Disegno di legge sulle deleghe: il Governo chiede poteri a 360 gradi
La bozza di disegno di legge sulle deleghe prevede che il Parlamento conceda al Governo il potere di legiferare in moltissimi settori: edilizia, contratti pubblici, fonti rinnovabili, ecc.
E’ stata inviata da Palazzo Chigi ai Ministeri la bozza di disegno di legge con oggetto: “Deleghe in materia di semplificazione, riassetto normativo e codificazione”, in base a quanto previsto dall’articolo 76 della Costituzione Italiana che recita:
L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Il disegno di legge tuttavia, con i suoi 24 articoli, prevedrebbe ben 19 deleghe che il Parlamento dovrebbe concedere al Governo in moltissimi settori:
- attività economiche e sviluppo economico
- energia e fonti rinnovabili
- agricoltura e agroalimentare
- edilizia, urbanistica e governo del territorio
- ambiente
- beni culturali e paesaggio
- spettacolo
- turismo
- contratti pubblici
- acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni
- infrastrutture e trasporti
- cittadinanza digitale
- lavoro e legislazione sociale (tutela e sicurezza del lavoro)
- disabilità
- istruzione, università, alta formazione artistica musicale e coreutica e di ricerca
- servizio civile
- prevenzione della corruzione, obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione
- giustizia tributaria e sistema tributario e contabile dello Stato
- tutela della salute
La vastità delle deleghe, e del conseguente potere di legiferare in materia, chieste dal Governo prevederebbe di “spogliare” le Camere di una serie di competenze, suscitando non pochi dubbi sulla costituzionalità di un tale provvedimento.
Di seguito riportiamo soltanto le deleghe che riguardano l’edilizia, i contratti pubblici e le fonti rinnovabili. Per tutte le altre deleghe invece rimandiamo alla bozza di disegno di legge allegata.
Delega in materia di energia e fonti rinnovabili
Nell’esercizio della delega di cui all’art. 3 della bozza di legge, il Governo interviene sulle disposizioni in materia di:
- politica e strategia energetica nazionale anche con riguardo a reti di trasporto, infrastrutture energetiche, sicurezza degli approvvigionamenti e gestione dei servizi energetici
- energia elettrica
- produzione, trasporto e rete gas nazionale
- prodotti da oli minerali e petroliferi
- protezione dalle radiazioni ionizzanti e residue attività conseguenti all’avvenuto smantellamento delle ex centrali nucleari
- riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra
- fonti energetiche rinnovabili, con particolare riferimento a quelle geotermiche, alla produzione di energia da fonte solare, da biomasse, biometano, biocarburanti e bioliquidi
- mercato dell’energia e borsa elettrica
- risparmio energetico
- Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
- Gestore servizi energetici
- Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)
- liberalizzazione e disciplina del mercato del gas naturale e dell’energia
- somministrazione di energia alla popolazione (prezzi e tariffe dei prodotti energetici)
Delega in materia di edilizia
Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
- razionalizzazione e semplificazione dei titoli abilitativi edilizi
- ampliamento dei casi di edilizia libera per assicurare in tale ambito livelli minimi ulteriori di semplificazione
Delega in materia di contratti pubblici
Il Governo vorrebbe provvedere al riassetto della materia dei contratti pubblici nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
- restituire alle disposizioni semplicità e chiarezza di linguaggio, nonché ragionevoli proporzioni dimensionali quanto al numero degli articoli, dei commi e delle parole, privilegiando, ove possibile, una disciplina per principi e indicando nella rubrica di ciascun articolo il corrispondente articolo delle direttive europee cui è data attuazione;
- assicurare l’efficienza e la tempestività delle procedure di programmazione, di affidamento, di gestione, e di esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, al fine di ridurre e rendere certi i tempi di realizzazione delle opere pubbliche, compresi le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese, nonché di esecuzione dei servizi e delle forniture, limitando i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee;
- eliminare i rinvii a strumenti di normazione secondaria diversi da quelli di cui al comma 5, fatta salva l’osservanza dell’articolo 17, comma 3, della legge del 23 agosto 1988, n. 400 per ambiti specifici o tecnici o necessitanti di periodica revisione;
- prevedere discipline opportunamente differenziate applicabili ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, nonché ai contratti da svolgersi fuori dall’Unione europea, ispirate alla massima semplificazione e rapidità, e una disciplina specifica per i contratti attivi;
- promuovere la discrezionalità e la responsabilità delle stazioni appaltanti, anche nell’ottica di assicurare maggiore flessibilità nell’utilizzo delle procedure di scelta del contraente, fornendo alle medesime stazioni appaltanti misure e strumenti di supporto attraverso il potenziamento dell’attività di vigilanza collaborativa e consultiva delle competenti autorità amministrative indipendenti nonché delle altre amministrazioni pubbliche;
- razionalizzare i metodi di risoluzione delle controversie, anche alternativi ai rimedi giurisdizionali, riducendo gli oneri di impugnazione degli atti delle procedure di affidamento;
- rafforzare la certezza e la prevedibilità delle decisioni delle stazioni appaltanti nell’applicazione della disciplina attraverso atti interpretativi dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di natura non regolamentare e non vincolante, volti a chiarire la portata e le ricadute organizzative degli adempimenti stabiliti dai decreti di cui al comma 1;
- rafforzare la vigilanza collaborativa e l’attività consultiva su istanza delle singole stazioni appaltanti o degli operatori economici;
- riordinare e razionalizzare la disciplina concernente le centrali di committenza e i soggetti aggregatori, nonché individuare gli obblighi e le facoltà inerenti al ricorso alle procedure di acquisto in forma aggregata.
In attuazione delle suddette disposizioni sarà adottato un unico regolamento per dettare la disciplina esecutiva ed attuativa in particolare nelle seguenti materie:
- nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento
- progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto
- sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali
- sistemi di realizzazione dei contratti e selezione delle offerte
- categorie di opere generali e specializzate
- direzione dei lavori e dell’esecuzione
- esecuzione del contratto, contabilità, sospensioni e penali
- collaudo e verifica di conformità
- tutela dei lavoratori e regolarità contributiva
- affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici
- requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria
- lavori riguardanti i beni culturali
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