi, positiva: la convenzione alla base della concessione costituisce titolo idoneo per accedere alla detrazione, ossia al bonus barriere architettoniche al 75%.

 

Risposta n. 456/2022 all’associazione di promozione sociale

La seconda risposta riguarda, invece, un’istanza di interpello avanzata da un’associazione di promozione sociale (APS) che possiede un’unità immobiliare di categoria catastale C/4 su cui intende realizzare i seguenti interventi:

  • abbattimento delle barriere architettoniche;
  • interventi “trainanti”, quali antisismici, isolamento delle superfici opache, sostituzione dell’impianto di climatizzazione;
  • interventi “trainati”, ossia installazione di pannelli fotovoltaici, colonnina per ricarica elettrica, sostituzione infissi che comporterà un aumento della superficie complessiva iniziale.

La domanda riferita al Fisco è se, in qualità di APS, può accedere ai 3 tipi di agevolazione: bonus eliminazione barriere architettoniche, Superbonus ed ecobonus.

Anche in questo caso l’Agenzia delle Entrate è affermativa.

In riferimento alla prima detrazione, eliminazione barriere architettoniche, il Fisco ha chiarito che detta detrazione del 75%, per le spese sostenute nel 2022 sull’immobile C/4, va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 50.000 euro.

Per quanto riguarda il Superbonus 110%, il Fisco richiama la circolare n. 23/E del 2022 in merito alla sostituzione degli infissi: nel caso di interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione, ai fini del Superbonus l’agevolazione spetta solo nel caso di sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti, anche nell’ipotesi di sostituzione degli infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente; non è concessa in caso di nuova installazione.

Infine, nel caso in cui la situazione finale comporta un aumento della superficie complessiva iniziale, sarà possibile fruire della detrazione nella misura del 50% delle spese sostenute, ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR (attualmente disciplinata dall’articolo 16 del dl n. 63/2013).

 

Conclusioni

In definitiva possiamo concludere che per quanto riguarda l’ambito soggettivo, i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l’immobile in base ad un titolo idoneo; dal punto di vista oggettivo ciò che conta è il rispetto dei requisiti previsti dal dm 236/1989.

 

usBIM.superbonus

 

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